Art. 4 
 
            Istituzione di zone economiche speciali - ZES 
 
  1. Al fine di favorire la creazione  di  condizioni  favorevoli  in
termini economici, finanziari e  amministrativi,  che  consentano  lo
sviluppo, in alcune aree del  Paese,  delle  imprese  gia'  operanti,
nonche'  l'insediamento  di  nuove  imprese  in  dette   aree,   sono
disciplinate  le  procedure,  le  condizioni  e  le   modalita'   per
l'istituzione di una Zona economica speciale, di  seguito  denominata
«ZES». 
  2. Per  ZES  si  intende  una  zona  geograficamente  delimitata  e
chiaramente  identificata,  situata  entro  i  confini  dello  Stato,
costituita anche  da  aree  non  territorialmente  adiacenti  purche'
presentino un nesso economico  funzionale,  e  che  comprenda  almeno
un'area portuale con le  caratteristiche  stabilite  dal  regolamento
(UE) n. 1315 dell'11 dicembre  2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, collegata alla rete transeuropea  dei  trasporti  (TEN-T).
Per l'esercizio di attivita' economiche e imprenditoriali le  aziende
gia' operative  e  quelle  che  si  insedieranno  nella  ZES  possono
beneficiare  di  speciali  condizioni,  in  relazione   alla   natura
incrementale degli investimenti e  delle  attivita'  di  sviluppo  di
impresa. 
  3. Le modalita' per l'istituzione di una  ZES,  la  sua  durata,  i
relativi criteri  che  ne  disciplinano  l'accesso  e  le  condizioni
speciali  di  cui  all'articolo  5  sono  definite  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare  su  proposta  del
Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti  e  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, sentita la Conferenza  unificata,  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
  4. Le proposte di istituzione di una ZES possono essere  presentate
dalle  regioni  meno  sviluppate  e  in   transizione,   cosi'   come
individuate  dalla  normativa  europea,  ammissibili   alle   deroghe
previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea. 
  5. Ciascuna  ZES  e'  istituita  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro  per  la
coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, di concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei   trasporti,   su   proposta   delle   regioni
interessate. La  proposta  e'  corredata  da  un  piano  di  sviluppo
strategico, nel rispetto delle modalita' e  dei  criteri  individuati
dal decreto di cui al comma 3. 
  6. La  regione  formula  la  proposta  di  istituzione  della  ZES,
specificando le caratteristiche dell'area identificata.  Il  soggetto
per  l'amministrazione  dell'area  ZES,  di  seguito   soggetto   per
l'amministrazione,  e'  identificato  in  un  Comitato  di  indirizzo
composto dal Presidente dell'Autorita' portuale, che lo presiede,  da
un  rappresentante  della  regione,  da   un   rappresentante   della
Presidenza del Consiglio dei ministri  e  da  un  rappresentante  del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Ai  membri  del
Comitato  non  spetta   alcun   compenso,   indennita'   di   carica,
corresponsione di  gettoni  di  presenza  o  rimborsi  per  spese  di
missione. Il Comitato di indirizzo si avvale del Segretario  generale
dell'Autorita' portuale per l'esercizio delle funzioni amministrative
gestionali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  Agli
oneri di funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  7.  Il  soggetto  per   l'amministrazione   deve   assicurare,   in
particolare: 
    a) gli strumenti che garantiscano  la  piena  operativita'  delle
aziende presenti nella ZES; 
    b)  l'utilizzo  di  servizi   sia   economici   che   tecnologici
nell'ambito ZES; 
    c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi. 
  Il Segretario  generale  dell'Autorita'  portuale  puo'  stipulare,
previa  autorizzazione  del  Comitato   di   indirizzo,   accordi   o
convenzioni quadro con banche ed intermediari finanziari. 
  8. Le imprese gia' operative nella ZES e quelle che si insedieranno
nell'area, sono tenute  al  rispetto  della  normativa  nazionale  ed
europea, nonche' delle prescrizioni  adottate  per  il  funzionamento
della stessa ZES.