Art. 4 Modifiche all'articolo 3 del decreto ministeriale 2 ottobre 2009, n. 163 1. All'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro 6 mesi dalla data di conoscenza dell'evento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Direzione generale entro 6 mesi dalla data di stabilizzazione della conseguente menomazione permanente aggravata.».
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto 2 ottobre 2009, n. 163, come modificato dal presente regolamento: «Art. 3. - 1. Nel caso di aggravamento delle infermita' o delle lesioni, l'interessato puo' presentare domanda di revisione alla Direzione generale entro sei mesi dalla data di stabilizzazione della conseguente menomazione permanente aggravata. 2. Per il giudizio sull'aggravamento si osserva la procedura di cui all'art. 2.».