Art. 4 
 
                   Caratteristiche dei buoni pasto 
 
  1. Ai sensi del presente decreto i buoni pasto: 
    a) consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo  di
mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto; 
    b)   consentono   all'esercizio    convenzionato    di    provare
documentalmente l'avvenuta prestazione nei confronti  delle  societa'
di emissione; 
    c)  sono  utilizzati  esclusivamente  dai  prestatori  di  lavoro
subordinato, a tempo pieno o  parziale,  anche  qualora  l'orario  di
lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonche' dai  soggetti  che
hanno instaurato con il cliente un rapporto di  collaborazione  anche
non subordinato; 
    d) non sono cedibili, ne' cumulabili  oltre  il  limite  di  otto
buoni,  ne'  commercializzabili  o  convertibili  in  denaro  e  sono
utilizzabili solo dal titolare; 
    e) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale. 
  2. I buoni pasto in forma cartacea devono riportare: 
    a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro; 
    b) la ragione sociale e  il  codice  fiscale  della  societa'  di
emissione; 
    c) il valore facciale espresso in valuta corrente; 
    d) il termine temporale di utilizzo; 
    e) uno spazio riservato alla apposizione della data di  utilizzo,
della firma del titolare e del  timbro  dell'esercizio  convenzionato
presso il quale il buono pasto viene utilizzato; 
    f) la dicitura «Il buono pasto non e'  cedibile,  ne'  cumulabile
oltre il limite di otto buoni, ne' commercializzabile o  convertibile
in denaro; puo' essere utilizzato solo se datato e  sottoscritto  dal
titolare». 
  3. Nei buoni pasto in forma elettronica: 
    a) le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2
sono associate elettronicamente ai medesimi in fase di memorizzazione
sul relativo carnet elettronico; 
    b) la data di utilizzo del buono pasto e  i  dati  identificativi
dell'esercizio  convenzionato  presso  il  quale   il   medesimo   e'
utilizzato di cui  alla  lettera  e)  del  comma  2,  sono  associati
elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo; 
    c) l'obbligo di firma del titolare del  buono  pasto  e'  assolto
associando,  nei  dati  del  buono  pasto  memorizzati  sul  relativo
supporto  informatico,  un  numero   o   un   codice   identificativo
riconducibile al titolare stesso; 
    d) la dicitura di cui alla lettera f) del comma  2  e'  riportata
elettronicamente. 
  4. Le societa' di emissione sono tenute ad adottare  idonee  misure
antifalsificazione e di tracciabilita' del buono pasto.