Art. 4 
 
      Obiettivi strategici del Sistema integrato di educazione 
            e di istruzione dalla nascita fino a sei anni 
 
  1. Lo Stato promuove e sostiene la qualificazione dell'offerta  dei
servizi  educativi  per  l'infanzia  e  delle  scuole   dell'infanzia
mediante  il  Piano  di  azione  nazionale  pluriennale  di  cui   al
successivo articolo 8, per il raggiungimento dei  seguenti  obiettivi
strategici, in coerenza con le politiche europee: 
    a)   il   progressivo   consolidamento,   ampliamento,    nonche'
l'accessibilita'  dei  servizi  educativi   per   l'infanzia,   anche
attraverso  un  loro  riequilibrio  territoriale,   con   l'obiettivo
tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura  della
popolazione sotto i tre anni di eta' a livello nazionale; 
    b) la graduale diffusione territoriale dei servizi educativi  per
l'infanzia con l'obiettivo tendenziale di raggiungere il 75 per cento
di copertura dei Comuni, singoli o in forma associata; 
    c) la generalizzazione progressiva, sotto il profilo quantitativo
e qualitativo, della scuola dell'infanzia per le bambine e i  bambini
dai tre ai sei anni d'eta'; 
    d) l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini; 
    e) la qualificazione  universitaria  del  personale  dei  servizi
educativi per l'infanzia, prevedendo il conseguimento della laurea in
Scienze dell'educazione  e  della  formazione  nella  classe  L19  ad
indirizzo  specifico  per  educatori  dei   servizi   educativi   per
l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della
formazione primaria integrata da un  corso  di  specializzazione  per
complessivi 60 crediti formativi universitari, da svolgersi presso le
universita', senza oneri a carico  della  finanza  pubblica,  le  cui
modalita' di svolgimento  sono  definite  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  entro  novanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Il
titolo  di  accesso  alla  professione  di   docente   della   scuola
dell'infanzia resta disciplinato secondo la normativa vigente; 
    f) la formazione in servizio del personale del Sistema  integrato
di educazione e di  istruzione,  anche  al  fine  di  promuoverne  il
benessere psico-fisico; 
    g) il coordinamento pedagogico territoriale; 
    h) l'introduzione di condizioni che agevolino  la  frequenza  dei
servizi educativi per l'infanzia. 
  2. Gli obiettivi strategici di cui al comma 1 sono  perseguiti  nei
limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.