Art. 4 
 
                          Soggetto gestore 
 
  1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione
operativa, l'istruttoria  delle  domande,  nonche'  l'esecuzione  dei
monitoraggi e dei controlli di  cui  al  presente  regolamento,  sono
svolti dal soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 19, comma 5,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le modalita' e nei termini  di
cui ad apposito accordo di  servizio  che  verra'  stipulato  tra  il
Ministero ed il soggetto gestore, individuato nella societa' RAM spa. 
  2. Le funzioni e  le  attivita'  che  il  soggetto  gestore  dovra'
svolgere, cosi' come regolamentate dal predetto Accordo di  servizio,
sono quelle di seguito elencate: 
    a) collaborare con il  Ministero  per  la  predisposizione  delle
procedure di accesso ai suddetti incentivi; 
    b) fornire assistenza tecnica al Ministero e ai beneficiari; 
    c) realizzare la gestione operativa dei provvedimenti in oggetto,
ivi comprese tutte le attivita' di informatizzazione e  archiviazione
dei dati, istruttoria, verifica, analisi  e  comunicazione  operativa
con i beneficiari, seguendo le indicazioni  fornite  dalla  Direzione
generale  per  il  trasporto  stradale  e  per  l'intermodalita'  del
Ministero; 
    d) fornire assistenza tecnica al Ministero nella fase di chiusura
delle attivita' relative a tali incentivi; 
    e)  monitorare  l'andamento  dei  provvedimenti  e  svolgere   le
relative attivita' di controllo, sulla base delle specifiche  fornite
dalla Direzione generale competente. 
  3. Gli oneri derivanti dall'accordo di servizio previsto dal  comma
1 sono a carico delle risorse  di  cui  all'articolo  3,  nel  limite
massimo dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'intervento  di
cui al presente regolamento e, comunque, sono definiti in base ad uno
specifico preventivo che tenga conto,  per  il  personale  impiegato,
delle giornate/uomo impegnate e delle relative  tariffe  applicabili,
debitamente  suddivise  nelle  componenti  di  costo  diretto,  costo
gestionale e costo aziendale, per  i  costi  direttamente  imputabili
all'esecuzione delle attivita', della  spesa  da  sostenere,  per  le
componenti di costo indiretto, della percentuale riconoscibile e, per
gli  eventuali  costi   per   viaggi   e   trasferte,   delle   spese
preventivabili. Gli oneri effettivamente risultanti sono riconosciuti
previa presentazione  ed  approvazione  di  apposita  rendicontazione
redatta secondo le  specifiche  contenute  nell'accordo  di  servizio
medesimo in conformita' al sopracitato preventivo. 
  4. Il Ministero, in quanto amministrazione titolare  dell'interesse
primario, esercita  le  funzioni  di  iniziativa,  di  vigilanza,  di
controllo e decisorie in ordine alle attivita' espletate da RAM  spa,
di cui all'articolo 12. A tal riguardo la predetta Societa'  assicura
la  massima  collaborazione,  tempestivita',  diligenza  e   serieta'
nell'adempimento delle richieste, degli ordini e delle sollecitazioni
del Ministero sulle attivita' tecniche e  istruttorie  relative  alle
procedure di cui e' responsabile. 
 
          Note all'art. 4: 
              Si riporta l'art. 19, comma 5, del decreto  -  legge  1
          luglio  2009,  n.  78  (Provvedimenti  anticrisi,   nonche'
          proroga   di   termini),   convertito   in    legge,    con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: 
              "Art. 19. Societa' pubbliche 
              (Omissis). 
              5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono  attribuiti
          per legge fondi o interventi  pubblici,  possono  affidarne
          direttamente  la  gestione,  nel  rispetto   dei   principi
          comunitari e nazionali conferenti, a  societa'  a  capitale
          interamente pubblico su  cui  le  predette  amministrazioni
          esercitano un controllo  analogo  a  quello  esercitato  su
          propri servizi e che svolgono la  propria  attivita'  quasi
          esclusivamente  nei  confronti  dell'amministrazione  dello
          Stato. Gli oneri di gestione e le  spese  di  funzionamento
          degli interventi relativi ai  fondi  sono  a  carico  delle
          risorse finanziarie dei fondi stessi. 
              (Omissis).".