Art. 4 
 
 
                       Enti del Terzo settore 
 
  1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni  di  volontariato,
le associazioni di promozione  sociale,  gli  enti  filantropici,  le
imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative,
le societa' di mutuo soccorso, le associazioni,  riconosciute  o  non
riconosciute, le fondazioni e gli altri  enti  di  carattere  privato
diversi dalle societa' costituiti per il perseguimento,  senza  scopo
di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita'  sociale
mediante lo svolgimento di una o piu' attivita' di interesse generale
in forma di azione volontaria o di  erogazione  gratuita  di  denaro,
beni o servizi, o di mutualita' o di produzione o scambio di  beni  o
servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore. 
  2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, le formazioni e le associazioni politiche,  i  sindacati,  le
associazioni  professionali  e   di   rappresentanza   di   categorie
economiche, le associazioni di datori di  lavoro,  nonche'  gli  enti
sottoposti a direzione e coordinamento  o  controllati  dai  suddetti
enti,  ad  esclusione  dei  soggetti  operanti  nel   settore   della
protezione  civile  alla  cui  disciplina  si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall'ambito  di  applicazione
del presente comma i corpi  volontari  dei  vigili  del  fuoco  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano  e  della  Regione  autonoma
della Valle d'Aosta. 
  3.  Agli  enti  religiosi  civilmente  riconosciuti  le  norme  del
presente decreto si applicano limitatamente  allo  svolgimento  delle
attivita' di cui all'articolo 5, a condizione che per tali  attivita'
adottino un regolamento,  in  forma  di  atto  pubblico  o  scrittura
privata autenticata, che, ove non diversamente previsto  ed  in  ogni
caso nel rispetto della struttura e della  finalita'  di  tali  enti,
recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel  Registro
unico nazionale  del  Terzo  settore.  Per  lo  svolgimento  di  tali
attivita' deve essere costituito un  patrimonio  destinato  e  devono
essere  tenute  separatamente   le   scritture   contabili   di   cui
all'articolo 13. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta l'art. 1 del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165 (Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro
          alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 1 (Finalita' ed ambito di  applicazione  (Art.  1
          del decreto legislativo n. 29  del  1993,  come  modificato
          dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998)). -  1.
          Le   disposizioni   del   presente   decreto   disciplinano
          l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro  e  di
          impiego alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,
          tenuto conto delle  autonomie  locali  e  di  quelle  delle
          regioni e delle province autonome, nel  rispetto  dell'art.
          97, comma primo, della Costituzione, al fine di: 
                a) accrescere l'efficienza delle  amministrazioni  in
          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei
          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici; 
                b)  razionalizzare  il  costo  del  lavoro  pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 
                c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
          umane  nelle  pubbliche  amministrazioni,  assicurando   la
          formazione e  lo  sviluppo  professionale  dei  dipendenti,
          applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
          privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed
          ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di
          discriminazione e di violenza morale o psichica. 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              3. Le disposizioni del presente  decreto  costituiscono
          principi  fondamentali  ai  sensi   dell'art.   117   della
          Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono
          ad esse tenendo conto  delle  peculiarita'  dei  rispettivi
          ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della  legge
          23 ottobre 1992, n.  421,  e  successive  modificazioni,  e
          dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,  e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  costituiscono
          altresi', per le  Regioni  a  statuto  speciale  e  per  le
          province  autonome  di   Trento   e   di   Bolzano,   norme
          fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della
          Repubblica.».