Art. 4 Patti di solidarieta' nazionale 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 1° giugno di ciascun anno, provvede ad avviare l'iter dei patti di solidarieta' nazionale attraverso la pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del predetto Dipartimento, contenente le modalita' di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, nonche' le informazioni utili al rispetto dei vincoli e dei criteri prioritari di cui al comma 6. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni possono cedere, per uno o piu' esercizi successivi, spazi finanziari finalizzati ad investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni possono richiedere, per uno o piu' esercizi successivi, e per la quota non soddisfatta dalle intese regionali o dai provvedimenti comunque assunti ai sensi dell'articolo 3, spazi finanziari vincolati agli investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento. 4. La richiesta di spazi di cui al comma 3 deve contenere le informazioni relative all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilita', risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, al fondo di cassa al 31 dicembre del medesimo anno e alla quota dei fondi stanziati in bilancio dell'esercizio di riferimento destinati a confluire nel risultato di amministrazione. 5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni comunicano le domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, di cui ai commi da 2 a 4, con le modalita' definite ai sensi del comma 1, entro il termine perentorio del 15 luglio di ciascun anno. 6. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 luglio di ciascun anno, provvede alla distribuzione degli spazi finanziari, distintamente per regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, citta' metropolitane, province e comuni, tenendo conto prioritariamente delle richieste: a) dei comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti; b) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformita' alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione; c) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformita' alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera del risultato di amministrazione destinata agli investimenti, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione. 7. Nel caso in cui gli spazi disponibili non fossero sufficienti a soddisfare le richieste di cui alla lettera a), del comma 6, la distribuzione tra i comuni e' effettuata seguendo i criteri di cui alle lettere b) e c) del citato comma. Fermo restando il pieno soddisfacimento delle priorita' di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6, qualora l'entita' delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi finanziari residui, l'attribuzione e' effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione, nel rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, del complesso degli enti territoriali. 8. L'obiettivo di saldo degli enti che cedono spazi finanziari e' migliorato, nel biennio successivo, per un importo annuale pari alla meta' della quota ceduta. 9. L'obiettivo di saldo degli enti che acquisiscono spazi finanziari e' diminuito, nel biennio successivo, per un importo annuale pari alla meta' della quota acquisita. 10. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine previsto dal comma 6, aggiorna gli obiettivi di saldo degli enti interessati all'acquisizione e alla cessione degli spazi finanziari per ciascun anno. 11. Gli enti beneficiari degli spazi finanziari, di cui al comma 6, trasmettono le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Note all'art. 4: Per il riferimento al comma 8 dell'art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note all'art. 2. Per il riferimento all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, si veda nelle note alle premesse. Per il riferimento al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, si veda nelle note alle premesse.