Art. 4 
 
                      Modifiche all'articolo 6 
               del decreto legislativo n. 150 del 2009 
 
  1. All'articolo 6 del decreto legislativo  n.  150  del  2009  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al   comma   1   le   parole   «Gli   organi   di   indirizzo
politico-amministrativo,  con  il  supporto   dei   dirigenti»   sono
sostituite   dalle   seguenti:   «Gli   Organismi   indipendenti   di
valutazione, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo
strategico e di gestione presenti nell'amministrazione» e  le  parole
da: «di cui all'articolo 5» fino alla fine del comma sono  sostituite
dalle seguenti: «programmati durante  il  periodo  di  riferimento  e
segnalano la necessita' o l'opportunita' di interventi correttivi  in
corso di esercizio all'organo di  indirizzo  politico-amministrativo,
anche in relazione al verificarsi di  eventi  imprevedibili  tali  da
alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione
dell'amministrazione.    Le    variazioni,    verificatesi    durante
l'esercizio, degli obiettivi e  degli  indicatori  della  performance
organizzativa e  individuale  sono  inserite  nella  relazione  sulla
performance e vengono valutate dall'OIV ai fini della validazione  di
cui all'articolo 14, comma 4, lettera c).»; 
    b) il comma 2 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 6  del  citato  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 6 (Monitoraggio  della  performance).  -  1.  Gli
          Organismi indipendenti di valutazione, anche accedendo alle
          risultanze  dei  sistemi  di  controllo  strategico  e   di
          gestione    presenti    nell'amministrazione,    verificano
          l'andamento  delle  performance  rispetto  agli   obiettivi
          programmati durante il periodo di riferimento  e  segnalano
          la necessita' o l'opportunita' di interventi correttivi  in
          corso    di    esercizio    all'organo     di     indirizzo
          politico-amministrativo, anche in relazione al  verificarsi
          di  eventi  imprevedibili  tali   da   alterare   l'assetto
          dell'organizzazione  e   delle   risorse   a   disposizione
          dell'amministrazione. Le variazioni,  verificatesi  durante
          l'esercizio,  degli  obiettivi  e  degli  indicatori  della
          performance organizzativa e individuale sono inserite nella
          relazione sulla performance e vengono valutate dall'OIV  ai
          fini della validazione di cui all'art. 14, comma 4, lettera
          c).».