Art. 4 
 
                       Verificazione periodica 
 
  1. La verificazione periodica degli strumenti di misura e' eseguita
dagli organismi di cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  q),  in
possesso dei requisiti dell'allegato I,  dopo  che  hanno  presentato
apposita Scia a Unioncamere. 
  2. La verificazione periodica su tutte le tipologie di strumenti di
misura utilizzati per una funzione di misura legale ha  lo  scopo  di
accertare se essi riportano i bolli di verificazione prima nazionale,
o  di  quelli  CEE/CE,  o  della  marcatura  CE  e  della   marcatura
metrologica supplementare M e se hanno conservato gli errori  massimi
tollerati per tale tipologia di controllo. 
  3. Gli strumenti  di  misura  sono  sottoposti  alla  verificazione
periodica con le periodicita' previste nell'allegato IV che decorrono
dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due
anni dall'anno di esecuzione della verificazione  prima  nazionale  o
CEE/CE  o  della  marcatura  CE   e   della   marcatura   metrologica
supplementare;  successivamente,  la  verificazione   e'   effettuata
secondo la periodicita' fissata nell'allegato IV e decorre dalla data
dell'ultima verificazione. 
  4. I bolli di verificazione prima nazionale o CEE/CE o la marcatura
CE e la marcatura metrologica supplementare apposta sui contatori del
gas con portata massima fino a  10  m³/h  compresi,  hanno  validita'
temporale di 15 anni decorrenti dall'anno della loro  apposizione.  I
contatori  di  cui  al   presente   comma   restano   esclusi   dalla
verificazione periodica. 
  5. Le disposizioni  di  cui  al  comma  4  si  applicano  anche  ai
contatori del gas, con portata massima fino a 10 m³/h  compresi,  con
la  conversione  della  temperatura  che  indicano  il  solo   volume
convertito. 
  6. I contatori di  gas,  di  acqua,  di  energia  elettrica  attiva
diversi da quelli di cui ai commi 4 e 5, qualora muniti dei bolli  di
verificazione prima nazionale o CEE/CE e gia' messi in servizio, sono
sottoposti  alla  verificazione  periodica,  con   le   modalita'   e
periodicita' previste dal presente  decreto  calcolate,  in  sede  di
prima applicazione, come previsto all'articolo 18, commi 4 e 6. 
  7. La riparazione di uno scomparto tarato di una  cisterna  montata
su autoveicolo comporta la verifica periodica e la legalizzazione del
solo scomparto, ferma  la  scadenza  della  precedente  verificazione
periodica. 
  8. Il  titolare  dello  strumento  di  misura  richiede  una  nuova
verificazione periodica almeno cinque giorni lavorativi  prima  della
scadenza  della  precedente   o   entro   dieci   giorni   lavorativi
dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha
comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di
tipo elettronico. 
  9. Le procedure di verificazione periodica di alcune  tipologie  di
strumenti di misura sono riportate nell'allegato III. 
  10. Gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica
degli strumenti di misura sono pari a quelli fissati per i  controlli
in servizio, in corrispondenza della stessa  tipologia  e  classe  di
accuratezza, dalla pertinente norma nazionale o europea o, in assenza
di tali disposizioni, dalla norma armonizzata o dalla Raccomandazione
OIML. Per gli strumenti di misura muniti  di  approvazione  nazionale
messi in servizio entro i termini ed ai sensi dell'articolo 22, comma
1, del decreto legislativo 2  febbraio  2007,  n.  22,  e  successive
modifiche, in caso di divergenza fra norma nazionale ed europea,  gli
errori massimi tollerati in  sede  di  verificazione  periodica  sono
quelli previsti dalla pertinente norma europea. 
  11. Nei  casi  in  cui  le  pertinenti  norme  nazionali,  europee,
armonizzate o raccomandazioni OIML non prevedono errori specifici per
le  verifiche  sugli  strumenti  in  servizio,  gli  errori   massimi
tollerati in sede di verificazione periodica sono quelli previsti per
la verificazione prima dalla vigente normativa nazionale e europea  o
per l'accertamento della conformita'. 
  12. Ove non vi abbia gia' provveduto  il  fabbricante,  l'organismo
che esegue la prima verificazione  periodica  dota  lo  strumento  di
misura, senza onere per il titolare  dello  stesso,  di  un  libretto
metrologico contenente le informazioni  di  cui  all'allegato  V;  lo
stesso  onere  e'  a  carico  della  Camera  di  commercio   che   in
applicazione delle diposizioni transitorie di  cui  all'articolo  18,
comma 1, esegue la verificazione periodica sugli  strumenti  gia'  in
servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Sul
piano operativo sono adottate le opportune  iniziative  affinche'  la
compilazione del  libretto  metrologico  possa  avvenire,  di  norma,
mediante l'utilizzo di  un  idoneo  supporto  informatico,  che  puo'
essere  messo  a   disposizione   dallo   stesso   sistema   camerale
nell'intento  di  facilitare  anche  lo   scambio   di   informazioni
prescritto. 
  13.  Nell'allegato  VI  sono  riportati  i   disegni   cui   devono
conformarsi: 
  a) il contrassegno da applicare sugli strumenti attestante  l'esito
positivo della verificazione periodica; 
  b) il contrassegno da applicare sugli strumenti attestante  l'esito
negativo del controllo successivo. 
  14. Nel caso in cui il contrassegno di cui al  comma  13  non  puo'
essere  applicato  direttamente   sullo   strumento   oggetto   della
verificazione, questo e' apposto sul libretto metrologico. 
  15. Sono esclusi dall'obbligo  della  verificazione  periodica  gli
strumenti utilizzati per funzioni  di  misura  legali  costituiti  da
misure  lineari  materializzate  o  misure  di  capacita'  di  vetro,
terracotta e monouso. 
  16. La verificazione periodica e' eseguita dall'Organismo entro  45
giorni dalla data di ricezione della richiesta. 
  17. L'incaricato della verificazione periodica,  nei  casi  in  cui
svolge contestualmente anche le funzioni di riparazione, da' evidenza
sul libretto metrologico di tutte le operazioni svolte. 
  18. Nei casi in  cui  l'organismo  esercita  anche  l'attivita'  di
riparazione, la funzione di  verificazione  periodica  e'  svolta  in
maniera  distinta  e  indipendente  da  quella  di  riparazione;   il
responsabile della verificazione periodica dipende  direttamente  dal
legale rappresentante dell'impresa di cui fa parte l'organismo. 
  19. I sigilli applicati  sugli  strumenti  di  misura  in  sede  di
verificazione periodica da parte dell'organismo incaricato,  al  fine
di ripristinare quelli rimossi a seguito di  riparazione  o  mancanti
per   altra   qualsiasi   causa,   gia'    posti    a    salvaguardia
dell'inaccessibilita'  agli  organi  interni  e  dei  dispositivi  di
taratura, salva la valutazione delle eventuali responsabilita' per la
carenza rilevata, sono equivalenti a quelli apposti  dagli  organismi
notificati, dal fabbricante e dalle Camere di commercio  in  sede  di
accertamento della conformita'. 
  20. Un contatore dell'acqua, o di gas o di energia elettrica attiva
o di energia termica, nonche' un dispositivo di conversione di volume
di gas, installato presso un'utenza con fornitura non  attiva  e  con
verificazione  periodica  scaduta  e'  sostituito  o   sottoposto   a
verificazione periodica entro 30 giorni dall'avvenuta riattivazione.