Art. 4 Diritti e doveri degli studenti 1. Il patto educativo di corresponsabilita', di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, definisce anche i diritti e i doveri degli studenti e dei soggetti con responsabilita' genitoriale nel rapporto con l'istituzione scolastica e con gli enti presso i quali e' svolto il percorso di alternanza, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. 2. Gli studenti di cui all'articolo 2, comma 1, svolgono esperienze in regime di alternanza, per una durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e in quelli professionali e di almeno 200 ore nei licei, negli ultimi tre anni del percorso di studi. 3. Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza hanno diritto ad un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita della persona e ad una formazione qualificata, coerente con l'indirizzo di studio seguito, che rispetti e valorizzi l'identita' di ciascuno. 4. Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza ed i soggetti con responsabilita' genitoriale hanno diritto ad una ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalita' educative e formative, oltre che sul percorso formativo personalizzato in cui vengono declinati le competenze attese e gli obblighi che derivano dall'attivita' in contesto lavorativo. 5. Per gli studenti con disabilita', i percorsi di alternanza sono realizzati in modo da promuovere l'autonomia nell'inserimento nel mondo del lavoro, in conformita' ai principi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 6. Gli studenti sono supportati nell'attivita' di alternanza da un tutor interno designato dall'istituzione scolastica e da un tutor della struttura ospitante designato dalla struttura ospitante. Al termine delle attivita', gli studenti hanno diritto a prendere visione e sottoscrivere le relazioni predisposte dai tutor. 7. Gli studenti, al termine di ciascun percorso di alternanza, hanno diritto al riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti, in termini di competenze, abilita' e conoscenze, anche trasversali, relativi al percorso formativo seguito. A tal fine i tutor forniscono al consiglio di classe elementi utili alle valutazioni periodiche e finali dello studente e ai fini dell'ammissione agli esami di Stato. Le competenze sono certificate dall'istituzione scolastica a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. 8. Gli studenti hanno altresi' diritto ad esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza del percorso di alternanza effettuato rispetto al proprio indirizzo di studio, anche ai fini orientativi, sia durante lo svolgimento del percorso, sia alla sua conclusione. A tal fine, l'istituzione scolastica predispone appositi strumenti di rilevazione. 9. Gli studenti, durante i periodi di alternanza, rispettano le regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura presso la quale e' svolto il periodo di alternanza, nonche' il regolamento degli studenti dell'istituzione scolastica di appartenenza. 10. Gli studenti in alternanza sono tenuti a: a) garantire l'effettiva frequenza delle attivita' formative erogate dal soggetto ospitante, che sono parte integrante del curricolo scolastico; b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; c) ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'esperienza in alternanza. 11. Ai fini della validita' del percorso di alternanza, e' richiesta la frequenza, da parte dello studente, di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto. 12. Gli studenti, al termine dell'attivita' di alternanza, sono tenuti a relazionare in merito all'esperienza svolta, con le modalita' individuate di concerto tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante. 13. Gli eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti all'infrazione delle regole di cui al presente articolo sono adottati dall'istituzione scolastica di appartenenza secondo le procedure previste dallo statuto delle studentesse e degli studenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, nonche' dal regolamento di istituto. 14. Gli studenti destinatari degli eventuali provvedimenti di cui al comma 13 possono proporre reclamo avverso i medesimi, entro trenta giorni, all'istituzione scolastica di appartenenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
Note all'art. 4: - Si riporta l'art. 5-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249: «Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilita'). - 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, e' richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilita', finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonche' di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1. 3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attivita' didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative piu' idonee per le opportune attivita' di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilita'.». - Per i riferimenti al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al decreto legislativo 16 gennaio, n. 13, si vedano le note alle premesse. - Si riporta l'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249: «Art. 5 (Impugnazioni). - 1. Contro le sanzioni disciplinari e' ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, e' composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed e' presieduto dal dirigente scolastico. 2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. 3. Il direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione e' assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunita' scolastica regionale, e presieduto dal direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori. 4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attivita' istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. 5. Il parere di cui al comma 4 e' reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale puo' decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'art. 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalita' piu' idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso. 7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.».