Art. 4 
 
   Ulteriori adempimenti delle istituzioni scolastiche e educative 
 
  1. I minori che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo  1,
comma 3, sono inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti
solo minori vaccinati o immunizzati, fermi restando il  numero  delle
classi determinato secondo le disposizioni vigenti e i limiti di  cui
all'articolo 1, comma 201, della legge 13  luglio  2015,  n.  107,  e
all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  2. I dirigenti scolastici delle istituzioni del  sistema  nazionale
di istruzione e i responsabili dei centri di formazione professionale
regionale e delle scuole private non paritarie comunicano all'azienda
sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le  classi  nelle
quali sono presenti piu' di due alunni non vaccinati.