Art. 4 Modifiche in materia di estradizione per l'estero 1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 697: 1) al comma 1, le parole: «La consegna» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo che sia diversamente stabilito, la consegna»; 2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Il Ministro della giustizia non da' corso alla domanda di estradizione quando questa puo' compromettere la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. 1-ter. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis, quando un accordo internazionale prevede il potere di rifiutare l'estradizione di un cittadino senza regolarne l'esercizio, il Ministro della giustizia rifiuta l'estradizione tenendo conto della gravita' del fatto, della rilevanza degli interessi lesi dal reato e delle condizioni personali dell'interessato. 1-quater. Il Ministro della giustizia concede l'estradizione della persona che ha prestato il consenso a norma dell'articolo 701, comma 2, sempre che non sussistano le ragioni ostative di cui all'articolo 705, comma 2. 1-quinquies. La decisione di non dare corso alla domanda di estradizione e' comunicata dal Ministro della giustizia allo Stato estero e all'autorita' giudiziaria.»; 3) nella rubrica e al comma 2 le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; b) all'articolo 700: 1) al comma 2, lettera b), le parole: «, con l'indicazione se per il fatto per cui e' domandata l'estradizione e' prevista dalla legge dello Stato estero la pena di morte e, in tal caso, quali assicurazioni lo Stato richiedente fornisce che tale pena non sara' inflitta o, se gia' inflitta, che non sara' eseguita» sono soppresse; 2) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) il provvedimento di commutazione della pena nei casi di cui all'articolo 698, comma 2;»; c) all'articolo 701: 1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «alla presenza del difensore» sono inserite le seguenti: «e, se del caso, dell'interprete»; 2) al comma 4, primo periodo, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; d) all'articolo 703: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministro della giustizia quando ritiene di dare corso alla domanda di estradizione, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento con i documenti che vi sono allegati al procuratore generale presso la corte di appello competente a norma dell'articolo 701, comma 4.»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Salvo che si sia gia' provveduto a norma dell'articolo 717, il procuratore generale, ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a se' dell'interessato e provvede alla sua identificazione. Procede, altresi', all'interrogatorio dello stesso e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze, l'eventuale consenso all'estradizione o la rinuncia al principio di specialita'. L'interessato e' avvisato che e' assistito da un difensore di ufficio, ma che puo' nominarne uno di fiducia. L'atto e' compiuto alla necessaria presenza del difensore cui deve essere dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Il consenso all'estradizione e la rinuncia al principio di specialita' non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore. La rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio di specialita' e' irrevocabile alle condizioni stabilite dall'articolo 717, comma 2-bis.»; 3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il procuratore generale richiede alle autorita' straniere, per mezzo del Ministro della giustizia, la documentazione e le informazioni suppletive che ritiene necessarie. Ove previsto dalle convenzioni internazionali, la richiesta e' inoltrata direttamente dal procuratore generale, che ne da' comunicazione al Ministro della giustizia.»; 4) al comma 4 le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»; e) all'articolo 704: 1) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, ove necessario, nomina un interprete»; 2) al comma 2, dopo le parole: «in camera di consiglio» sono inserite le seguenti: «, entro sei mesi dalla presentazione della requisitoria,»; le parole: «e dopo aver sentito» sono sostituite dalle seguenti: «, sentiti»; le parole: «se compaiono» sono sostituite dalle seguenti: «se comparsi»; 3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Quando la decisione e' favorevole all'estradizione, la corte, se vi e' richiesta del Ministro della giustizia, dispone la custodia cautelare in carcere della persona da estradare che si trovi in liberta'. Provvede, altresi', al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti, stabilendo quali devono essere consegnati allo Stato richiedente.»; f) all'articolo 705, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti: «c) se vi e' motivo di ritenere che la persona verra' sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalita', di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero alla pena di morte o a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona; c-bis) se ragioni di salute o di eta' comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravita' per la persona richiesta.»; g) all'articolo 706, comma 1, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La corte decide entro sei mesi dal ricevimento del ricorso.»; h) all'articolo 708: 1) al comma 1, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; 2) al comma 4, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; i) all'articolo 709, comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Ove sia disposta la sospensione, il Ministro della giustizia, sentita l'autorita' giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena, puo' procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare, concordandone termini e modalita'.»; l) all'articolo 712: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Quando l'estradizione di una persona da uno Stato terzo a un altro richiede il transito sul territorio italiano, il Ministro della giustizia lo autorizza, su domanda dello Stato richiedente l'estradizione, salvo che il transito non comprometta la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.»; 2) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) se ricorre taluna delle ipotesi previste dall'articolo 698;»; 3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Se la persona estradata non ha consentito al transito con dichiarazione resa davanti all'autorita' giudiziaria dello Stato che ha concesso l'estradizione, l'autorizzazione e' data previa decisione della corte di appello di Roma, resa in camera di consiglio.»; m) all'articolo 714, comma 1, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; n) all'articolo 715: 1) al comma 1, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; 2) al comma 2, lettera b), le parole: «gli elementi sufficienti» sono sostituite dalle seguenti: «delle pene previste per lo stesso, nonche' gli elementi»; 3) al comma 5, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; 4) al comma 6, le parole: «di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «della giustizia»; o) all'articolo 716: 1) ai commi 2 e 4, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; 2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di appello, entro le successive quarantotto ore, convalida l'arresto con ordinanza disponendo, se ne ricorrono i presupposti l'applicazione di una misura coercitiva. Dei provvedimenti dati informa immediatamente il Ministro della giustizia.»; p) all'articolo 717: 1) al comma 1, le parole: «e ne raccoglie l'eventuale consenso all'estradizione facendone menzione nel verbale» sono sostituite dalle seguenti: «, al suo interrogatorio, e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze giuridiche che ne derivano, l'eventuale consenso all'estradizione o la rinuncia alla garanzia del principio di specialita', facendone menzione nel verbale»; 2) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Gli adempimenti di cui al comma 1 sono compiuti alla necessaria presenza del difensore, al quale e' dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Il consenso all'estradizione e la rinuncia alla garanzia del principio di specialita' non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore.»; 3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. La rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio di specialita' e' irrevocabile, salvo l'intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia.»; q) all'articolo 718, comma 2, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia».
Note all'art. 4: - Si riporta il testo degli articoli 697, 700, 701, 703, 704, 705, 706, 708, 709, 712, 714, 715, 716, 717 e 718 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 697 (Estradizione e poteri del Ministro della giustizia). - 1. Salvo che sia diversamente stabilito, la consegna a uno Stato estero di una persona per l'esecuzione di una sentenza straniera di condanna a pena detentiva o di altro provvedimento restrittivo della liberta' personale puo' aver luogo soltanto mediante estradizione. 1-bis. Il Ministro della giustizia non da' corso alla domanda di estradizione quando questa puo' compromettere la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. 1-ter. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis, quando un accordo internazionale prevede il potere di rifiutare l'estradizione di un cittadino senza regolarne l'esercizio, il Ministro della giustizia rifiuta l'estradizione tenendo conto della gravita' del fatto, della rilevanza degli interessi lesi dal reato e delle condizioni personali dell'interessato. 1-quater. Il Ministro della giustizia concede l'estradizione della persona che ha prestato il consenso a norma dell'art. 701, comma 2, sempre che non sussistano le ragioni ostative di cui all'art. 705, comma 2. 1-quinquies. La decisione di non dare corso alla domanda di estradizione e' comunicata dal Ministro della giustizia allo Stato estero e all'autorita' giudiziaria. 2. Nel concorso di piu' domande di estradizione, il Ministro della giustizia ne stabilisce l'ordine di precedenza. A tal fine egli tiene conto di tutte le circostanze del caso e in particolare della data di ricezione delle domande, della gravita' e del luogo di commissione del reato o dei reati, della nazionalita' e della residenza della persona richiesta e della possibilita' di una riestradizione dallo Stato richiedente a un altro Stato.». «Art. 700 (Documenti a sostegno della domanda). - 1. L'estradizione e' consentita soltanto sulla base di una domanda alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della liberta' personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla domanda stessa. 2. Alla domanda devono essere allegati: a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale e' domandata l'estradizione, con l'indicazione del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica; b) il testo delle disposizioni di legge applicabili; b-bis) il provvedimento di commutazione della pena nei casi di cui all'art. 698, comma 2; c) i dati segnaletici e ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identita' e la nazionalita' della persona della quale e' domandata l'estradizione.». «Art. 701 (Garanzia giurisdizionale). - 1. L'estradizione di un imputato o di un condannato all'estero non puo' essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello. 2. Tuttavia, non si fa luogo al giudizio della corte di appello quando l'imputato o il condannato all'estero acconsente all'estradizione richiesta. L'eventuale consenso deve essere espresso alla presenza del difensore e, se del caso, dell'interprete e di esso e' fatta menzione nel verbale. 3. La decisione favorevole della corte di appello e il consenso della persona non rendono obbligatoria l'estradizione. 4. La competenza a decidere appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui la domanda di estradizione perviene al Ministro della giustizia ovvero alla corte di appello che ha ordinato l'arresto provvisorio previsto dall'art. 715 o alla corte di appello il cui presidente ha provveduto alla convalida dell'arresto previsto dall'art. 716. Se la competenza non puo' essere determinata nei modi cosi' indicati, e' competente la corte di appello di Roma.». «Art. 703 (Accertamenti del procuratore generale). - 1. Il Ministro della giustizia quando ritiene di dare corso alla domanda di estradizione, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento con i documenti che vi sono allegati al procuratore generale presso la corte di appello competente a norma dell'art. 701, comma 4. 2. Salvo che si sia gia' provveduto a norma dell'art. 717, il procuratore generale, ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a se' dell'interessato e provvede alla sua identificazione. Procede, altresi', all'interrogatorio dello stesso e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze, l'eventuale consenso all'estradizione o la rinuncia al principio di specialita'. L'interessato e' avvisato che e' assistito da un difensore di ufficio, ma che puo' nominarne uno di fiducia. L'atto e' compiuto alla necessaria presenza del difensore cui deve essere dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Il consenso all'estradizione e la rinuncia al principio di specialita' non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore. La rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio di specialita' e' irrevocabile alle condizioni stabilite dall'art. 717, comma 2-bis. 3. Il procuratore generale richiede alle autorita' straniere, per mezzo del Ministro della giustizia, la documentazione e le informazioni suppletive che ritiene necessarie. Ove previsto dalle convenzioni internazionali, la richiesta e' inoltrata direttamente dal procuratore generale, che ne da' comunicazione al Ministro della giustizia. 4. Il procuratore generale, entro trenta giorni dalla data in cui la domanda di estradizione gli e' pervenuta, presenta alla corte di appello la requisitoria. 5. La requisitoria e' depositata nella cancelleria della corte di appello, unitamente agli atti e alle cose sequestrate. La cancelleria cura la notificazione dell'avviso del deposito alla persona della quale e' richiesta l'estradizione, al suo difensore e all'eventuale rappresentante dello Stato richiedente, i quali, entro dieci giorni, hanno facolta' di prendere visione e di estrarre copia della requisitoria e degli atti nonche' di esaminare le cose sequestrate e di presentare memorie.». «Art. 704 (Procedimento davanti alla corte di appello). - 1. Scaduto il termine previsto dall'art. 703 comma 5, il presidente della corte fissa l'udienza per la decisione, con decreto da comunicarsi al procuratore generale e da notificarsi alla persona della quale e' richiesta l'estradizione, al suo difensore e all'eventuale rappresentante dello Stato richiedente, almeno dieci giorni prima, a pena di nullita'. Provvede inoltre a designare un difensore di ufficio alla persona che ne sia priva e, ove necessario, nomina un interprete. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria. 2. La corte decide con sentenza in Camera di consiglio, entro sei mesi dalla presentazione della requisitoria, sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione, dopo aver assunto le informazioni e disposto gli accertamenti ritenuti necessari, sentiti il pubblico ministero, il difensore e, se comparsi, la persona della quale e' richiesta l'estradizione e il rappresentante dello Stato richiedente. 3. Quando la decisione e' favorevole all'estradizione, la corte, se vi e' richiesta del Ministro della giustizia, dispone la custodia cautelare in carcere della persona da estradare che si trovi in liberta'. Provvede, altresi', al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti, stabilendo quali devono essere consegnati allo Stato richiedente. 4. Quando la decisione e' contraria all'estradizione, la corte revoca le misure cautelari applicate e dispone in ordine alla restituzione delle cose sequestrate.». «Art. 705 (Condizioni per la decisione). - 1. Quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la corte di appello pronuncia sentenza favorevole all'estradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale e' domandata l'estradizione, non e' in corso procedimento penale ne' e' stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato. 2. La corte di appello pronuncia comunque sentenza contraria all'estradizione: a) se, per il reato per il quale l'estradizione e' stata domandata, la persona e' stata o sara' sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali; b) se la sentenza per la cui esecuzione e' stata domandata l'estradizione contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato; c) se vi e' motivo di ritenere che la persona verra' sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalita', di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero alla pena di morte o a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona; c-bis) se ragioni di salute o di eta' comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravita' per la persona richiesta.». «Art. 706 (Ricorso per cassazione). - 1. Contro la sentenza della corte di appello puo' essere proposto ricorso per cassazione, anche per il merito, dalla persona interessata, dal suo difensore, dal procuratore generale e dal rappresentante dello Stato richiedente. La corte decide entro sei mesi dal ricevimento del ricorso. 2. Nel giudizio davanti alla Corte di cassazione si applicano le disposizioni dell'art. 704.». «Art. 708 (Provvedimento di estradizione. Consegna). - 1. Il Ministro della giustizia decide in merito all'estradizione entro quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che da' atto del consenso all'estradizione ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l'impugnazione o dal deposito della sentenza della Corte di cassazione. 2. Scaduto tale termine senza che sia intervenuta la decisione del ministro, la persona della quale e' stata chiesta l'estradizione, se detenuta, e' posta in liberta'. 3. La persona medesima e' altresi' posta in liberta' in caso di diniego dell'estradizione. 4. Il Ministro della giustizia comunica senza indugio allo Stato richiedente la decisione e, se questa e' positiva, il luogo della consegna e la data a partire dalla quale sara' possibile procedervi, dando altresi' precise indicazioni circa le limitazioni alla liberta' personale subite dall'estradando ai fini dell'estradizione. 5. Il termine per la consegna e' di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, su domanda motivata dello Stato richiedente, puo' essere prorogato di altri venti giorni. Il termine per la consegna e' sospeso in caso di sospensione dell'efficacia della decisione del Ministro della giustizia da parte del competente giudice amministrativo e riprende a decorrere dalla data di deposito del provvedimento di revoca del provvedimento cautelare o del provvedimento con cui e' accolto il gravame proposto avverso il provvedimento cautelare o della sentenza che rigetta il ricorso ovvero della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio. 6. Il provvedimento di concessione dell'estradizione perde efficacia se, nel termine fissato, lo Stato richiedente non provvede a prendere in consegna l'estradando; in tal caso quest'ultimo viene posto in liberta'.». «Art. 709 (Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione all'estero). - 1. L'esecuzione dell'estradizione e' sospesa se l'estradando deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l'estradizione e' stata concessa. Ove sia disposta la sospensione, il Ministro della giustizia, sentita l'autorita' giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena, puo' procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare, concordandone termini e modalita'. 2. Il ministro puo' inoltre, osservate le disposizioni del capo II del titolo IV, convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello Stato richiedente.». «Art. 712 (Transito). - 1. Quando l'estradizione di una persona da uno Stato terzo a un altro richiede il transito sul territorio italiano, il Ministro della giustizia lo autorizza, su domanda dello Stato richiedente l'estradizione, salvo che il transito non comprometta la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. 2. Il transito non puo' essere autorizzato: a) se l'estradizione e' stata concessa per fatti non previsti come reati dalla legge italiana; b) se ricorre taluna delle ipotesi previste dall'art. 698; c) se si tratta di un cittadino italiano e la sua estradizione allo Stato che ha richiesto il transito non potrebbe essere concessa. 3. Se la persona estradata non ha consentito al transito con dichiarazione resa davanti all'autorita' giudiziaria dello Stato che ha concesso l'estradizione, l'autorizzazione e' data previa decisione della corte di appello di Roma, resa in Camera di consiglio. 4. L'autorizzazione non e' richiesta quando il transito avviene per via aerea e non e' previsto lo scalo nel territorio dello Stato. Tuttavia, se lo scalo si verifica, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti e quelle della sezione II del presente capo.». «Art. 714 (Misure coercitive e sequestro). - 1 In ogni tempo la persona della quale e' domandata l'estradizione puo' essere sottoposta, a richiesta del ministro di grazia e giustizia, a misure coercitive. Parimenti, in ogni tempo, puo' essere disposto, a richiesta del Ministro della giustizia, il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato per il quale e' domandata l'estradizione. 2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle degli articoli 273 e 280, e le disposizioni del capo III del titolo III del libro III. Nell'applicazione delle misure coercitive si tiene conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale e' domandata l'estradizione non si sottragga all'eventuale consegna. 3. Le misure coercitive e il sequestro non possono comunque essere disposti se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione. 4. Le misure coercitive sono revocate se dall'inizio della loro esecuzione e' trascorso un anno senza che la corte di appello abbia pronunciato la sentenza favorevole all'estradizione ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, un anno e sei mesi senza che sia stato esaurito il procedimento davanti all'autorita' giudiziaria. A richiesta del procuratore generale, detti termini possono essere prorogati, anche piu' volte, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi, quando e' necessario procedere ad accertamenti di particolare complessita'. 4-bis. Le misure coercitive sono altresi' revocate se sono trascorsi tre mesi dalla pronuncia della decisione favorevole del Ministro della giustizia sulla richiesta di estradizione senza che l'estradando sia stato consegnato allo Stato richiedente. Il termine e' sospeso dalla data di deposito del ricorso presentato al giudice amministrativo avverso la decisione del Ministro della giustizia, fino alla data di deposito della sentenza che rigetta il ricorso o della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio, comunque per un periodo non superiore a sei mesi. 5. La competenza a provvedere a norma dei commi precedenti appartiene alla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla Corte di cassazione, alla corte medesima.». «Art. 715 (Applicazione provvisoria di misure cautelari). - 1. Su domanda dello Stato estero e a richiesta motivata del Ministro della giustizia, la corte di appello puo' disporre, in via provvisoria, una misura coercitiva prima che la domanda di estradizione sia pervenuta. 2. La misura puo' essere disposta se: a) lo Stato estero ha dichiarato che nei confronti della persona e' stato emesso provvedimento restrittivo della liberta' personale ovvero sentenza di condanna a pena detentiva e che intende presentare domanda di estradizione; b) lo Stato estero ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e delle pene previste per lo stesso, nonche' gli elementi per l'esatta identificazione della persona; c) vi e' pericolo di fuga. 3. La competenza a disporre la misura appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto la persona ha la residenza, la dimora o il domicilio ovvero alla corte di appello del distretto in cui risulta che la persona si trova. Se la competenza non puo' essere determinata nei modi cosi' indicati, e' competente la corte di appello di Roma. 4. La corte di appello puo' altresi' disporre il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato. 5. Il Ministro della giustizia da' immediata comunicazione allo Stato estero dell'applicazione in via provvisoria della misura coercitiva e dell'eventuale sequestro. 6. Le misure cautelari sono revocate se entro quaranta giorni dalla predetta comunicazione non sono pervenuti al ministero degli affari esteri o a quello della giustizia la domanda di estradizione e i documenti previsti dall'art. 700.». «Art. 716 (Arresto da parte della polizia giudiziaria). - 1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria puo' procedere all'arresto della persona nei confronti della quale sia stata presentata domanda di arresto provvisorio se ricorrono le condizioni previste dall'art. 715 comma 2. Essa provvede altresi' al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato. 2. L'autorita' che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente il Ministro della giustizia e al piu' presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l'arrestato a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto l'arresto e' avvenuto, mediante la trasmissione del relativo verbale. 3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di appello, entro le successive quarantotto ore, convalida l'arresto con ordinanza disponendo, se ne ricorrono i presupposti l'applicazione di una misura coercitiva. Dei provvedimenti dati informa immediatamente il Ministro della giustizia. 4. La misura coercitiva e' revocata se il Ministro della giustizia non ne chiede il mantenimento entro dieci giorni dalla convalida. 5. Si applicano le disposizioni dell'art. 715 commi 5 e 6.». «Art. 717 (Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva). - 1. Quando e' stata applicata una misura coercitiva a norma degli articoli 714, 715 e 716, il presidente della corte di appello, al piu' presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura ovvero dalla convalida prevista dall'art. 716, provvede, all'identificazione della persona, al suo interrogatorio, e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze giuridiche che ne derivano, l'eventuale consenso all'estradizione o la rinuncia alla garanzia del principio di specialita', facendone menzione nel verbale. 2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della corte di appello invita l'interessato a nominare un difensore di fiducia designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell'art. 97 comma 3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono compiuti alla necessaria presenza del difensore, al quale e' dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Il consenso all'estradizione e la rinuncia alla garanzia del principio di specialita' non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore. 2-bis. La rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio di specialita' e' irrevocabile, salvo l'intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia.». «Art. 718 (Revoca e sostituzione delle misure). - 1. La revoca e la sostituzione delle misure previste dagli articoli precedenti sono disposte in Camera di consiglio dalla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla Corte di cassazione, dalla corte medesima. 2. La revoca e' sempre disposta se il Ministro della giustizia ne fa richiesta.».