Art. 4 Violazione degli obblighi concernenti le condizioni per l'uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute derivanti dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, appone un'indicazione nutrizionale o sulla salute sulle confezioni di bevande contenenti piu' dell'1,2 % in volume di alcol, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000, se l'indicazione e' sulla salute e da euro 3.000 a euro 10.000, se l'indicazione e' nutrizionale, fatta eccezione per le indicazioni riguardanti un basso tenore alcolico o la riduzione nel contenuto alcolico oppure la riduzione nel contenuto energetico.
Note all'art. 4: - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1924/2006 si veda nelle note alle premesse.