Art. 4 
 
                   Patti di solidarieta' nazionale 
 
  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato, entro il 1° giugno di ciascun  anno,
provvede ad  avviare  l'iter  dei  patti  di  solidarieta'  nazionale
attraverso la pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale
del predetto Dipartimento, contenente le modalita'  di  presentazione
delle domande di cessione  e  acquisizione  degli  spazi  finanziari,
nonche' le informazioni utili al rispetto dei vincoli e  dei  criteri
prioritari di cui al comma 6. 
  2. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  le
citta' metropolitane, le province e i comuni possono cedere, per  uno
o  piu'  esercizi  successivi,  spazi   finanziari   finalizzati   ad
investimenti da realizzare attraverso  l'utilizzo  dei  risultati  di
amministrazione   degli   esercizi   precedenti   ed    il    ricorso
all'indebitamento. 
  3. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  le
citta' metropolitane, le province e i comuni possono richiedere,  per
uno o piu' esercizi successivi, e per la quota non soddisfatta  dalle
intese regionali  o  dai  provvedimenti  comunque  assunti  ai  sensi
dell'articolo 3, spazi  finanziari  vincolati  agli  investimenti  da
realizzare attraverso l'utilizzo  dei  risultati  di  amministrazione
degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento. 
  4. La richiesta di spazi di  cui  al  comma  3  deve  contenere  le
informazioni relative all'avanzo di amministrazione, al  netto  della
quota  accantonata  del  Fondo  crediti   di   dubbia   esigibilita',
risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo  dell'anno  precedente,
al fondo di cassa al 31 dicembre del medesimo anno e alla  quota  dei
fondi stanziati in bilancio dell'esercizio di riferimento destinati a
confluire nel risultato di amministrazione. 
  5. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  le
citta' metropolitane, le province e i comuni comunicano le domande di
cessione e acquisizione degli spazi finanziari, di cui ai commi da  2
a 4, con le modalita' definite ai sensi del comma 1, entro il termine
perentorio del 15 luglio di ciascun anno. 
  6. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 luglio di ciascun  anno,
provvede alla distribuzione degli spazi finanziari, distintamente per
regioni  e  province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano,   citta'
metropolitane, province  e  comuni,  tenendo  conto  prioritariamente
delle richieste: 
    a) dei comuni esclusi dai vincoli di finanza  pubblica  nell'anno
2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti; 
    b) degli enti territoriali che dispongono di  progetti  esecutivi
di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50,  validati  ed  approvati  in  conformita'  alla  vigente
normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e  presentano  la
maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla  quota  vincolata
agli investimenti del risultato di  amministrazione,  risultante  dal
rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente,  per  operazioni
di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati  di
amministrazione; 
    c) degli enti territoriali che dispongono di  progetti  esecutivi
di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50,  validati  ed  approvati  in  conformita'  alla  vigente
normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e  presentano  la
maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera  del
risultato di amministrazione destinata agli investimenti,  risultante
dal  rendiconto  o  dal  preconsuntivo  dell'anno   precedente,   per
operazioni di investimento da realizzare  attraverso  l'utilizzo  dei
risultati di amministrazione. 
  7. Nel caso in cui gli spazi disponibili non fossero sufficienti  a
soddisfare le richieste di cui alla  lettera  a),  del  comma  6,  la
distribuzione tra i comuni e' effettuata seguendo i  criteri  di  cui
alle lettere b) e c)  del  citato  comma.  Fermo  restando  il  pieno
soddisfacimento delle priorita' di cui alle lettere a), b) e  c)  del
comma 6, qualora  l'entita'  delle  richieste  pervenute  dagli  enti
superi l'ammontare degli spazi finanziari residui, l'attribuzione  e'
effettuata a favore degli enti che presentano la  maggiore  incidenza
del fondo  di  cassa  rispetto  all'avanzo  di  amministrazione,  nel
rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma  1,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243, del complesso degli enti territoriali. 
  8. L'obiettivo di saldo degli enti che cedono spazi  finanziari  e'
migliorato, nel biennio successivo, per un importo annuale pari  alla
meta' della quota ceduta. 
  9.  L'obiettivo  di  saldo  degli  enti  che   acquisiscono   spazi
finanziari e' diminuito,  nel  biennio  successivo,  per  un  importo
annuale pari alla meta' della quota acquisita. 
  10. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, entro il termine previsto dal  comma
6,  aggiorna  gli  obiettivi  di   saldo   degli   enti   interessati
all'acquisizione e alla cessione degli spazi finanziari  per  ciascun
anno. 
  11. Gli enti beneficiari degli spazi finanziari, di cui al comma 6,
trasmettono le informazioni relative agli investimenti  effettuati  a
valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere  pubbliche
della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
 
          Note all'art. 4: 
              Per il riferimento al comma 8 dell'art. 23 del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  si  veda  nelle  note
          all'art. 2. 
              Per il riferimento all'art. 9 della legge  24  dicembre
          2012, n. 243, si veda nelle note alle premesse. 
              Per il riferimento al decreto legislativo  29  dicembre
          2011, n. 229, si veda nelle note alle premesse.