Art. 4 Principi generali e diritti dei titolari dei diritti 1. Gli organismi di gestione collettiva agiscono nell'interesse dei titolari dei diritti da essi rappresentati, senza imporre loro alcun obbligo che non sia oggettivamente necessario alla protezione dei loro diritti e interessi o alla gestione efficace di questi ultimi. 2. I titolari dei diritti possono affidare ad un organismo di gestione collettiva o ad un'entita' di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti, delle relative categorie o dei tipi di opere e degli altri materiali protetti per i territori da essi indicati, indipendentemente dallo Stato dell'Unione europea di nazionalita', di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'entita' di gestione indipendente o del titolare dei diritti, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 180, della legge 22 aprile 1941, n. 633, in riferimento all'attivita' di intermediazione di diritti d'autore. 3. L'organismo di gestione collettiva scelto e' obbligato ad assumere la gestione affidatagli, se questa rientra nel proprio ambito di attivita' e non sussistono ragioni oggettivamente giustificate per rifiutarla. L'organismo di gestione collettiva o l'entita' di gestione indipendente, prima di assumere la gestione, forniscono ai titolari dei diritti le informazioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, nonche' quelle relative alle spese di gestione e alle detrazioni derivanti dai proventi dei diritti e da eventuali introiti provenienti dall'investimento dei proventi stessi. L'organismo di gestione collettiva o l'entita' di gestione indipendente forniscono le stesse informazioni ai titolari dei diritti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, li hanno gia' autorizzati a gestire i loro diritti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. I titolari dei diritti, qualora affidino ad un organismo di gestione collettiva o ad un'entita' di gestione indipendente la gestione dei propri diritti, specificano, in forma scritta, quale diritto o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali protetti, affidano alla loro gestione. 5. Resta in ogni caso salvo il diritto dei titolari dei diritti di concedere licenze per l'uso non commerciale di diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta. 6. I titolari dei diritti hanno il diritto di revocare l'affidamento dell'attivita' di intermediazione da loro concesso, in tutto o in parte, per i territori di loro scelta, con un preavviso non inferiore a quattro mesi e non superiore a sei mesi. Tale diritto non puo' essere subordinato ad alcuna condizione. L'organismo di gestione collettiva o l'entita' di gestione indipendente possono decidere che tale revoca produca effetti soltanto alla fine dell'esercizio finanziario. 7. In caso di somme dovute ai titolari dei diritti per atti di sfruttamento verificatisi anteriormente al ritiro dell'autorizzazione o per licenze concesse prima che si producano gli effetti di un'eventuale revoca intervenuta, i titolari dei diritti conservano i diritti di cui agli articoli 15, 17, 24, 27, 34 e 38. 8. I diritti di cui ai commi da 1 a 7 sono indicati nello statuto o nelle condizioni di adesione dell'organismo di gestione collettiva e dell'entita' di gestione indipendente.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, citata nelle note alle premesse, si veda nelle note all'art. 2.