Art. 4 
 
          Modifiche in materia di estradizione per l'estero 
 
  1. Al  codice  di  procedura  penale,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 697: 
      1) al comma 1, le parole: «La consegna» sono  sostituite  dalle
seguenti: «Salvo che sia diversamente stabilito, la consegna»; 
      2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Il Ministro della giustizia non da' corso alla  domanda  di
estradizione quando  questa  puo'  compromettere  la  sovranita',  la
sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. 
  1-ter. Fermo quanto previsto dal comma  1-bis,  quando  un  accordo
internazionale prevede il potere di rifiutare  l'estradizione  di  un
cittadino senza regolarne l'esercizio, il  Ministro  della  giustizia
rifiuta l'estradizione tenendo conto della gravita' del fatto,  della
rilevanza degli interessi lesi dal reato e delle condizioni personali
dell'interessato. 
  1-quater. Il Ministro della giustizia concede l'estradizione  della
persona che ha prestato il consenso a norma dell'articolo 701,  comma
2, sempre che non sussistano le ragioni ostative di cui  all'articolo
705, comma 2. 
  1-quinquies. La  decisione  di  non  dare  corso  alla  domanda  di
estradizione e' comunicata dal Ministro della  giustizia  allo  Stato
estero e all'autorita' giudiziaria.»; 
      3) nella rubrica e al comma 2 le parole: «ministro di grazia  e
giustizia»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Ministro   della
giustizia»; 
    b) all'articolo 700: 
      1) al comma 2, lettera b), le parole: «, con  l'indicazione  se
per il fatto per cui e' domandata l'estradizione  e'  prevista  dalla
legge dello Stato estero la pena di  morte  e,  in  tal  caso,  quali
assicurazioni lo Stato richiedente fornisce che tale pena  non  sara'
inflitta o, se gia' inflitta, che non sara' eseguita» sono soppresse; 
      2) dopo la lettera b)  e'  inserita  la  seguente:  «b-bis)  il
provvedimento di commutazione della pena nei casi di cui all'articolo
698, comma 2;»; 
    c) all'articolo 701: 
      1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «alla  presenza
del  difensore»  sono  inserite  le  seguenti:  «e,  se   del   caso,
dell'interprete»; 
      2) al comma 4, primo periodo, le parole: «ministro di grazia  e
giustizia»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Ministro   della
giustizia»; 
    d) all'articolo 703: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministro della
giustizia quando ritiene di dare corso alla domanda di  estradizione,
la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento con i documenti  che
vi sono allegati al procuratore generale presso la corte  di  appello
competente a norma dell'articolo 701, comma 4.»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Salvo che si  sia
gia' provveduto a norma dell'articolo 717, il  procuratore  generale,
ricevuta  la  domanda,  dispone  la  comparizione   davanti   a   se'
dell'interessato  e  provvede  alla  sua  identificazione.   Procede,
altresi', all'interrogatorio dello  stesso  e  ne  raccoglie,  previa
informazione sulle conseguenze, l'eventuale consenso all'estradizione
o la rinuncia al principio di specialita'. L'interessato e'  avvisato
che e' assistito da un difensore di ufficio, ma  che  puo'  nominarne
uno di fiducia. L'atto  e'  compiuto  alla  necessaria  presenza  del
difensore cui deve essere dato avviso almeno ventiquattro ore  prima.
Il  consenso  all'estradizione  e  la  rinuncia   al   principio   di
specialita' non sono validi se non sono espressi  alla  presenza  del
difensore. La rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio  di
specialita' e' irrevocabile alle condizioni  stabilite  dall'articolo
717, comma 2-bis.»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:  «3.  Il  procuratore
generale richiede alle autorita' straniere, per  mezzo  del  Ministro
della giustizia, la documentazione e le informazioni  suppletive  che
ritiene necessarie. Ove previsto dalle convenzioni internazionali, la
richiesta e' inoltrata direttamente dal procuratore generale, che  ne
da' comunicazione al Ministro della giustizia.»; 
      4) al comma 4 le  parole:  «tre  mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «trenta giorni»; 
    e) all'articolo 704: 
      1) al comma 1, secondo periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «e, ove necessario, nomina un interprete»; 
      2) al comma 2, dopo le parole: «in camera  di  consiglio»  sono
inserite le seguenti: «, entro sei  mesi  dalla  presentazione  della
requisitoria,»; le parole: «e  dopo  aver  sentito»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «,  sentiti»;  le  parole:  «se   compaiono»   sono
sostituite dalle seguenti: «se comparsi»; 
      3) il comma  3  e'  sostituito  dal  seguente:  «3.  Quando  la
decisione  e'  favorevole  all'estradizione,  la  corte,  se  vi   e'
richiesta del Ministro della giustizia, dispone la custodia cautelare
in carcere della persona da  estradare  che  si  trovi  in  liberta'.
Provvede, altresi', al sequestro del corpo del  reato  e  delle  cose
pertinenti, stabilendo quali  devono  essere  consegnati  allo  Stato
richiedente.»; 
    f) all'articolo 705, comma 2, la lettera c) e'  sostituita  dalle
seguenti: 
  «c) se vi e' motivo di ritenere che la persona verra' sottoposta ad
atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di  religione,
di sesso, di nazionalita', di lingua,  di  opinioni  politiche  o  di
condizioni personali o sociali ovvero alla pena di morte o a  pene  o
trattamenti crudeli, disumani o degradanti o  comunque  ad  atti  che
configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona; 
  c-bis) se ragioni di salute o di  eta'  comportino  il  rischio  di
conseguenze di eccezionale gravita' per la persona richiesta.»; 
    g) all'articolo 706, comma 1, dopo il primo periodo  e'  aggiunto
il seguente: «La corte decide entro  sei  mesi  dal  ricevimento  del
ricorso.»; 
    h) all'articolo 708: 
      1) al comma 1, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; 
      2) al comma 4, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; 
    i) all'articolo 709, comma 1, il secondo  periodo  e'  sostituito
dal seguente: «Ove sia disposta la  sospensione,  il  Ministro  della
giustizia,  sentita  l'autorita'  giudiziaria   competente   per   il
procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena, puo'
procedere alla  consegna  temporanea  allo  Stato  richiedente  della
persona da estradare, concordandone termini e modalita'.»; 
    l) all'articolo 712: 
      1)  il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:   «1.   Quando
l'estradizione di una persona da uno Stato terzo a un altro  richiede
il transito sul territorio italiano, il Ministro della  giustizia  lo
autorizza, su domanda dello Stato richiedente  l'estradizione,  salvo
che il transito non comprometta la sovranita', la sicurezza  o  altri
interessi essenziali dello Stato.»; 
      2) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:  «b)
se ricorre taluna delle ipotesi previste dall'articolo 698;»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:  «3.  Se  la  persona
estradata non  ha  consentito  al  transito  con  dichiarazione  resa
davanti  all'autorita'  giudiziaria  dello  Stato  che  ha   concesso
l'estradizione, l'autorizzazione e' data previa decisione della corte
di appello di Roma, resa in camera di consiglio.»; 
    m) all'articolo 714, comma 1, le parole: «ministro  di  grazia  e
giustizia»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Ministro   della
giustizia»; 
    n) all'articolo 715: 
      1) al comma 1, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; 
      2)  al  comma  2,  lettera  b),  le   parole:   «gli   elementi
sufficienti» sono sostituite dalle seguenti: «delle pene previste per
lo stesso, nonche' gli elementi»; 
      3) al comma 5, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; 
      4) al  comma  6,  le  parole:  «di  grazia  e  giustizia»  sono
sostituite dalle seguenti: «della giustizia»; 
    o) all'articolo 716: 
      1) ai commi 2 e 4, le parole: «ministro di grazia e  giustizia»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Quando  non  deve
disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte  di
appello, entro le successive quarantotto ore, convalida l'arresto con
ordinanza disponendo, se ne ricorrono i presupposti l'applicazione di
una misura coercitiva. Dei provvedimenti dati informa  immediatamente
il Ministro della giustizia.»; 
    p) all'articolo 717: 
    1) al comma 1, le parole: «e ne  raccoglie  l'eventuale  consenso
all'estradizione facendone  menzione  nel  verbale»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, al suo  interrogatorio,  e  ne  raccoglie,  previa
informazione  sulle   conseguenze   giuridiche   che   ne   derivano,
l'eventuale consenso all'estradizione o la rinuncia alla garanzia del
principio di specialita', facendone menzione nel verbale»; 
    2) al comma 2, il secondo periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:
«Gli adempimenti di cui al comma  1  sono  compiuti  alla  necessaria
presenza del difensore, al quale e' dato avviso  almeno  ventiquattro
ore prima. Il consenso all'estradizione e la rinuncia  alla  garanzia
del principio di specialita' non sono validi  se  non  sono  espressi
alla presenza del difensore.»; 
    3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. La rinuncia dell'estradato alla garanzia del  principio  di
specialita' e' irrevocabile, salvo l'intervento di  fatti  nuovi  che
modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia.»; 
    q) all'articolo 718, comma 2, le parole: «ministro  di  grazia  e
giustizia»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Ministro   della
giustizia». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  697,  700,  701,
          703, 704, 705, 706, 708, 709, 712, 714, 715, 716, 717 e 718
          del  codice  di  procedura  penale,  come  modificato   dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art. 697 (Estradizione e  poteri  del  Ministro  della
          giustizia). - 1. Salvo che sia diversamente  stabilito,  la
          consegna a uno Stato estero di una persona per l'esecuzione
          di una sentenza straniera di condanna a pena detentiva o di
          altro provvedimento restrittivo  della  liberta'  personale
          puo' aver luogo soltanto mediante estradizione. 
              1-bis. Il Ministro della giustizia non da'  corso  alla
          domanda di estradizione quando questa puo' compromettere la
          sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello
          Stato. 
              1-ter. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis, quando un
          accordo  internazionale  prevede  il  potere  di  rifiutare
          l'estradizione di un cittadino senza regolarne l'esercizio,
          il Ministro della giustizia rifiuta l'estradizione  tenendo
          conto della  gravita'  del  fatto,  della  rilevanza  degli
          interessi lesi  dal  reato  e  delle  condizioni  personali
          dell'interessato. 
              1-quater.   Il   Ministro   della   giustizia   concede
          l'estradizione della persona che ha prestato il consenso  a
          norma dell'art. 701, comma 2, sempre che non sussistano  le
          ragioni ostative di cui all'art. 705, comma 2. 
              1-quinquies.  La  decisione  di  non  dare  corso  alla
          domanda di estradizione e' comunicata  dal  Ministro  della
          giustizia allo Stato estero e all'autorita' giudiziaria. 
              2. Nel concorso di piu'  domande  di  estradizione,  il
          Ministro  della  giustizia  ne   stabilisce   l'ordine   di
          precedenza. A  tal  fine  egli  tiene  conto  di  tutte  le
          circostanze  del  caso  e  in  particolare  della  data  di
          ricezione delle domande, della  gravita'  e  del  luogo  di
          commissione del reato o dei  reati,  della  nazionalita'  e
          della   residenza   della   persona   richiesta   e   della
          possibilita' di una riestradizione dallo Stato  richiedente
          a un altro Stato.». 
              «Art. 700 (Documenti a sostegno della  domanda).  -  1.
          L'estradizione e' consentita soltanto  sulla  base  di  una
          domanda alla quale sia  allegata  copia  del  provvedimento
          restrittivo della liberta' personale o  della  sentenza  di
          condanna a pena detentiva che ha dato  luogo  alla  domanda
          stessa. 
              2. Alla domanda devono essere allegati: 
                a) una relazione sui fatti  addebitati  alla  persona
          della quale e' domandata l'estradizione, con  l'indicazione
          del tempo e del luogo di commissione  dei  fatti  stessi  e
          della loro qualificazione giuridica; 
                b) il testo delle disposizioni di legge applicabili; 
              b-bis) il provvedimento di commutazione della pena  nei
          casi di cui all'art. 698, comma 2; 
                c)  i  dati  segnaletici  e  ogni   altra   possibile
          informazione  atta   a   determinare   l'identita'   e   la
          nazionalita'  della  persona  della  quale   e'   domandata
          l'estradizione.». 
              «Art.   701   (Garanzia    giurisdizionale).    -    1.
          L'estradizione di un imputato o di un condannato all'estero
          non puo' essere  concessa  senza  la  decisione  favorevole
          della corte di appello. 
              2. Tuttavia, non si fa luogo al giudizio della corte di
          appello  quando  l'imputato  o  il  condannato   all'estero
          acconsente all'estradizione richiesta. L'eventuale consenso
          deve essere espresso alla presenza del difensore e, se  del
          caso, dell'interprete e  di  esso  e'  fatta  menzione  nel
          verbale. 
              3. La decisione favorevole della corte di appello e  il
          consenso   della   persona   non    rendono    obbligatoria
          l'estradizione. 
              4. La competenza a  decidere  appartiene,  nell'ordine,
          alla corte di appello nel cui  distretto  l'imputato  o  il
          condannato ha la residenza, la dimora o  il  domicilio  nel
          momento in cui  la  domanda  di  estradizione  perviene  al
          Ministro della giustizia ovvero alla corte di  appello  che
          ha ordinato l'arresto provvisorio previsto dall'art. 715  o
          alla corte di appello il cui presidente ha provveduto  alla
          convalida  dell'arresto  previsto  dall'art.  716.  Se   la
          competenza non  puo'  essere  determinata  nei  modi  cosi'
          indicati, e' competente la corte di appello di Roma.». 
              «Art. 703 (Accertamenti del procuratore generale). - 1.
          Il Ministro della giustizia quando ritiene  di  dare  corso
          alla domanda di estradizione,  la  trasmette  entro  trenta
          giorni dal ricevimento con i documenti che vi sono allegati
          al  procuratore  generale  presso  la  corte   di   appello
          competente a norma dell'art. 701, comma 4. 
              2. Salvo che si sia gia' provveduto a  norma  dell'art.
          717, il procuratore generale, ricevuta la domanda,  dispone
          la comparizione davanti a se' dell'interessato  e  provvede
          alla    sua     identificazione.     Procede,     altresi',
          all'interrogatorio dello  stesso  e  ne  raccoglie,  previa
          informazione  sulle   conseguenze,   l'eventuale   consenso
          all'estradizione o la rinuncia al principio di specialita'.
          L'interessato e' avvisato che e' assistito da un  difensore
          di ufficio, ma che puo' nominarne uno di fiducia. L'atto e'
          compiuto alla necessaria presenza del  difensore  cui  deve
          essere  dato  avviso  almeno  ventiquattro  ore  prima.  Il
          consenso all'estradizione e la  rinuncia  al  principio  di
          specialita' non sono  validi  se  non  sono  espressi  alla
          presenza del difensore.  La  rinuncia  dell'estradato  alla
          garanzia del principio di specialita' e' irrevocabile  alle
          condizioni stabilite dall'art. 717, comma 2-bis. 
              3. Il  procuratore  generale  richiede  alle  autorita'
          straniere, per  mezzo  del  Ministro  della  giustizia,  la
          documentazione e le  informazioni  suppletive  che  ritiene
          necessarie. Ove previsto dalle convenzioni  internazionali,
          la richiesta  e'  inoltrata  direttamente  dal  procuratore
          generale,  che  ne  da'  comunicazione  al  Ministro  della
          giustizia. 
              4. Il procuratore generale, entro trenta  giorni  dalla
          data in cui la domanda di estradizione  gli  e'  pervenuta,
          presenta alla corte di appello la requisitoria. 
              5. La  requisitoria  e'  depositata  nella  cancelleria
          della corte di appello, unitamente agli atti  e  alle  cose
          sequestrate.   La   cancelleria   cura   la   notificazione
          dell'avviso  del  deposito  alla  persona  della  quale  e'
          richiesta l'estradizione, al suo difensore e  all'eventuale
          rappresentante dello  Stato  richiedente,  i  quali,  entro
          dieci giorni, hanno  facolta'  di  prendere  visione  e  di
          estrarre copia della requisitoria e degli atti  nonche'  di
          esaminare le cose sequestrate e di presentare memorie.». 
              «Art. 704 (Procedimento davanti alla corte di appello).
          - 1. Scaduto il termine previsto dall'art. 703 comma 5,  il
          presidente della corte fissa l'udienza  per  la  decisione,
          con decreto da comunicarsi al  procuratore  generale  e  da
          notificarsi  alla  persona   della   quale   e'   richiesta
          l'estradizione,   al   suo   difensore   e    all'eventuale
          rappresentante dello Stato richiedente, almeno dieci giorni
          prima, a pena di nullita'. Provvede inoltre a designare  un
          difensore di ufficio alla persona che ne sia priva  e,  ove
          necessario, nomina un  interprete.  Fino  a  cinque  giorni
          prima dell'udienza possono  essere  presentate  memorie  in
          cancelleria. 
              2. La corte decide con sentenza in Camera di consiglio,
          entro sei  mesi  dalla  presentazione  della  requisitoria,
          sull'esistenza delle condizioni  per  l'accoglimento  della
          domanda di estradizione, dopo aver assunto le  informazioni
          e disposto gli accertamenti ritenuti necessari, sentiti  il
          pubblico ministero, il difensore e, se comparsi, la persona
          della quale e' richiesta l'estradizione e il rappresentante
          dello Stato richiedente. 
              3. Quando la decisione e' favorevole  all'estradizione,
          la corte, se vi e' richiesta del Ministro della  giustizia,
          dispone la custodia cautelare in carcere della  persona  da
          estradare che si trovi in liberta'. Provvede, altresi',  al
          sequestro del corpo del  reato  e  delle  cose  pertinenti,
          stabilendo  quali  devono  essere  consegnati  allo   Stato
          richiedente. 
              4. Quando la decisione e'  contraria  all'estradizione,
          la corte revoca le misure cautelari applicate e dispone  in
          ordine alla restituzione delle cose sequestrate.». 
              «Art. 705 (Condizioni per la decisione).  -  1.  Quando
          non esiste convenzione o questa non  dispone  diversamente,
          la  corte  di   appello   pronuncia   sentenza   favorevole
          all'estradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza
          ovvero se esiste una sentenza irrevocabile  di  condanna  e
          se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona  della
          quale  e'  domandata  l'estradizione,  non  e'   in   corso
          procedimento  penale  ne'  e'  stata  pronunciata  sentenza
          irrevocabile nello Stato. 
              2. La corte  di  appello  pronuncia  comunque  sentenza
          contraria all'estradizione: 
                a) se, per il reato per il  quale  l'estradizione  e'
          stata domandata, la persona e' stata o sara'  sottoposta  a
          un procedimento che non assicura il  rispetto  dei  diritti
          fondamentali; 
                b) se la sentenza per  la  cui  esecuzione  e'  stata
          domandata l'estradizione contiene disposizioni contrarie ai
          principi  fondamentali  dell'ordinamento  giuridico   dello
          Stato; 
              c) se vi e' motivo di ritenere che  la  persona  verra'
          sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per  motivi
          di razza, di  religione,  di  sesso,  di  nazionalita',  di
          lingua, di opinioni politiche o di condizioni  personali  o
          sociali ovvero alla pena di morte o a  pene  o  trattamenti
          crudeli, disumani o  degradanti  o  comunque  ad  atti  che
          configurano violazione  di  uno  dei  diritti  fondamentali
          della persona; 
              c-bis) se ragioni di salute o  di  eta'  comportino  il
          rischio di  conseguenze  di  eccezionale  gravita'  per  la
          persona richiesta.». 
              «Art. 706 (Ricorso per  cassazione).  -  1.  Contro  la
          sentenza  della  corte  di  appello  puo'  essere  proposto
          ricorso per cassazione, anche per il merito, dalla  persona
          interessata, dal suo difensore, dal procuratore generale  e
          dal rappresentante dello Stato richiedente. La corte decide
          entro sei mesi dal ricevimento del ricorso. 
              2. Nel giudizio davanti alla  Corte  di  cassazione  si
          applicano le disposizioni dell'art. 704.». 
              «Art. 708 (Provvedimento di estradizione. Consegna).  -
          1.  Il  Ministro   della   giustizia   decide   in   merito
          all'estradizione   entro   quarantacinque   giorni    dalla
          ricezione  del  verbale   che   da'   atto   del   consenso
          all'estradizione ovvero dalla notizia  della  scadenza  del
          termine per l'impugnazione o dal  deposito  della  sentenza
          della Corte di cassazione. 
              2. Scaduto tale termine senza che  sia  intervenuta  la
          decisione del ministro, la persona  della  quale  e'  stata
          chiesta l'estradizione, se detenuta, e' posta in liberta'. 
              3. La persona medesima e' altresi' posta in liberta' in
          caso di diniego dell'estradizione. 
              4. Il Ministro della giustizia comunica  senza  indugio
          allo  Stato  richiedente  la  decisione  e,  se  questa  e'
          positiva, il luogo della consegna e la data a partire dalla
          quale sara' possibile procedervi,  dando  altresi'  precise
          indicazioni circa le limitazioni  alla  liberta'  personale
          subite dall'estradando ai fini dell'estradizione. 
              5. Il termine per la consegna  e'  di  quindici  giorni
          dalla data stabilita a norma del  comma  4  e,  su  domanda
          motivata dello Stato richiedente, puo' essere prorogato  di
          altri venti giorni. Il termine per la consegna  e'  sospeso
          in caso di sospensione dell'efficacia della  decisione  del
          Ministro della giustizia da parte  del  competente  giudice
          amministrativo  e  riprende  a  decorrere  dalla  data   di
          deposito del  provvedimento  di  revoca  del  provvedimento
          cautelare o del provvedimento con cui e' accolto il gravame
          proposto  avverso  il  provvedimento  cautelare   o   della
          sentenza che rigetta il ricorso ovvero della decisione  che
          dichiara l'estinzione del giudizio. 
              6. Il provvedimento  di  concessione  dell'estradizione
          perde  efficacia  se,  nel  termine   fissato,   lo   Stato
          richiedente   non   provvede   a   prendere   in   consegna
          l'estradando; in  tal  caso  quest'ultimo  viene  posto  in
          liberta'.». 
              «Art.  709  (Sospensione   della   consegna.   Consegna
          temporanea.  Esecuzione  all'estero).  -  1.   L'esecuzione
          dell'estradizione e' sospesa se  l'estradando  deve  essere
          giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una
          pena per reati commessi prima o dopo quello  per  il  quale
          l'estradizione e'  stata  concessa.  Ove  sia  disposta  la
          sospensione,   il   Ministro   della   giustizia,   sentita
          l'autorita' giudiziaria competente per il  procedimento  in
          corso nello Stato  o  per  l'esecuzione  della  pena,  puo'
          procedere alla consegna temporanea allo  Stato  richiedente
          della  persona  da  estradare,  concordandone   termini   e
          modalita'. 
              2. Il ministro puo' inoltre, osservate le  disposizioni
          del capo II  del  titolo  IV,  convenire  che  la  pena  da
          scontare abbia esecuzione nello Stato richiedente.». 
              «Art. 712 (Transito). - 1. Quando l'estradizione di una
          persona da uno Stato terzo a un altro richiede il  transito
          sul territorio italiano, il  Ministro  della  giustizia  lo
          autorizza,   su    domanda    dello    Stato    richiedente
          l'estradizione, salvo che il transito  non  comprometta  la
          sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello
          Stato. 
              2. Il transito non puo' essere autorizzato: 
                a) se l'estradizione e' stata concessa per fatti  non
          previsti come reati dalla legge italiana; 
                b) se ricorre taluna delle ipotesi previste dall'art.
          698; 
                c) se si tratta di un cittadino  italiano  e  la  sua
          estradizione allo Stato che ha richiesto  il  transito  non
          potrebbe essere concessa. 
              3.  Se  la  persona  estradata  non  ha  consentito  al
          transito  con  dichiarazione  resa  davanti   all'autorita'
          giudiziaria dello Stato  che  ha  concesso  l'estradizione,
          l'autorizzazione e' data previa decisione  della  corte  di
          appello di Roma, resa in Camera di consiglio. 
              4. L'autorizzazione non e' richiesta quando il transito
          avviene per via aerea  e  non  e'  previsto  lo  scalo  nel
          territorio dello Stato. Tuttavia, se lo scalo si  verifica,
          si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  dei
          commi precedenti e quelle della  sezione  II  del  presente
          capo.». 
              «Art. 714 (Misure coercitive e sequestro). - 1 In  ogni
          tempo la persona della quale  e'  domandata  l'estradizione
          puo' essere sottoposta, a richiesta del ministro di  grazia
          e giustizia, a misure coercitive. Parimenti, in ogni tempo,
          puo'  essere  disposto,  a  richiesta  del  Ministro  della
          giustizia, il sequestro del corpo del reato  e  delle  cose
          pertinenti   al   reato   per   il   quale   e'   domandata
          l'estradizione. 
              2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
          del  titolo  I  del  libro  IV,   riguardanti   le   misure
          coercitive, fatta eccezione di quelle degli articoli 273  e
          280, e le disposizioni del capo  III  del  titolo  III  del
          libro III. Nell'applicazione  delle  misure  coercitive  si
          tiene conto in particolare dell'esigenza di  garantire  che
          la persona della quale e' domandata l'estradizione  non  si
          sottragga all'eventuale consegna. 
              3. Le misure coercitive  e  il  sequestro  non  possono
          comunque essere disposti se vi sono  ragioni  per  ritenere
          che  non  sussistono  le  condizioni   per   una   sentenza
          favorevole all'estradizione. 
              4. Le misure coercitive sono  revocate  se  dall'inizio
          della loro esecuzione e' trascorso un  anno  senza  che  la
          corte di appello abbia pronunciato la  sentenza  favorevole
          all'estradizione ovvero, in caso di ricorso per  cassazione
          contro tale sentenza, un anno e  sei  mesi  senza  che  sia
          stato  esaurito  il  procedimento   davanti   all'autorita'
          giudiziaria. A richiesta del  procuratore  generale,  detti
          termini possono essere prorogati, anche piu' volte, per  un
          periodo complessivamente non superiore a tre  mesi,  quando
          e' necessario  procedere  ad  accertamenti  di  particolare
          complessita'. 
              4-bis. Le misure coercitive sono altresi'  revocate  se
          sono trascorsi tre mesi  dalla  pronuncia  della  decisione
          favorevole del Ministro della giustizia sulla richiesta  di
          estradizione senza che l'estradando  sia  stato  consegnato
          allo Stato richiedente. Il termine e' sospeso dalla data di
          deposito del ricorso presentato al  giudice  amministrativo
          avverso la decisione del  Ministro  della  giustizia,  fino
          alla data di deposito della sentenza che rigetta il ricorso
          o della decisione che dichiara l'estinzione  del  giudizio,
          comunque per un periodo non superiore a sei mesi. 
              5.  La  competenza  a  provvedere  a  norma  dei  commi
          precedenti appartiene alla corte di appello  o,  nel  corso
          del procedimento davanti alla  Corte  di  cassazione,  alla
          corte medesima.». 
              «Art.   715   (Applicazione   provvisoria   di   misure
          cautelari).  -  1.  Su  domanda  dello  Stato  estero  e  a
          richiesta motivata del Ministro della giustizia,  la  corte
          di appello puo' disporre, in via  provvisoria,  una  misura
          coercitiva  prima  che  la  domanda  di  estradizione   sia
          pervenuta. 
              2. La misura puo' essere disposta se: 
                a) lo Stato estero ha dichiarato  che  nei  confronti
          della persona e'  stato  emesso  provvedimento  restrittivo
          della liberta' personale ovvero sentenza di condanna a pena
          detentiva e che intende presentare domanda di estradizione; 
                b) lo Stato estero  ha  fornito  la  descrizione  dei
          fatti, la specificazione del reato e  delle  pene  previste
          per  lo  stesso,  nonche'   gli   elementi   per   l'esatta
          identificazione della persona; 
                c) vi e' pericolo di fuga. 
              3. La  competenza  a  disporre  la  misura  appartiene,
          nell'ordine, alla corte di appello  nel  cui  distretto  la
          persona ha la residenza, la dimora o  il  domicilio  ovvero
          alla corte di appello del distretto in cui risulta  che  la
          persona  si  trova.  Se  la  competenza  non  puo'   essere
          determinata nei modi cosi' indicati, e' competente la corte
          di appello di Roma. 
              4. La  corte  di  appello  puo'  altresi'  disporre  il
          sequestro del corpo del reato e delle  cose  pertinenti  al
          reato. 
              5.  Il   Ministro   della   giustizia   da'   immediata
          comunicazione allo Stato estero  dell'applicazione  in  via
          provvisoria  della  misura  coercitiva   e   dell'eventuale
          sequestro. 
              6. Le misure cautelari sono revocate se entro  quaranta
          giorni dalla predetta comunicazione non sono  pervenuti  al
          ministero degli affari esteri o a quello della giustizia la
          domanda di estradizione e i  documenti  previsti  dall'art.
          700.». 
              «Art. 716 (Arresto da parte della polizia giudiziaria).
          - 1. Nei casi  di  urgenza,  la  polizia  giudiziaria  puo'
          procedere all'arresto della  persona  nei  confronti  della
          quale sia stata presentata domanda di  arresto  provvisorio
          se ricorrono le condizioni previste dall'art. 715 comma  2.
          Essa provvede altresi' al sequestro del corpo del  reato  e
          delle cose pertinenti al reato. 
              2. L'autorita' che ha proceduto all'arresto ne  informa
          immediatamente  il  Ministro  della  giustizia  e  al  piu'
          presto,  e  comunque  non  oltre  quarantotto   ore,   pone
          l'arrestato a disposizione del presidente  della  corte  di
          appello nel cui distretto l'arresto e'  avvenuto,  mediante
          la trasmissione del relativo verbale. 
              3.   Quando   non   deve   disporre   la    liberazione
          dell'arrestato, il presidente della corte di appello, entro
          le successive  quarantotto  ore,  convalida  l'arresto  con
          ordinanza  disponendo,  se  ne  ricorrono   i   presupposti
          l'applicazione di una misura coercitiva. Dei  provvedimenti
          dati informa immediatamente il Ministro della giustizia. 
              4. La misura coercitiva  e'  revocata  se  il  Ministro
          della giustizia non ne chiede il mantenimento  entro  dieci
          giorni dalla convalida. 
              5. Si applicano le disposizioni dell'art. 715 commi 5 e
          6.». 
              «Art. 717 (Audizione della  persona  sottoposta  a  una
          misura coercitiva). - 1.  Quando  e'  stata  applicata  una
          misura coercitiva a norma degli articoli 714, 715 e 716, il
          presidente  della  corte  di  appello,  al  piu'  presto  e
          comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della  misura
          ovvero dalla convalida prevista  dall'art.  716,  provvede,
          all'identificazione della persona, al suo interrogatorio, e
          ne  raccoglie,  previa   informazione   sulle   conseguenze
          giuridiche   che   ne   derivano,   l'eventuale    consenso
          all'estradizione o la rinuncia alla garanzia del  principio
          di specialita', facendone menzione nel verbale. 
              2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti  dal
          comma 1,  il  presidente  della  corte  di  appello  invita
          l'interessato  a   nominare   un   difensore   di   fiducia
          designando, in difetto di  tale  nomina,  un  difensore  di
          ufficio a norma dell'art. 97 comma 3.  Gli  adempimenti  di
          cui al comma 1 sono compiuti alla necessaria  presenza  del
          difensore, al quale e' dato avviso almeno ventiquattro  ore
          prima. Il consenso  all'estradizione  e  la  rinuncia  alla
          garanzia del principio di specialita' non  sono  validi  se
          non sono espressi alla presenza del difensore. 
              2-bis. La rinuncia  dell'estradato  alla  garanzia  del
          principio   di   specialita'   e'    irrevocabile,    salvo
          l'intervento di fatti nuovi che modifichino  la  situazione
          esistente al momento della rinuncia.». 
              «Art. 718 (Revoca e sostituzione delle misure). - 1. La
          revoca  e  la  sostituzione  delle  misure  previste  dagli
          articoli precedenti sono disposte in  Camera  di  consiglio
          dalla corte  di  appello  o,  nel  corso  del  procedimento
          davanti alla Corte di cassazione, dalla corte medesima. 
              2. La revoca e' sempre disposta se  il  Ministro  della
          giustizia ne fa richiesta.».