Art. 4 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
  1. Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti televisive
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a): 
    a) che, per ogni marchio/palinsesto e per ogni  regione  per  cui
viene richiesto  il  contributo,  abbiano  un  numero  di  dipendenti
compresi i giornalisti, in regola con il  versamento  dei  contributi
previdenziali sulla base di apposite  attestazioni  rilasciate  dagli
enti previdenziali interessati nei  trenta  giorni  antecedenti  alla
data  di  presentazione  della  domanda,   effettivamente   applicati
all'attivita'  di  fornitore  dei  servizi  media  audiovisivi  nella
medesima regione  e  per  il  medesimo  marchio/palinsesto,  a  tempo
indeterminato e determinato, rapportato  alla  popolazione  residente
del  territorio  in  cui  avvengono  le  trasmissioni,  secondo   gli
scaglioni di seguito indicati. Sono inclusi nel calcolo i  lavoratori
part time e quelli con contratto di apprendistato; per  i  dipendenti
in cassa integrazione guadagni, con contratti di solidarieta'  e  per
quelli a tempo parziale si deve  tener  conto  delle  percentuali  di
impegno contrattuale in termini di ore  effettivamente  lavorate.  In
via transitoria, per le domande relative agli anni dal 2016  al  2018
si prende in considerazione il numero dei  dipendenti  occupati  alla
data di presentazione della domanda; per le domande inerenti all'anno
2019, si prende in  considerazione  il  numero  medio  di  dipendenti
occupati nell'esercizio precedente, fermo restando  che  il  presente
requisito dovra' essere posseduto anche all'atto della  presentazione
della domanda; per le domande a partire dall'anno 2020, si prende  in
considerazione  il  numero  medio  di  dipendenti  occupati  nei  due
esercizi precedenti, fermo restando che il presente requisito  dovra'
essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda: 
      1) pari ad almeno 14 dipendenti di cui almeno 4 giornalisti  se
il territorio nell'ambito  di  ciascuna  regione  per  cui  e'  stata
presentata la domanda abbia piu' di 5 milioni di abitanti; 
      2) pari ad almeno 11 dipendenti di cui almeno 3 giornalisti  se
il territorio nell'ambito  di  ciascuna  regione  per  cui  e'  stata
presentata la domanda abbia tra 1,5 e 5 milioni di abitanti; 
      3) pari ad almeno 8 dipendenti di cui almeno 2  giornalisti  se
il territorio nell'ambito  di  ciascuna  regione  per  cui  e'  stata
presentata la domanda abbia fino a 1,5 milioni di abitanti; 
    b) che, a partire dalla domanda relativa  all'anno  2018,  per  i
soli marchi/palinsesti per i quali presentano  la  domanda,  assumano
l'impegno di non trasmettere programmi di  televendita  nella  fascia
oraria 7-24, in quantita' superiore ai seguenti limiti: 
      1) 40 per cento relativamente alla domanda per l'anno 2018; 
      2) 30 per cento relativamente alla domanda per l'anno 2019; 
      3) 20 per cento a partire dalla  data  di  presentazione  della
domanda per l'anno 2020; 
    c) che aderiscono al codice di autoregolamentazione in materia di
televendite, approvato dalla Commissione per  l'assetto  del  sistema
radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto  dalle  emittenti  e
dalle  associazioni  firmatarie  il  4  giugno  2002,  al  codice  di
autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV,  approvato  dalla
Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il  5  novembre
2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle  associazioni  firmatarie
il 29  novembre  2002  e  al  Codice  di  autoregolamentazione  delle
trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi di cui al decreto
del Ministro delle comunicazioni 21 gennaio 2008, n. 36; 
    d) a partire dalla domanda relativa  all'anno  2019,  che  per  i
marchi/palinsesti per i  quali  presentano  la  domanda  siano  state
trasmesse, nell'anno solare precedente a quello  della  presentazione
della domanda, almeno due edizioni giornaliere  di  telegiornali  con
valenza locale nella fascia oraria 7 - 23. 
  2.  Sono  ammesse  ad  usufruire  dei   contributi   le   emittenti
radiofoniche di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3 che  abbiano
un numero minimo di 2 dipendenti, in regola  con  il  versamento  dei
contributi  previdenziali  sulla  base   di   apposite   attestazioni
rilasciate dagli enti previdenziali  interessati  nei  trenta  giorni
antecedenti alla data di presentazione della  domanda,  occupati  con
contratti a tempo indeterminato  e  a  tempo  determinato,  ai  sensi
dell'articolo 1,  comma  2-bis,  lettera  a),  del  decreto-legge  23
gennaio 2001, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20
marzo 2001, n. 66,  con  almeno  un  giornalista.  Sono  inclusi  nel
calcolo di cui al presente comma i lavoratori part-time e quelli  con
contratto di apprendistato. Per i dipendenti in  cassa  integrazione,
con contratto di solidarieta' e per quelli a tempo parziale  si  deve
tener conto della percentuale dell'impegno contrattuale in termini di
ore effettivamente lavorate. Per il presente requisito si  prende  in
considerazione il  numero  medio  dei  dipendenti  occupati  nei  due
esercizi precedenti, fermo restando che tale  requisito  deve  essere
posseduto  alla  data  di  presentazione  della   domanda.   In   via
transitoria, per le domande relative agli anni dal 2016  al  2018  si
prende in considerazione il numero dei dipendenti occupati alla  data
di presentazione della domanda. 
  3. I soggetti beneficiari di cui all'articolo  3  sono  ammessi  ad
usufruire dei contributi a condizione che, dai  controlli  effettuati
dal Ministero, non emerga la  non  veridicita'  del  contenuto  delle
dichiarazioni  presentate  negli  ultimi  tre  anni  nell'ambito   di
procedure per la concessione del medesimo contributo, anche ai  sensi
della  previgente  disciplina  e,  qualora  si  tratti  degli  stessi
soggetti  che  svolgono  anche  l'attivita'  di  operatore  di   rete
televisiva in ambito locale, pur in regime di separazione  contabile,
che risultino in regola con il versamento  di  contributi  annuali  e
diritti amministrativi nei confronti del Ministero. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 76 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa), pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  20  febbraio  2001  n.  42  -   Suppl.
          Ordinario n. 30: 
              «Art. 76 (L) (Norme penali).  -  1.  Chiunque  rilascia
          dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o  ne  fa  uso  nei
          casi previsti dal presente testo unico e' punito  ai  sensi
          del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
              2. L'esibizione di un atto  contenente  dati  non  piu'
          rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 
              3. Le dichiarazioni sostitutive  rese  ai  sensi  degli
          articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese  per  conto  delle
          persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
          come fatte a pubblico ufficiale. 
              4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
          per  ottenere  la  nomina  ad   un   pubblico   ufficio   o
          l'autorizzazione all'esercizio di una professione  o  arte,
          il  giudice,  nei   casi   piu'   gravi,   puo'   applicare
          l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o  dalla
          professione e arte.».