Art. 4 
 
           Recupero e riqualificazione dei centri storici 
                  e promozione di alberghi diffusi 
 
  1. I piccoli comuni possono individuare, all'interno del  perimetro
dei centri storici, zone di particolare pregio, dal  punto  di  vista
della  tutela  dei  beni  architettonici  e  culturali,  nelle  quali
realizzare, anche avvalendosi delle risorse di  cui  all'articolo  3,
comma 1, interventi integrati pubblici  e  privati  finalizzati  alla
riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie  costruttive  e
delle strutture originarie, attraverso  gli  strumenti  a  tale  fine
previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia. 
  2. Gli interventi integrati, di  cui  al  comma  1,  prevedono:  il
risanamento, la conservazione e il recupero del  patrimonio  edilizio
da parte di soggetti privati; la realizzazione di opere  pubbliche  o
di interesse pubblico, nel rispetto dei  caratteri  identificativi  e
tipici delle zone di cui al comma 1;  la  manutenzione  straordinaria
dei beni pubblici gia' esistenti da parte dell'ente locale e il riuso
del   patrimonio   edilizio   inutilizzato;   il   miglioramento    e
l'adeguamento degli arredi  e  dei  servizi  urbani;  gli  interventi
finalizzati al consolidamento statico  e  antisismico  degli  edifici
storici   nonche'   alla   loro   riqualificazione   energetica;   la
realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati; il  miglioramento
del decoro urbano e dei servizi urbani quali l'apertura e la gestione
di siti di rilevanza storica, artistica e culturale. 
  3. Le regioni possono prevedere forme di indirizzo e  coordinamento
finalizzate al recupero e alla riqualificazione dei  centri  storici,
anche in relazione agli interventi integrati di cui ai commi 1 e 2  e
anche attraverso la promozione dello  sviluppo  sostenibile  mediante
iniziative nell'ambito della strategia  di  green  community  di  cui
all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. 
  4. Per le finalita' di cui al presente  articolo,  con  particolare
riferimento ai borghi antichi  o  ai  centri  storici  abbandonati  o
parzialmente spopolati, i comuni, anche avvalendosi delle risorse del
Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, possono promuovere nel  proprio
territorio la realizzazione di alberghi  diffusi,  come  definiti  ai
sensi delle disposizioni  emanate  dalle  regioni  e  dalle  province
autonome. 
  5.  I  livelli  qualitativi  degli  interventi  di  cui  ai   commi
precedenti devono essere garantiti  mediante  verifiche  indipendenti
che assicurino la trasparenza  delle  procedure,  la  certezza  delle
prestazioni e l'utilizzo di protocolli energetico-ambientali. 
 
          Note all'art. 4: 
               - Il testo dell'art. 72 della legge 28 dicembre  2015,
          n. 221 (Disposizioni in materia ambientale  per  promuovere
          misure di green economy  e  per  il  contenimento  dell'uso
          eccessivo di risorse naturali), e' il seguente: 
              «Art. 72 (Strategia nazionale delle Green community). -
          1. La Presidenza del Consiglio dei ministri -  Dipartimento
          per gli affari regionali,  le  autonomie  e  lo  sport,  di
          concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze  e
          sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
          il Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e
          forestali e il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, nonche' la Conferenza  unificata  di
          cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281,    e    successive    modificazioni,    promuove    la
          predisposizione  della  strategia  nazionale  delle   Green
          community. 
              2. La strategia nazionale di cui al comma  1  individua
          il valore dei territori rurali e di montagna che  intendono
          sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di  cui
          dispongono,  tra  cui  in  primo  luogo  acqua,  boschi   e
          paesaggio, e aprire un  nuovo  rapporto  sussidiario  e  di
          scambio con le comunita' urbane e metropolitane, in modo da
          poter impostare, nella fase della green economy,  un  piano
          di  sviluppo  sostenibile  non  solo  dal  punto  di  vista
          energetico, ambientale ed economico nei seguenti campi: 
                a) gestione integrata e  certificata  del  patrimonio
          agro-forestale,  anche  tramite  lo  scambio  dei   crediti
          derivanti  dalla  cattura   dell'anidride   carbonica,   la
          gestione della  biodiversita'  e  la  certificazione  della
          filiera del legno; 
                b) gestione integrata  e  certificata  delle  risorse
          idriche; 
                c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali,
          quali  i  microimpianti  idroelettrici,  le  biomasse,   il
          biogas, l'eolico, la cogenerazione e il biometano; 
                d) sviluppo di  un  turismo  sostenibile,  capace  di
          valorizzare le produzioni locali; 
                e) costruzione e gestione sostenibile del  patrimonio
          edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna; 
                f) efficienza energetica e integrazione  intelligente
          degli impianti e delle reti; 
                g) sviluppo sostenibile  delle  attivita'  produttive
          (zero waste production); 
                h) integrazione dei servizi di mobilita'; 
                i)  sviluppo  di  un  modello  di  azienda   agricola
          sostenibile  che  sia  anche  energeticamente  indipendente
          attraverso la  produzione  e  l'uso  di  energia  da  fonti
          rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti. 
              3. Con proprie leggi, le regioni e le province autonome
          di Trento e di Bolzano possono individuare le modalita',  i
          tempi e le risorse finanziarie  sulla  base  dei  quali  le
          unioni di comuni e le unioni di comuni  montani  promuovono
          l'attuazione della strategia nazionale di cui  al  presente
          articolo. 
              4. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».