Art. 4 
 
 
                        Elezioni trasparenti 
 
  1.  In  apposita  sezione   del   sito   internet   del   Ministero
dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti», entro  dieci  giorni
dalla scadenza del termine per il deposito dei  contrassegni  di  cui
all'articolo 15,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 361 del 1957  e  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per ciascun partito,  movimento
e gruppo  politico  organizzato  che  ha  presentato  le  liste  sono
pubblicati in maniera facilmente accessibile: 
    a) il contrassegno depositato, con l'indicazione del soggetto che
ha conferito il mandato per il deposito ai  sensi  dell'articolo  15,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.  361  del
1957; 
    b) lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza,  depositati
ai sensi dell'articolo 14, primo comma, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957,  come  modificato  dall'articolo  1
della presente legge; 
    c) il programma elettorale con il nome e  cognome  della  persona
indicata  come  capo  della  forza  politica,  depositato  ai   sensi
dell'articolo 14-bis, comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 361 del 1957, come  sostituito  dall'articolo  1  della
presente legge. 
  2. Nella medesima sezione di cui al comma 1 sono pubblicate,  entro
dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle  liste
dei candidati, per  ciascun  partito,  movimento  e  gruppo  politico
organizzato, le liste di candidati presentate per ciascun collegio. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 15 del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361: 
              «Art.  15.  -  Il  deposito  del  contrassegno  di  cui
          all'articolo 14 deve essere effettuato non prima delle  ore
          8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno  antecedente
          quello della  votazione,  da  persona  munita  di  mandato,
          autenticato da  notaio,  da  parte  del  presidente  o  del
          segretario del partito o del gruppo politico organizzato. 
              Agli  effetti  del  deposito,  l'apposito  Ufficio  del
          Ministero dell'interno  rimane  aperto,  anche  nei  giorni
          festivi, dalle ore 8,00 alle ore 20,00. 
              Il contrassegno  deve  essere  depositato  in  triplice
          esemplare.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 8  del  citato  decreto
          legislativo n. 533 del 1993: 
              «Art. 8. - 1. I partiti o gruppi  politici  organizzati
          che intendono presentare  candidature  per  l'elezione  del
          Senato  della  Repubblica  debbono  depositare  presso   il
          Ministero  dell'interno  il  contrassegno  con   il   quale
          dichiarano di volere distinguere le  candidature  medesime,
          con l'osservanza delle  norme  di  cui  agli  articoli  14,
          14-bis, 15, 16 e 17 del testo  unico  delle  leggi  recanti
          norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo  1957,  n.
          361, e successive modificazioni.»