Art. 4 
 
                   Diritti e doveri degli studenti 
 
  1. Il patto educativo di corresponsabilita',  di  cui  all'articolo
5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,  n.
249, definisce anche i diritti  e  i  doveri  degli  studenti  e  dei
soggetti   con   responsabilita'   genitoriale   nel   rapporto   con
l'istituzione scolastica e con gli enti presso i quali e'  svolto  il
percorso di alternanza, nel rispetto di quanto previsto dal  presente
articolo. 
  2. Gli studenti di cui all'articolo 2, comma 1, svolgono esperienze
in regime di alternanza, per una durata complessiva di almeno 400 ore
negli istituti tecnici e in quelli professionali e di almeno 200  ore
nei licei, negli ultimi tre anni del percorso di studi. 
  3. Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza hanno  diritto
ad un  ambiente  di  apprendimento  favorevole  alla  crescita  della
persona e ad una formazione qualificata, coerente con l'indirizzo  di
studio seguito, che rispetti e valorizzi l'identita' di ciascuno. 
  4. Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza ed i  soggetti
con  responsabilita'  genitoriale  hanno  diritto  ad  una  ampia   e
dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalita' educative
e formative, oltre che sul percorso formativo personalizzato  in  cui
vengono declinati le competenze attese e gli  obblighi  che  derivano
dall'attivita' in contesto lavorativo. 
  5. Per gli studenti con disabilita', i percorsi di alternanza  sono
realizzati in modo da  promuovere  l'autonomia  nell'inserimento  nel
mondo del lavoro, in conformita' ai principi del decreto  legislativo
13 aprile 2017, n. 66. 
  6. Gli studenti sono supportati nell'attivita' di alternanza da  un
tutor interno designato dall'istituzione scolastica  e  da  un  tutor
della struttura ospitante designato  dalla  struttura  ospitante.  Al
termine delle  attivita',  gli  studenti  hanno  diritto  a  prendere
visione e sottoscrivere le relazioni predisposte dai tutor. 
  7. Gli studenti, al termine  di  ciascun  percorso  di  alternanza,
hanno  diritto  al  riconoscimento  dei  risultati  di  apprendimento
conseguiti, in termini di competenze, abilita'  e  conoscenze,  anche
trasversali, relativi al percorso formativo seguito.  A  tal  fine  i
tutor  forniscono  al  consiglio  di  classe  elementi   utili   alle
valutazioni  periodiche  e  finali   dello   studente   e   ai   fini
dell'ammissione agli esami di Stato. Le competenze  sono  certificate
dall'istituzione  scolastica  a  norma  del  decreto  legislativo  16
gennaio 2013, n. 13. 
  8. Gli studenti hanno altresi' diritto ad esprimere una valutazione
sull'efficacia e sulla coerenza del percorso di alternanza effettuato
rispetto al proprio indirizzo di studio, anche ai  fini  orientativi,
sia durante lo svolgimento del percorso, sia alla sua conclusione.  A
tal fine, l'istituzione scolastica predispone appositi  strumenti  di
rilevazione. 
  9. Gli studenti, durante i periodi  di  alternanza,  rispettano  le
regole di comportamento, funzionali e organizzative  della  struttura
presso la quale e'  svolto  il  periodo  di  alternanza,  nonche'  il
regolamento   degli   studenti   dell'istituzione    scolastica    di
appartenenza. 
  10. Gli studenti in alternanza sono tenuti a: 
    a) garantire  l'effettiva  frequenza  delle  attivita'  formative
erogate  dal  soggetto  ospitante,  che  sono  parte  integrante  del
curricolo scolastico; 
    b) rispettare le norme in materia di igiene, salute  e  sicurezza
sui luoghi di lavoro; 
    c) ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a
dati, informazioni e  conoscenze  acquisiti  durante  lo  svolgimento
dell'esperienza in alternanza. 
  11.  Ai  fini  della  validita'  del  percorso  di  alternanza,  e'
richiesta la frequenza, da parte dello studente, di almeno tre quarti
del monte ore previsto dal progetto. 
  12. Gli studenti, al termine  dell'attivita'  di  alternanza,  sono
tenuti  a  relazionare  in  merito  all'esperienza  svolta,  con   le
modalita' individuate di concerto tra l'istituzione scolastica  e  la
struttura ospitante. 
  13.   Gli   eventuali   provvedimenti   disciplinari    conseguenti
all'infrazione delle regole di cui al presente articolo sono adottati
dall'istituzione scolastica  di  appartenenza  secondo  le  procedure
previste dallo statuto delle studentesse e degli studenti di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1998,  n.  249,  e
successive modificazioni, nonche' dal regolamento di istituto. 
  14. Gli studenti destinatari degli eventuali provvedimenti  di  cui
al comma 13 possono proporre reclamo avverso i medesimi, entro trenta
giorni,  all'istituzione  scolastica  di   appartenenza,   ai   sensi
dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si  riporta  l'art.  5-bis  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249: 
              «Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilita').  -
          1. Contestualmente all'iscrizione alla singola  istituzione
          scolastica, e' richiesta la  sottoscrizione  da  parte  dei
          genitori  e  degli  studenti  di  un  Patto  educativo   di
          corresponsabilita',  finalizzato  a  definire  in   maniera
          dettagliata e condivisa diritti e doveri nel  rapporto  tra
          istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 
              2. I singoli regolamenti di  istituto  disciplinano  le
          procedure  di  sottoscrizione  nonche'  di  elaborazione  e
          revisione condivisa, del patto di cui al comma 1. 
              3. Nell'ambito delle  prime  due  settimane  di  inizio
          delle attivita' didattiche, ciascuna istituzione scolastica
          pone in essere le iniziative piu' idonee per  le  opportune
          attivita'  di  accoglienza  dei  nuovi  studenti,  per   la
          presentazione  e  la  condivisione  dello   statuto   delle
          studentesse  e  degli  studenti,  del  piano   dell'offerta
          formativa,  dei  regolamenti  di  istituto  e   del   patto
          educativo di corresponsabilita'.». 
              - Per i riferimenti al decreto  legislativo  13  aprile
          2017, n. 66, si vedano le note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo 16  gennaio,
          n. 13, si vedano le note alle premesse. 
              - Si riporta l'art. 5 del citato decreto del Presidente
          della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249: 
              «Art.  5  (Impugnazioni).  -  1.  Contro  le   sanzioni
          disciplinari e' ammesso ricorso, da parte  di  chiunque  vi
          abbia interesse, entro quindici giorni dalla  comunicazione
          della loro irrogazione, ad un apposito organo  di  garanzia
          interno  alla  scuola,   istituito   e   disciplinato   dai
          regolamenti  delle  singole  istituzioni  scolastiche,  del
          quale  fa  parte  almeno  un  rappresentante  eletto  dagli
          studenti nella scuola secondaria superiore e  dai  genitori
          nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni.
          Tale organo, di norma, e' composto da un docente  designato
          dal  consiglio  di  istituto  e,  nella  scuola  secondaria
          superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e  da
          un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola
          secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti  dai
          genitori, ed e' presieduto dal dirigente scolastico. 
              2. L'organo di garanzia di cui al comma  1  decide,  su
          richiesta degli studenti della scuola secondaria  superiore
          o di chiunque vi abbia interesse, anche sui  conflitti  che
          sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione
          del presente regolamento. 
              3. Il direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un
          dirigente da questi delegato, decide in via definitiva  sui
          reclami proposti dagli  studenti  della  scuola  secondaria
          superiore o da  chiunque  vi  abbia  interesse,  contro  le
          violazioni del presente regolamento,  anche  contenute  nei
          regolamenti degli istituti. La decisione e' assunta  previo
          parere  vincolante  di  un  organo  di  garanzia  regionale
          composto per la scuola secondaria superiore da due studenti
          designati  dal  coordinamento  regionale   delle   consulte
          provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore
          designati nell'ambito della comunita' scolastica regionale,
          e  presieduto   dal   direttore   dell'ufficio   scolastico
          regionale o da un suo delegato.  Per  la  scuola  media  in
          luogo degli studenti sono designati altri due genitori. 
              4. L'organo di garanzia regionale,  nel  verificare  la
          corretta applicazione della normativa  e  dei  regolamenti,
          svolge la sua attivita'  istruttoria  esclusivamente  sulla
          base  dell'esame  della  documentazione  acquisita   o   di
          eventuali  memorie  scritte  prodotte  da  chi  propone  il
          reclamo o dall'Amministrazione. 
              5. Il parere di cui al comma 4 e' reso entro il termine
          perentorio di trenta giorni.  In  caso  di  decorrenza  del
          termine senza che sia stato comunicato il parere,  o  senza
          che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze
          istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale
          puo'  decidere  indipendentemente   dall'acquisizione   del
          parere. Si applica il disposto di cui all'art. 16, comma 4,
          della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua,  con
          apposito atto, le modalita'  piu'  idonee  di  designazione
          delle componenti dei docenti  e  dei  genitori  all'interno
          dell'organo di garanzia regionale al fine di  garantire  un
          funzionamento costante ed efficiente dello stesso. 
              7. L'organo di garanzia di cui  al  comma  3  resta  in
          carica per due anni scolastici.».