Art. 4 Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, e della Tabelle A ad esso allegata 1. All'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «come individuati nel decreto interministeriale del 31 gennaio 2013,» sono aggiunte le seguenti: «nonche' dai contingenti di personale individuati nella Tabella A allegata al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,»; b) al comma 3, al secondo periodo, le parole: «55 di cui uno presso gli uffici di diretta collaborazione» sono sostituite dalle seguenti «61 di cui tre presso gli uffici di diretta collaborazione». 2. La Tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, e' sostituita dalla Tabella A allegata al presente regolamento e facente parte integrante dello stesso.
Note all'art. 4: - Si riporta l'art. 7, commi 1 e 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 2013, come modificato dal presente decreto: «Art. 7 (Dotazioni organiche e misure attuative). - 1. Le dotazioni organiche del Ministero (ruolo agricoltura e ruolo ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari), determinate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013 e incrementate dai contingenti di personale proveniente dalla soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, come individuati nel decreto interministeriale del 31 gennaio 2013, nonche' dai contingenti di personale individuati nella Tabella A allegata al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono rispettivamente ripartite nei due ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dalle tabelle A e B allegate al presente regolamento e facenti parte integrante dello stesso. 2. (Omissis). 3. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 2, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi degli uffici dirigenziali attualmente operanti, con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione. In applicazione degli articoli 2, comma 1, 12, comma 7 e 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il numero di uffici e di posti di funzione di livello dirigenziale non generale e' fissato in 61 di cui tre presso gli uffici di diretta collaborazione.».