Art. 4 
 
           Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo 
                      21 novembre 2007, n. 231 
 
  1. Il titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,
e' sostituito dal seguente: 
  «Titolo IV (Disposizioni specifiche per i prestatori di servizi  di
gioco) - Art. 52 (Misure per la mitigazione  del  rischio).  -  1.  I
concessionari di gioco adottano  procedure  e  sistemi  di  controllo
adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento
del terrorismo, compresi quelli relativi ai clienti, ai paesi o  aree
geografiche e alle operazioni e tipologie di gioco, cui sono  esposti
i distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, di
cui i medesimi concessionari si avvalgono per l'offerta di servizi di
gioco. 
  2. Le procedure e i sistemi di  controllo,  articolati  in  ragione
della natura e  del  rischio  propri  dell'attivita'  svolta  tramite
distributori ed esercenti, assicurano quanto meno: 
  a) l'individuazione, la verifica del possesso e il controllo  sulla
permanenza, nel  corso  del  rapporto,  di  requisiti  reputazionali,
richiesti  ai  sensi  della  convenzione   di   concessione   per   i
distributori e gli esercenti,  idonei  a  garantire  la  legalita'  e
correttezza dei loro comportamenti; 
  b) la  verifica  e  il  controllo  dell'osservanza,  da  parte  dei
distributori e degli esercenti a qualsiasi titolo  contrattualizzati,
degli standard e dei presidi adottati dai concessionari  in  funzione
di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; 
  c) l'adozione e l'osservanza, anche da  parte  dei  distributori  e
degli altri  esercenti,  a  qualsiasi  titolo  contrattualizzati,  di
procedure che consentano di monitorare: 
  1) la tipologia delle operazioni di gioco e le possibili  anomalie,
di carattere oggettivo e soggettivo, ad esse riconducibili; 
  2) i comportamenti che  favoriscano  o  comunque  non  riducano  il
rischio  di  irregolarita'   o   di   violazione   delle   norme   di
regolamentazione del settore,  ivi  comprese  quelle  in  materia  di
prevenzione del riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; 
  3) con specifico riferimento al gioco offerto tramite VLT: 
  3.1. le singole operazioni riferite ad ogni sessione di  gioco  nel
periodo temporale massimo di una settimana; 
  3.2.  i  comportamenti  anomali  legati  all'entita'  insolitamente
elevata degli importi erogati rispetto a quelli puntati; 
      4) con specifico riferimento al gioco online: 
  4.1. lo stato dei conti di gioco ed in particolare quelli sospesi e
quelli sui quali vi siano movimentazioni rilevanti; 
  4.2. i conti di gioco caratterizzati da una concentrazione  anomala
di vincite o  perdite  in  un  arco  temporale  limitato,  specie  se
verificatesi su giochi in cui c'e' interazione tra giocatori; 
  4.3. la tipologia degli strumenti di ricarica utilizzati; 
  4.4. la frequenza e le fasce orarie delle transazioni  di  ricarica
del conto di gioco; 
  4.5. l'individuazione di anomalie nell'utilizzo del conto di  gioco
per come desumibili dal rapporto tra depositi e prelievi; 
    d) la  previsione  di  meccanismi  di  immediata  estinzione  del
rapporto contrattuale, comunque denominato, a fronte del  venir  meno
dei requisiti di cui alla lettera  a)  ovvero  di  gravi  o  ripetute
infrazioni riscontrate in occasione delle verifiche e  dei  controlli
di cui alla lettera b). 
  3. Il rilascio  dell'autorizzazione  da  parte  dell'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli in favore di soggetti  aventi  sede  legale  in
altro Stato comunitario, e' subordinato all'adozione di  procedure  e
sistemi equivalenti a quelli di cui al comma 2 e idonei  a  garantire
il perseguimento delle medesime finalita' di controllo e prevenzione. 
  4. L'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli,  nell'esercizio  delle
proprie competenze e  attribuzioni  istituzionali  nel  comparto  del
gioco pubblico, verifica l'osservanza degli adempimenti cui, ai sensi
del  presente  articolo,  i  concessionari  sono  tenuti  e,   previa
presentazione al  Comitato  di  sicurezza  finanziaria,  emana  linee
guida, ad ausilio dei concessionari, adottando ogni iniziativa  utile
a sanzionarne l'inosservanza. 
  Art. 53 (Disposizioni integrative in materia di adeguata verifica e
conservazione). -  1.  Gli  operatori  di  gioco  on  line  procedono
all'identificazione e alla verifica dell'identita' di ogni cliente in
occasione degli adempimenti necessari all'apertura  e  alla  modifica
del conto di gioco previsto ai sensi dell'articolo 24 della  legge  7
luglio 2009, n. 88. 
  2. Gli operatori di gioco on line consentono operazioni di ricarica
dei conti di gioco, ai soggetti  titolari  del  conto  esclusivamente
attraverso  mezzi  di  pagamento  idonei   a   garantire   la   piena
tracciabilita' dei flussi  finanziari  connessi  alle  operazioni  di
gioco. 
  3. Gli operatori di gioco on line acquisiscono e conservano, per un
periodo di dieci anni  dalla  relativa  acquisizione,  con  modalita'
idonee a garantire il rispetto delle  norme  dettate  dal  codice  in
materia di protezione dei dati personali, le informazioni relative: 
  a)  ai  dati  identificativi   conferiti   dal   cliente   all'atto
dell'apertura dei conti di gioco; 
  b) alla data di ogni operazioni di apertura e ricarica dei conti di
gioco e di riscossione sui medesimi conti  nonche'  al  valore  delle
medesime operazioni e ai mezzi di pagamento per esse impiegati; 
  c) all'indirizzo  IP,  alla  data,  all'ora  e  alla  durata  delle
connessioni telematiche nel corso delle quali il  cliente,  accedendo
ai sistemi dell'operatore  di  gioco  on  line,  pone  in  essere  le
suddette operazioni. 
  4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli  riscontra  l'autenticita'
dei  dati  contenuti  nei  documenti   presentati   dai   richiedenti
l'apertura dei conti di gioco anche attraverso la  consultazione  del
sistema pubblico per la prevenzione del furto di identita', di cui al
Titolo V-bis del decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.  141  come
integrato dal decreto legislativo n. 64 del 2011. 
  5.  Ferma  la  responsabilita'  del   concessionario,   in   ordine
all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica  e  conservazione
di cui al Titolo II, le attivita' di identificazione del cliente sono
effettuate dai distributori e dagli  esercenti,  a  qualsiasi  titolo
contrattualizzati, per il tramite dei quali il  concessionario  offre
servizi di gioco pubblico su rete fisica, a diretto contatto  con  la
clientela ovvero attraverso apparecchi videoterminali. A tal fine,  i
predetti distributori ed esercenti  acquisiscono  e  conservano,  con
modalita' idonee a garantire il  rispetto  delle  norme  dettate  dal
codice in materia di protezione dei dati personali,  le  informazioni
relative: 
  a) ai dati identificativi del cliente, all'atto della  richiesta  o
dell'effettuazione dell'operazione di gioco; 
  b) alla data delle operazioni di gioco, al  valore  delle  medesime
operazioni e ai mezzi di pagamento utilizzati. 
  6. I distributori ed esercenti di gioco su  rete  fisica  procedono
all'identificazione e alla verifica dell'identita'  di  ogni  cliente
che richiede o effettua, presso il medesimo operatore, operazioni  di
gioco, per un importo pari o superiore a 2.000 euro. Qualora  vi  sia
il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i medesimi
operatori sono tenuti ad applicare le predette misure, quale che  sia
l'importo dell'operazione effettuata. 
  7. Con riferimento ai giochi  offerti  tramite  apparecchi  VLT,  i
distributori e gli esercenti, a qualsiasi  titolo  contrattualizzati,
osservano le disposizioni di cui al presente articolo nei casi in cui
il valore nominale del ticket sia di importo pari o superiore ai  500
euro. I concessionari assicurano, in ogni caso, che i distributori  e
gli esercenti di apparecchi VLT siano dotati di funzionalita' tali da
consentire la verifica di: 
  a) ticket, di importo nominale pari o superiore ai 500 euro; 
  b) ticket, di qualunque importo, che indichino assenza di vincite o
una bassa percentuale delle stesse  rispetto  al  valore  del  ticket
stesso. 
  8. I  distributori  e  gli  esercenti  inviano  i  dati  acquisiti,
relativi  al  cliente  e   all'operazione,   al   concessionario   di
riferimento, entro 10 giorni  dall'effettuazione  dell'operazione.  I
medesimi soggetti assicurano la conservazione dei dati  di  cui  alla
presente lettera per un periodo di due anni dalla  data  di  relativa
acquisizione, fermi, a carico del concessionario, gli obblighi di cui
al Titolo II, Capo II, del presente decreto. 
  9. Fermo quanto stabilito dal comma 7, i gestori di case  da  gioco
applicano le misure di identificazione e verifica dell'identita'  del
cliente qualora il valore delle transazioni effettuate per l'acquisto
o cambio di gettoni o di altri mezzi di gioco ovvero per l'incasso di
vincite da parte del cliente sia di importo pari o superiore a  2.000
euro. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o  finanziamento  del
terrorismo, i medesimi gestori sono tenuti ad applicare  le  predette
misure, quale che sia l'importo dell'operazione effettuata. 
  10. I gestori di case da gioco assicurano la conservazione, per  un
periodo di dieci anni, dei dati e delle  informazioni  relativi  alla
data e alla tipologia delle transazioni di gioco di cui al  comma  9,
ai mezzi di pagamento utilizzati  per  l'acquisto  o  il  cambio  dei
gettoni di gioco, alle transazioni di gioco effettuate dal cliente  e
al valore delle medesime. 
  11. I gestori di case da gioco soggette a controllo  pubblico  che,
indipendentemente dall'ammontare dei gettoni o degli altri  mezzi  di
gioco  acquistati,  procedono  all'identificazione  e  alla  verifica
dell'identita' del cliente fin  dal  momento  del  suo  ingresso  nei
relativi  locali  sono  tenuti  ad  adottare   procedure   idonee   a
ricollegare i dati identificativi del cliente alle operazioni di  cui
al comma 9, svolte dal cliente all'interno della casa da gioco. 
  Art. 54 (Autorita' e cooperazione nel comparto del gioco). - 1. Per
l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente  Titolo,  le
amministrazioni e istituzioni interessate, a supporto dei  prestatori
di servizi di gioco, elaborano standard tecnici di  regolamentazione,
anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio  e
di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato  di  sicurezza
finanziaria, ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto. 
  2. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza
e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto  delle  proprie
attribuzioni e competenze, adottano  protocolli  d'intesa,  volti  ad
assicurare lo scambio  di  informazioni  necessario  a  garantire  il
coordinamento, l'efficacia e  la  tempestivita'  delle  attivita'  di
controllo e verifica dell'adeguatezza dei sistemi  di  prevenzione  e
contrasto  del  riciclaggio  di  denaro  e   di   finanziamento   del
terrorismo, adottati dai prestatori di servizi di gioco.».