Art. 4. Presidente 1. Il Presidente, nominato ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' scelto tra personalita' di alta qualificazione scientifica e professionale. 2. La carica di Presidente e' incompatibile con qualsiasi altra attivita' professionale a carattere continuativo; se dipendente pubblico, e' collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. 3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente ed e' responsabile delle relazioni istituzionali. 4. Il Presidente, in particolare: a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Consiglio scientifico, predisponendo, sentito il Direttore generale, l'ordine del giorno; b) sovrintende all'andamento dell'Ente assicurandone l'unita' di indirizzo nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; c) sottopone al Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, contenente l'individuazione e la definizione degli obiettivi da perseguire e dei programmi da realizzare sulla base dei quali sono elaborati i documenti programmatici previsti dalla vigente normativa; d) sottopone al Consiglio di amministrazione il progetto di bilancio di previsione e di rendiconto generale e il provvedimento di assestamento sulla base di quanto proposto dal Direttore generale; e) assicura al Ministro la necessaria collaborazione nell'azione di vigilanza ministeriale trasmettendo le determinazioni soggette ad approvazione; f) assicura il costante raccordo tra le funzioni esercitate rispettivamente dal Consiglio di amministrazione e dal Consiglio scientifico; g) stipula gli accordi quadro e i protocolli di intesa, nonche' gli atti finalizzati alla costituzione di associazioni temporanee e altri atti di competenza del rappresentante legale nell'ambito di quanto disposto al precedente articolo 2, comma 3; h) esercita qualsiasi altro compito o funzione assegnata dalla legislazione vigente. 5. Il Presidente dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta. Il relativo compenso e' determinato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 6. Il Presidente nomina, nell'ambito del Consiglio di amministrazione, il vicepresidente che lo sostituisce in caso di sua assenza o di suo impedimento. In caso di impedimento permanente o di dimissioni, le funzioni del Presidente sono svolte, fino alla nomina del nuovo Presidente, dal vicepresidente, se nominato, ovvero, se non nominato, dal consigliere piu' anziano nella carica o, a parita' di anzianita', dal consigliere piu' anziano di eta'. 7. Il Presidente nomina il Direttore generale su conforme parere del Consiglio di amministrazione. 8. Per motivi di urgenza il Presidente puo' adottare atti di competenza del Consiglio di amministrazione. Gli atti medesimi sono portati a ratifica del Consiglio di amministrazione entro la prima riunione successiva alla loro adozione e comunque nel termine di trenta giorni. In caso di mancata ratifica l'atto decade. Sono fatti salvi gli effetti medio tempore prodotti.