Art. 4 
 
 
             Domanda di riconoscimento delle condizioni 
                    per l'accesso all'APE sociale 
 
  1. Ai fini della domanda di accesso all'APE  sociale  l'interessato
presenta domanda  per  il  riconoscimento  delle  condizioni  di  cui
articolo 2 alla sede INPS di residenza, che ne rilascia ricevuta  con
annotazione della data e dell'ora di ricezione. 
  2. I soggetti che si trovano o verranno  a  trovarsi  entro  il  31
dicembre 2017 nelle condizioni  di  cui  all'articolo  2,  presentano
domanda per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso  all'APE
sociale entro il 15 luglio 2017. I soggetti che verranno  a  trovarsi
nelle predette condizioni nel corso dell'anno 2018 presentano domanda
per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2018. 
  3. Le domande per il riconoscimento delle condizioni per  l'accesso
all'APE sociale presentate oltre il 15 luglio 2017  ed  il  31  marzo
2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno sono prese
in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio di cui
all'articolo 11 residuano le necessarie risorse finanziarie. 
  4. Le condizioni  per  l'accesso  all'APE  sociale  devono  essersi
realizzate gia' al momento della presentazione della domanda  di  cui
al comma 1, ad eccezione del  requisito  anagrafico,  dell'anzianita'
contributiva, del periodo almeno  trimestrale  di  conclusione  della
prestazione per la disoccupazione di cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera a), e del periodo di svolgimento dell'attivita' lavorativa in
via continuativa di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera  d),  che
devono, comunque, maturare  entro  la  fine  dell'anno  in  corso  al
momento di presentazione della domanda.