Art. 4 Sistema coordinato per la promozione dei «temi della creativita'» nel sistema nazionale di istruzione e formazione 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo in collaborazione con l'Istituto nazionale documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), le istituzioni scolastiche organizzate nelle reti di cui all'articolo 7 e nei poli di cui all'articolo 11, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le universita', gli istituti tecnici superiori, gli istituti del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, gli istituti italiani di cultura concorrono, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, a realizzare un sistema coordinato per la promozione e il potenziamento della cultura umanistica e della conoscenza e della pratica delle arti. 2. Fanno parte del sistema di cui al comma 1 anche altri soggetti pubblici e privati, in particolare quelli del terzo settore operanti in ambito artistico e musicale, specificatamente accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti per l'accreditamento.