Art. 4 
 
 
                Competenza territoriale delle sezioni 
 
  1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1,
sono  assegnate  alle  sezioni  specializzate  secondo  il   seguente
criterio: 
  a) quando il luogo in cui ha sede l'autorita' che  ha  adottato  il
provvedimento impugnato e'  compreso  nel  territorio  del  distretto
della Corte di appello di Bari e' competente la sezione specializzata
di Bari; 
  b) quando il luogo in cui ha sede l'autorita' che  ha  adottato  il
provvedimento impugnato e'  compreso  nel  territorio  delle  Regioni
Emilia-Romagna e Marche e' competente  la  sezione  specializzata  di
Bologna; 
  c) quando il luogo in cui ha sede l'autorita' che  ha  adottato  il
provvedimento impugnato e'  compreso  nel  territorio  del  distretto
della  Corte  di  appello  di  Brescia  e'  competente   la   sezione
specializzata di Brescia; 
  d) quando il luogo in cui ha sede l'autorita' che  ha  adottato  il
provvedimento impugnato e'  compreso  nel  territorio  della  Regione
Sardegna e' competente la sezione specializzata di Cagliari; 
  e) quando il luogo in cui ha sede l'autorita' che  ha  adottato  il
provvedimento impugnato e' compreso nel territorio delle province  di
Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa: e' competente  la  sezione
specializzata di Catania; 
  f) quando il luogo in cui ha sede l'autorita' che  ha  adottato  il
provvedimento impugnato e'  compreso  nel  territorio  della  Regione
Calabria e' competente la sezione specializzata di Catanzaro; 
  g) quando il luogo in cui ha sede l'autorita' che  ha  adottato  il
provvedimento impugnato e'  compreso  nel  territorio  delle  Regioni
Toscana e Umbria e' competente la sezione specializzata di Firenze; 
  h) quando il luogo in cui ha sede l'autorita' che  ha  adottato  il
provvedimento impugnato e'  compreso  nel  territorio  della  Regione
Basilicata e del  distretto  della  Corte  di  appello  di  Lecce  e'
competente la sezione specializzata di Lecce; 
  i) quando il luogo in cui ha sede l'autorita' che  ha  adottato  il
provvedimento impugnato e'  compreso  nel  territorio  del  distretto
della  Corte  di  appello  di  Milano  e'   competente   la   sezione
specializzata di Milano; 
  l) quando il luogo in cui ha sede l'autorita' che  ha  adottato  il
provvedimento impugnato e' compreso nel territorio delle province  di
Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani: e' competente la sezione
specializzata di Palermo; 
  m) quando il luogo in cui ha sede l'autorita' che  ha  adottato  il
provvedimento impugnato e'  compreso  nel  territorio  della  Regione
Lazio e della Regione Abruzzo e' competente la sezione  specializzata
di Roma; 
  n) quando il luogo in cui ha sede l'autorita' che  ha  adottato  il
provvedimento impugnato e'  compreso  nel  territorio  delle  Regioni
Campania e Molise e' competente la sezione specializzata di Napoli; 
  o) quando il luogo in cui ha sede l'autorita' che  ha  adottato  il
provvedimento impugnato e'  compreso  nel  territorio  delle  Regioni
Liguria,  Piemonte  e  Valle  d'Aosta  e'   competente   la   sezione
specializzata di Torino; 
  p) quando il luogo in cui ha sede l'autorita' che  ha  adottato  il
provvedimento impugnato e'  compreso  nel  territorio  delle  Regioni
Friuli-Venezia Giulia, Trentino e Veneto  e'  competente  la  sezione
specializzata di Venezia. 
  2. Per l'assegnazione delle controversie di cui all'articolo 35 del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,  l'autorita'  di  cui  al
comma  1  e'  costituita  dalla  commissione  territoriale   per   il
riconoscimento della protezione internazionale o dalla sezione che ha
pronunciato il provvedimento impugnato ovvero  il  provvedimento  del
quale e' stata dichiarata la revoca o la cessazione. 
  3. Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di  accoglienza
governativa o in una struttura  del  sistema  di  protezione  di  cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30  dicembre  1989,  n.  416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39,
ovvero trattenuti in un centro di cui  all'articolo  14  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica il  criterio  previsto
dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui la struttura o il centro
ha sede. 
  4. Per l'assegnazione dei  procedimenti  di  cui  all'articolo  14,
comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,  si  applica
il criterio di cui al comma 1, avendo riguardo al  luogo  in  cui  ha
sede  l'autorita'  che  ha  adottato  il  provvedimento  soggetto   a
convalida. 
  5. Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2,  sono  assegnate
secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in
cui l'attore ha la dimora.