Art. 4 
 
Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei
  ministri 27 febbraio 2013, n.  105,  e  della  Tabelle  A  ad  esso
  allegata 
 
  1. All'articolo 7 del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 27  febbraio  2013,  n.  105,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le  parole:  «come  individuati  nel  decreto
interministeriale del 31 gennaio 2013,» sono  aggiunte  le  seguenti:
«nonche' dai contingenti di personale  individuati  nella  Tabella  A
allegata al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,»; 
    b) al comma 3, al secondo periodo, le  parole:  «55  di  cui  uno
presso gli uffici di diretta collaborazione»  sono  sostituite  dalle
seguenti «61 di cui tre presso gli uffici di diretta collaborazione». 
  2. La Tabella A allegata al decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, e' sostituita dalla Tabella  A
allegata al presente regolamento e  facente  parte  integrante  dello
stesso. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta l'art. 7, commi 1 e 3, del citato  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del  2013,
          come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 7 (Dotazioni organiche e misure attuative). -  1.
          Le dotazioni organiche del Ministero (ruolo  agricoltura  e
          ruolo ispettorato centrale della tutela  della  qualita'  e
          della  repressione  frodi  dei  prodotti   agroalimentari),
          determinate con il decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri 22 gennaio 2013 e incrementate dai contingenti  di
          personale  proveniente  dalla  soppressa  Agenzia  per   lo
          sviluppo del settore ippico, come individuati  nel  decreto
          interministeriale  del  31  gennaio   2013,   nonche'   dai
          contingenti  di  personale  individuati  nella  Tabella   A
          allegata al decreto legislativo 19  agosto  2016,  n.  177,
          sono rispettivamente ripartite nei due ruoli del  Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  dalle
          tabelle A e B allegate al presente  regolamento  e  facenti
          parte integrante dello stesso. 
              2. (Omissis). 
              3. Fino all'adozione dei decreti di  cui  al  comma  2,
          ciascun ufficio  di  livello  dirigenziale  generale  opera
          avvalendosi degli uffici dirigenziali attualmente operanti,
          con  competenze  prevalenti  nel  rispettivo   settore   di
          attribuzione. In applicazione degli articoli  2,  comma  1,
          12, comma 7 e  23-quater,  comma  9,  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135, il numero di uffici e di posti
          di funzione di livello dirigenziale non generale e' fissato
          in  61  di  cui  tre   presso   gli   uffici   di   diretta
          collaborazione.».