Art. 4 
 
 
                      Modifiche all'articolo 2 
               del decreto legislativo n. 175 del 2016 
 
  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a) le parole:  «e  le  autorita'  portuali»  sono
sostituite dalle seguenti: «e le autorita' di sistema portuale»; 
    b) la lettera l) e' sostituita dalla  seguente:  «l)  "societa'":
gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice
civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attivita'
consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;»; 
    c) alla lettera o), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «,
nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme
di cui all'articolo 16,  comma  1,  e  che  soddisfano  il  requisito
dell'attivita' prevalente di cui all'articolo 16, comma 3; 
    d) alla lettera p) le parole: «; le  societa'  partecipate  dalle
une o dalle altre, salvo che le  stesse  siano  anche  controllate  o
partecipate da amministrazioni pubbliche» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del  citato
          decreto legislativo n. 175 del 2016,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intendono per: 
                a) "amministrazioni pubbliche": le amministrazioni di
          cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
          2001, i loro consorzi o  associazioni  per  qualsiasi  fine
          istituiti, gli enti pubblici economici e  le  autorita'  di
          sistema portuale; 
                b) "controllo":  la  situazione  descritta  nell'art.
          2359 del codice civile. Il controllo puo' sussistere  anche
          quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di
          patti  parasociali,  per   le   decisioni   finanziarie   e
          gestionali strategiche relative  all'attivita'  sociale  e'
          richiesto  il  consenso  unanime  di  tutte  le  parti  che
          condividono il controllo; 
                c)  "controllo  analogo":  la   situazione   in   cui
          l'amministrazione esercita su  una  societa'  un  controllo
          analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando
          un'influenza determinante sia  sugli  obiettivi  strategici
          che   sulle   decisioni   significative   della    societa'
          controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da
          una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo
          stesso modo dall'amministrazione partecipante; 
                d) "controllo analogo congiunto":  la  situazione  in
          cui l'amministrazione  esercita  congiuntamente  con  altre
          amministrazioni su una  societa'  un  controllo  analogo  a
          quello  esercitato  sui   propri   servizi.   La   suddetta
          situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui
          all'art. 5, comma 5,  del  decreto  legislativo  18  aprile
          2016, n. 50; 
                e) "enti locali": gli enti  di  cui  all'art.  2  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
                f)  "partecipazione":  la  titolarita'  di   rapporti
          comportanti  la  qualita'  di  socio  in  societa'   o   la
          titolarita'  di  strumenti  finanziari  che   attribuiscono
          diritti amministrativi; 
                g) "partecipazione indiretta": la  partecipazione  in
          una societa' detenuta da un'amministrazione pubblica per il
          tramite  di  societa'  o  di  altri  organismi  soggetti  a
          controllo da parte della medesima amministrazione pubblica; 
                h) "servizi di interesse generale": le  attivita'  di
          produzione e fornitura di beni o servizi che non  sarebbero
          svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero
          svolte a condizioni differenti in termini di accessibilita'
          fisica  ed  economica,  continuita',  non  discriminazione,
          qualita' e sicurezza,  che  le  amministrazioni  pubbliche,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  assumono  come
          necessarie per  assicurare  la  soddisfazione  dei  bisogni
          della collettivita'  di  riferimento,  cosi'  da  garantire
          l'omogeneita' dello sviluppo e  la  coesione  sociale,  ivi
          inclusi i servizi di interesse economico generale; 
                i)  "servizi  di  interesse  economico  generale":  i
          servizi di interesse generale  erogati  o  suscettibili  di
          essere  erogati  dietro  corrispettivo  economico   su   un
          mercato; 
                l) "societa'": gli organismi di cui  al  titolo  V  e
          titolo VI, capo I, del libro V  del  codice  civile,  anche
          aventi come oggetto sociale  lo  svolgimento  di  attivita'
          consortili, ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile; 
                m) "societa' a controllo pubblico":  le  societa'  in
          cui una o piu' amministrazioni pubbliche esercitano  poteri
          di controllo ai sensi della lettera b); 
                n) "societa' a partecipazione pubblica": le  societa'
          a controllo pubblico, nonche' le altre societa' partecipate
          direttamente da amministrazioni pubbliche o da  societa'  a
          controllo pubblico; 
                o) "societa'  in  house":  le  societa'  sulle  quali
          un'amministrazione esercita il  controllo  analogo  o  piu'
          amministrazioni esercitano il controllo analogo  congiunto,
          nelle quali la partecipazione di capitali  privati  avviene
          nelle forme di cui all'art. 16, comma 1, e  che  soddisfano
          il requisito dell'attivita' prevalente di cui all'art.  16,
          comma 3; 
                p) "societa' quotate": le societa'  a  partecipazione
          pubblica   che   emettono   azioni   quotate   in   mercati
          regolamentati; le societa' che hanno emesso, alla data  del
          31  dicembre  2015,  strumenti  finanziari,  diversi  dalle
          azioni, quotati in mercati regolamentati.».