Art. 4 
 
                        Assetto organizzativo 
 
  1. L'istruzione professionale e' caratterizzata  da  una  struttura
quinquennale dei percorsi, secondo quanto previsto dai  quadri  orari
di cui all'Allegato B, che sono articolati in  un  biennio  e  in  un
successivo triennio. 
  2. Il biennio dei percorsi dell'istruzione professionale  comprende
2112  ore  complessive,  articolate  in  1188  ore  di  attivita'   e
insegnamenti di istruzione generale e  in  924  ore  di  attivita'  e
insegnamenti di indirizzo, comprensive  del  tempo  da  destinare  al
potenziamento dei laboratori. Le  attivita'  e  gli  insegnamenti  di
istruzione generale e di indirizzo sono aggregati in assi  culturali.
Le  istituzioni  scolastiche  che  offrono  percorsi  di   istruzione
professionale, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e
didattica, e  con  riferimento  al  Progetto  formativo  individuale,
possono organizzare le azioni didattiche, formative ed  educative  in
periodi didattici. I periodi didattici possono essere collocati anche
in due diversi anni scolastici ai fini dell'accesso al terzo anno dei
percorsi. Nell'ambito delle 2112 ore, una quota, non superiore a  264
ore, e' destinata alla personalizzazione  degli  apprendimenti,  alla
realizzazione del progetto formativo  individuale  ed  allo  sviluppo
della dimensione professionalizzate  delle  attivita'  di  alternanza
scuola-lavoro, previste dall'articolo 5, comma  1,  lettera  e).  Nel
biennio  le  istituzioni  scolastiche  possono  prevedere,   per   la
realizzazione dei percorsi di cui al comma  4,  specifiche  attivita'
finalizzate  ad  accompagnare  e  supportare  le  studentesse  e  gli
studenti, anche facendo ricorso alla rimodulazione dei quadri orari e
nei limiti delle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente.  Le
disposizioni del  presente  comma  si  realizzano  nei  limiti  degli
assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previste  dalla
normativa vigente. 
  3.  Il  triennio  dei  percorsi  dell'istruzione  professionale  e'
articolato in un terzo, quarto e quinto anno. Per  ciascun  anno  del
triennio, l'orario scolastico e' di 1056 ore, articolate in  462  ore
di attivita' e insegnamenti di istruzione generale e in  594  ore  di
attivita' e insegnamenti di indirizzo, al  fine  di  consentire  alla
studentessa e allo studente di: 
    a)  consolidare  e  innalzare  progressivamente,  soprattutto  in
contesti di laboratorio e di lavoro, i livelli di istruzione generale
acquisiti  nel  biennio,  anche  attraverso  spazi  orari   riservati
nell'ambito  della  quota  di  autonomia,  determinata  a  norma  del
successivo articolo 6, comma 1, lettera a); 
    b) acquisire e approfondire,  specializzandole  progressivamente,
le competenze, le abilita' e le conoscenze di indirizzo  in  funzione
di un rapido accesso al lavoro; 
    c)  partecipare  alle  attivita'  di  alternanza   scuola-lavoro,
previste dall'articolo 1, comma 33, della legge 13  luglio  2015,  n.
107, anche in apprendistato ai sensi degli articoli 41, 42 e  43  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
    d) costruire il curriculum della  studentessa  e  dello  studente
previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13  luglio  2015,  n.
107, in coerenza con il Progetto formativo individuale; 
    e)  effettuare  i  passaggi  tra   i   percorsi   di   istruzione
professionale e quelli di istruzione  e  formazione  professionale  e
viceversa, secondo le modalita' previste dall'articolo 8. 
  4.  Al  fine  di  realizzare  l'integrazione,  l'ampliamento  e  la
differenziazione dei percorsi e degli  interventi  in  rapporto  alle
esigenze e specificita' territoriali, le istituzioni scolastiche  che
offrono percorsi di istruzione professionale possono attivare, in via
sussidiaria, previo accreditamento  regionale  secondo  modalita'  da
definirsi con gli accordi di cui all'articolo 7, comma 2, percorsi di
istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica
e del diploma professionale quadriennale di cui all'articolo  17  del
decreto legislativo 17 ottobre  2005,  n.  226.  Tali  percorsi  sono
realizzati nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna
regione e  secondo  i  criteri  e  le  modalita'  definiti  ai  sensi
dell'articolo 7, commi 1 e 2. 
  5. Il quinto  anno  dell'istruzione  professionale  e'  strutturato
dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della  loro  autonomia,  in
modo  da  consentire  il  conseguimento  del  diploma  di  istruzione
professionale previo superamento degli esami  di  Stato,  nonche'  di
maturare  i   crediti   per   l'acquisizione   del   certificato   di
specializzazione  tecnica  superiore  (IFTS),  ove   previsto   dalla
programmazione delle singole Regioni. 
  6. Le istituzioni scolastiche che offrono  percorsi  di  istruzione
professionale sono dotate di  un  ufficio  tecnico,  senza  ulteriori
oneri di funzionamento  se  non  quelli  previsti  nell'ambito  delle
risorse  disponibili  a  legislazione  vigente,  con  il  compito  di
sostenere la migliore organizzazione e funzionalita' dei laboratori a
fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste
dall'innovazione tecnologica nonche' per la sicurezza delle persone e
dell'ambiente. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  33,  della
          citata legge 13 luglio 2015, n. 107: 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              33. Al fine di incrementare le opportunita' di lavoro e
          le capacita' di orientamento degli studenti, i percorsi  di
          alternanza scuola-lavoro di cui al decreto  legislativo  15
          aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici  e
          professionali, per  una  durata  complessiva,  nel  secondo
          biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno
          400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di  almeno
          200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo  si
          applicano a partire dalle classi terze  attivate  nell'anno
          scolastico successivo  a  quello  in  corso  alla  data  di
          entrata in vigore  della  presente  legge.  I  percorsi  di
          alternanza sono inseriti nei piani  triennali  dell'offerta
          formativa. 
              (Omissis)». 
              - Si riporta il testo degli articoli 41, 42  e  43  del
          citato decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81: 
              «Art. 41 (Definizione).  -  1.  L'apprendistato  e'  un
          contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato  alla
          formazione e alla occupazione dei giovani. 
              2. Il contratto  di  apprendistato  si  articola  nelle
          seguenti tipologie: 
                a)  apprendistato  per  la  qualifica  e  il  diploma
          professionale,  il   diploma   di   istruzione   secondaria
          superiore e  il  certificato  di  specializzazione  tecnica
          superiore; 
                b) apprendistato professionalizzante; 
                c) apprendistato di alta formazione e ricerca. 
              3.  L'apprendistato  per  la  qualifica  e  il  diploma
          professionale,  il   diploma   di   istruzione   secondaria
          superiore e  il  certificato  di  specializzazione  tecnica
          superiore e quello di alta formazione e  ricerca  integrano
          organicamente, in un sistema duale,  formazione  e  lavoro,
          con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle
          qualificazioni  professionali  contenuti   nel   Repertorio
          nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  16
          gennaio 2013, n. 13, nell'ambito del Quadro  europeo  delle
          qualificazioni». 
              «Art. 42 (Disciplina generale). - 1.  Il  contratto  di
          apprendistato e' stipulato in forma scritta ai  fini  della
          prova. Il contratto di  apprendistato  contiene,  in  forma
          sintetica, il piano formativo  individuale  definito  anche
          sulla  base  di  moduli   e   formulari   stabiliti   dalla
          contrattazione collettiva o dagli enti  bilaterali  di  cui
          all'articolo  2,  comma  1,   lettera   h),   del   decreto
          legislativo n. 276  del  2003.  Nell'apprendistato  per  la
          qualifica  e  il  diploma  professionale,  il  diploma   di
          istruzione  secondaria  superiore  e  il   certificato   di
          specializzazione tecnica superiore e nell'apprendistato  di
          alta formazione e ricerca, il piano  formativo  individuale
          e'  predisposto  dalla   istituzione   formativa   con   il
          coinvolgimento    dell'impresa.    Al    piano    formativo
          individuale,  per  la  quota  a   carico   dell'istituzione
          formativa, si provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
              2. Il contratto di apprendistato ha una  durata  minima
          non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dagli
          articoli 43, comma 8, e 44, comma 5. 
              3.  Durante  l'apprendistato  trovano  applicazione  le
          sanzioni  previste   dalla   normativa   vigente   per   il
          licenziamento illegittimo. Nel contratto  di  apprendistato
          per la qualifica e il diploma professionale, il diploma  di
          istruzione  secondaria  superiore  e  il   certificato   di
          specializzazione     tecnica     superiore,     costituisce
          giustificato   motivo   di   licenziamento    il    mancato
          raggiungimento degli  obiettivi  formativi  come  attestato
          dall'istituzione formativa. 
              4. Al termine del periodo  di  apprendistato  le  parti
          possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118
          del codice civile, con preavviso  decorrente  dal  medesimo
          termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare
          applicazione la disciplina del contratto di  apprendistato.
          Se nessuna delle parti recede  il  rapporto  prosegue  come
          ordinario  rapporto   di   lavoro   subordinato   a   tempo
          indeterminato. 
              5. Salvo quanto  disposto  dai  commi  da  1  a  4,  la
          disciplina del contratto di  apprendistato  e'  rimessa  ad
          accordi interconfederali  ovvero  ai  contratti  collettivi
          nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni  sindacali
          comparativamente piu' rappresentative sul piano  nazionale,
          nel rispetto dei seguenti principi: 
                a) divieto di retribuzione a cottimo; 
                b) possibilita' di inquadrare il  lavoratore  fino  a
          due  livelli  inferiori  rispetto  a  quello  spettante  in
          applicazione del contratto collettivo nazionale  di  lavoro
          ai   lavoratori   addetti   a   mansioni   che   richiedono
          qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento
          e'  finalizzato  il  contratto,  o,  in   alternativa,   di
          stabilire  la  retribuzione  dell'apprendista   in   misura
          percentuale e proporzionata all'anzianita' di servizio; 
                c) presenza di un tutore o referente aziendale; 
                d) possibilita' di finanziare  i  percorsi  formativi
          aziendali  degli  apprendisti  per  il  tramite  dei  fondi
          paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della
          legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  e  all'articolo  12  del
          decreto legislativo  n.  276  del  2003,  anche  attraverso
          accordi con le regioni e le province autonome di  Trento  e
          Bolzano; 
                e) possibilita' del riconoscimento,  sulla  base  dei
          risultati conseguiti nel percorso di formazione, esterna  e
          interna alla impresa, della qualificazione professionale ai
          fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini  del
          proseguimento  degli  studi   nonche'   nei   percorsi   di
          istruzione degli adulti; 
                f) registrazione della formazione effettuata e  della
          qualificazione   professionale   ai    fini    contrattuali
          eventualmente  acquisita   nel   libretto   formativo   del
          cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  i),  del
          decreto legislativo n. 276 del 2003; 
                g)  possibilita'  di   prolungare   il   periodo   di
          apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa
          di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore
          a trenta giorni; 
                h) possibilita' di definire forme e modalita' per  la
          conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
          finanza pubblica, al termine  del  percorso  formativo,  al
          fine di ulteriori assunzioni in apprendistato. 
              6. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla
          previdenza e assistenza  sociale  obbligatoria  si  estende
          alle seguenti forme: 
                a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
          malattie professionali; 
                b) assicurazione contro le malattie; 
                c) assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia; 
                d) maternita'; 
                e) assegno familiare; 
                f) assicurazione sociale per l'impiego, in  relazione
          alla quale, in aggiunta a quanto previsto in  relazione  al
          regime  contributivo  per  le  assicurazioni  di  cui  alle
          precedenti  lettere,  ai  sensi  della  disciplina  di  cui
          all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296,  con  effetto  sui  periodi  contributivi  maturati  a
          decorrere dal 1° gennaio  2013  e'  dovuta  dai  datori  di
          lavoro per gli apprendisti artigiani e  non  artigiani  una
          contribuzione pari all'1,31 per  cento  della  retribuzione
          imponibile ai  fini  previdenziali,  con  riferimento  alla
          quale non operano le disposizioni di cui  all'articolo  22,
          comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. 
              7. Il numero complessivo di apprendisti che  un  datore
          di lavoro puo' assumere, direttamente o indirettamente  per
          il tramite delle agenzie di  somministrazione  autorizzate,
          non puo' superare il  rapporto  di  3  a  2  rispetto  alle
          maestranze specializzate e qualificate in  servizio  presso
          il medesimo  datore  di  lavoro.  Tale  rapporto  non  puo'
          superare il 100 per  cento  per  i  datori  di  lavoro  che
          occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci  unita'.
          E' in ogni  caso  esclusa  la  possibilita'  di  utilizzare
          apprendisti  con  contratto  di  somministrazione  a  tempo
          determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie
          dipendenze lavoratori qualificati o  specializzati,  o  che
          comunque ne abbia in numero inferiore a tre, puo'  assumere
          apprendisti in numero non superiore a tre. Le  disposizioni
          di cui al presente comma  non  si  applicano  alle  imprese
          artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni
          di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443. 
              8. Ferma  restando  la  possibilita'  per  i  contratti
          collettivi   nazionali   di   lavoro,    stipulati    dalle
          associazioni      sindacali      comparativamente      piu'
          rappresentative sul piano nazionale, di individuare  limiti
          diversi   da   quelli   previsti   dal   presente    comma,
          esclusivamente per i datori di lavoro che  occupano  almeno
          cinquanta dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con
          contratto   di   apprendistato    professionalizzante    e'
          subordinata alla prosecuzione, a tempo  indeterminato,  del
          rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato,
          nei trentasei  mesi  precedenti  la  nuova  assunzione,  di
          almeno il 20 per cento degli apprendisti  dipendenti  dallo
          stesso datore di lavoro, restando  esclusi  dal  computo  i
          rapporti cessati per recesso durante il periodo  di  prova,
          dimissioni o licenziamento per giusta  causa.  Qualora  non
          sia rispettata la predetta percentuale,  e'  in  ogni  caso
          consentita l'assunzione di  un  apprendista  con  contratto
          professionalizzante. Gli apprendisti assunti in  violazione
          dei limiti  di  cui  al  presente  comma  sono  considerati
          ordinari lavoratori subordinati a tempo  indeterminato  sin
          dalla data di costituzione del rapporto». 
              «Art. 43 (Apprendistato per la qualifica e  il  diploma
          professionale,  il   diploma   di   istruzione   secondaria
          superiore e  il  certificato  di  specializzazione  tecnica
          superiore)  In  vigore   dal   25   giugno   2015.   -   1.
          L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
          e il certificato di specializzazione tecnica  superiore  e'
          strutturato in modo da coniugare la  formazione  effettuata
          in azienda con l'istruzione e la  formazione  professionale
          svolta dalle istituzioni formative che operano  nell'ambito
          dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base
          dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al  decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e  di  quelli  di  cui
          all'articolo 46. 
              2. Possono essere assunti con il contratto  di  cui  al
          comma 1, in tutti i settori di  attivita',  i  giovani  che
          hanno compiuto i 15 anni di eta' e fino al  compimento  dei
          25.   La   durata   del   contratto   e'   determinata   in
          considerazione della qualifica o del diploma da  conseguire
          e non puo' in ogni caso essere superiore a  tre  anni  o  a
          quattro   anni   nel   caso   di   diploma    professionale
          quadriennale. 
              3. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  46,
          comma 1,  la  regolamentazione  dell'apprendistato  per  la
          qualifica e il diploma professionale e  il  certificato  di
          specializzazione tecnica superiore e' rimessa alle  regioni
          e alle province autonome di Trento e Bolzano. In assenza di
          regolamentazione regionale l'attivazione dell'apprendistato
          per  la  qualifica  e  il  diploma   professionale   e   il
          certificato  di  specializzazione  tecnica   superiore   e'
          rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,
          che ne disciplina l'esercizio con propri decreti. 
              4.  In  relazione  alle  qualificazioni  contenute  nel
          Repertorio di cui all'articolo 41, comma  3,  i  datori  di
          lavoro hanno la facolta' di prorogare fino ad  un  anno  il
          contratto  di  apprendistato  dei  giovani  qualificati   e
          diplomati, che hanno concluso positivamente i  percorsi  di
          cui al comma 1, per il consolidamento e  l'acquisizione  di
          ulteriori      competenze      tecnico-professionali      e
          specialistiche, utili anche ai fini  dell'acquisizione  del
          certificato di specializzazione  tecnica  superiore  o  del
          diploma di  maturita'  professionale  all'esito  del  corso
          annuale integrativo di cui all'articolo 15,  comma  6,  del
          decreto legislativo  n.  226  del  2005.  Il  contratto  di
          apprendistato puo' essere prorogato fino ad un  anno  anche
          nel caso in cui, al termine dei percorsi di cui al comma 1,
          l'apprendista  non  abbia  conseguito  la   qualifica,   il
          diploma,  il  certificato   di   specializzazione   tecnica
          superiore o il diploma di maturita' professionale all'esito
          del corso annuale integrativo. 
              5. Possono essere,  altresi',  stipulati  contratti  di
          apprendistato, di durata  non  superiore  a  quattro  anni,
          rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno  dei
          percorsi   di   istruzione   secondaria   superiore,    per
          l'acquisizione,  oltre  che  del  diploma   di   istruzione
          secondaria    superiore,    di     ulteriori     competenze
          tecnico-professionali rispetto a quelle gia'  previste  dai
          vigenti regolamenti scolastici, utili  anche  ai  fini  del
          conseguimento del certificato di  specializzazione  tecnica
          superiore. A tal fine, e' abrogato il comma 2 dell'articolo
          8-bis  del  decreto-legge  12  settembre  2013,   n.   104,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
          n. 128. Sono fatti salvi, fino  alla  loro  conclusione,  i
          programmi sperimentali per lo  svolgimento  di  periodi  di
          formazione  in  azienda  gia'  attivati.  Possono   essere,
          inoltre, stipulati contratti di  apprendistato,  di  durata
          non superiore a due anni, per i giovani che frequentano  il
          corso annuale integrativo che si conclude  con  l'esame  di
          Stato, di cui all'articolo 6,  comma  5,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87. 
              6.  Il  datore  di  lavoro  che  intende  stipulare  il
          contratto di apprendistato per la qualifica  e  il  diploma
          professionale,  il   diploma   di   istruzione   secondaria
          superiore e  il  certificato  di  specializzazione  tecnica
          superiore  sottoscrive  un  protocollo  con   l'istituzione
          formativa a cui lo studente e' iscritto, che stabilisce  il
          contenuto e la durata degli obblighi formativi  del  datore
          di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui
          all'articolo 46, comma 1.  Con  il  medesimo  decreto  sono
          definiti  i  criteri  generali  per  la  realizzazione  dei
          percorsi di apprendistato, e, in particolare,  i  requisiti
          delle imprese nelle quali  si  svolge  e  il  monte  orario
          massimo del percorso scolastico che puo' essere  svolto  in
          apprendistato, nonche' il numero di ore  da  effettuare  in
          azienda,  nel  rispetto  dell'autonomia  delle  istituzioni
          scolastiche  e  delle  competenze  delle  regioni  e  delle
          provincie  autonome.  Nell'apprendistato  che   si   svolge
          nell'ambito  del  sistema  di   istruzione   e   formazione
          professionale regionale, la formazione esterna  all'azienda
          e' impartita nell'istituzione formativa a cui  lo  studente
          e' iscritto e non puo' essere superiore  al  60  per  cento
          dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al  50  per
          cento per il  terzo  e  quarto  anno,  nonche'  per  l'anno
          successivo finalizzato al conseguimento del certificato  di
          specializzazione tecnica, in ogni  caso  nell'ambito  delle
          risorse umane, finanziarie e  strumentali  disponibili  nel
          rispetto di quanto stabilito dalla legislazione vigente. 
              7. Per le ore di formazione  svolte  nella  istituzione
          formativa il datore di lavoro e' esonerato da ogni  obbligo
          retributivo. Per le ore di formazione a carico  del  datore
          di lavoro e' riconosciuta al  lavoratore  una  retribuzione
          pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono
          fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi. 
              8. Per le regioni e le province autonome  di  Trento  e
          Bolzano che  abbiano  definito  un  sistema  di  alternanza
          scuola-lavoro,  i  contratti  collettivi  stipulati   dalle
          associazioni      sindacali      comparativamente      piu'
          rappresentative  sul  piano  nazionale  possono   prevedere
          specifiche  modalita'  di   utilizzo   del   contratto   di
          apprendistato,  anche   a   tempo   determinato,   per   lo
          svolgimento di attivita' stagionali. 
              9. Successivamente al conseguimento della  qualifica  o
          del diploma professionale ai sensi del decreto  legislativo
          n.  226  del  2005,  nonche'  del  diploma  di   istruzione
          secondaria  superiore,  allo   scopo   di   conseguire   la
          qualificazione  professionale  ai  fini  contrattuali,   e'
          possibile la trasformazione del contratto in  apprendistato
          professionalizzante.  In  tal  caso,  la   durata   massima
          complessiva dei  due  periodi  di  apprendistato  non  puo'
          eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva
          di cui all'articolo 42, comma 5». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  28,  della
          citata legge 13 luglio 2015, n. 107: 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              28. Le scuole secondarie di secondo  grado  introducono
          insegnamenti opzionali nel secondo  biennio  e  nell'ultimo
          anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di
          flessibilita'.  Tali  insegnamenti,  attivati   nell'ambito
          delle  risorse  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e dei posti di  organico  dell'autonomia  assegnati
          sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono
          parte del percorso  dello  studente  e  sono  inseriti  nel
          curriculum dello studente,  che  ne  individua  il  profilo
          associandolo a un'identita' digitale e  raccoglie  tutti  i
          dati utili anche ai fini dell'orientamento  e  dell'accesso
          al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle
          competenze   acquisite,   alle   eventuali   scelte   degli
          insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche  in
          alternanza  scuola-lavoro  e  alle   attivita'   culturali,
          artistiche,   di   pratiche   musicali,   sportive   e   di
          volontariato, svolte in ambito extrascolastico. Con decreto
          del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,
          della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  entro  centottanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali, sono disciplinate le modalita' di individuazione
          del profilo dello studente  da  associare  ad  un'identita'
          digitale, le modalita' di trattamento  dei  dati  personali
          contenuti  nel  curriculum  dello  studente  da  parte   di
          ciascuna   istituzione   scolastica,   le   modalita'    di
          trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
          e della ricerca dei  suddetti  dati  ai  fini  di  renderli
          accessibili nel Portale unico di cui al comma 136,  nonche'
          i criteri e le modalita' per la  mappatura  del  curriculum
          dello studente ai fini di  una  trasparente  lettura  della
          progettazione e della valutazione per competenze. 
              (Omissis)». 
              - Si riporta il testo dell'art. 17 del  citato  decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: 
              «Art. 17 (Livelli essenziali dell'orario minimo annuale
          e dell'articolazione  dei  percorsi  formativi).  -  1.  Le
          Regioni assicurano, quali  livelli  essenziali  dell'orario
          minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi,
          un orario complessivo obbligatorio dei  percorsi  formativi
          di almeno 990 ore annue.  Le  Regioni  assicurano  inoltre,
          agli stessi fini, l'articolazione  dei  percorsi  formativi
          nelle seguenti tipologie: 
                a) percorsi di durata triennale,  che  si  concludono
          con  il   conseguimento   di   un   titolo   di   qualifica
          professionale, che  costituisce  titolo  per  l'accesso  al
          quarto  anno  del  sistema  dell'istruzione  e   formazione
          professionale; 
                b) percorsi di durata  almeno  quadriennale,  che  si
          concludono con il conseguimento di  un  titolo  di  diploma
          professionale. 
              2. Ai fini di cui al comma 1, anche  per  offrire  allo
          studente una contestuale pluralita' di scelte,  le  Regioni
          assicurano l'adozione  di  misure  che  consentano  l'avvio
          contemporaneo  dei  percorsi  del  sistema   educativo   di
          istruzione e formazione».