Art. 4 
 
 
           Procedimento di verifica della classificazione 
 
  1. In base al principio di responsabilizzazione degli operatori nel
settore cinematografico, i produttori o i distributori o chi ne abbia
titolo qualificano l'opera sulla base della  classificazione  di  cui
all'articolo 2. 
  2. Almeno venti giorni prima della data della prima  proiezione  in
sala dell'opera, i soggetti di cui al comma 1 inviano una copia della
opera, con  motivazione  della  classificazione  assegnata,  alla  DG
Cinema per la verifica da parte della Commissione.  Le  modalita'  di
invio, il formato dell'opera e la  relativa  modulistica,  nonche'  i
casi di eventuale riduzione del temine di cui al  primo  periodo  per
ragioni di urgenza sono definiti con decreto del  direttore  generale
Cinema entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  del  presente
decreto. 
  3. La Commissione, entro  venti  giorni  dalla  ricezione,  visiona
l'opera  e  si  esprime,  redigendo  apposito   verbale,   circa   la
correttezza o meno della classificazione assegnata  dai  soggetti  di
cui al comma 1, rilasciando il proprio parere alla DG Cinema. 
  4. Entro venti giorni dalla data di  ricezione  dell'opera,  la  DG
Cinema, con proprio provvedimento, comunica ai  soggetti  istanti  il
parere  della   Commissione   circa   la   classificazione.   Decorso
inutilmente il termine di cui al  primo  periodo,  nelle  more  della
comunicazione del  parere  della  Commissione,  la  quale  e'  tenuta
comunque ad esprimersi, il produttore o  il  distributore  o  chi  ne
abbia titolo puo' far uscire l'opera nelle sale cinematografiche. 
  5. Avverso il parere di cui al comma 3 e' possibile proporre, entro
quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, istanza
di riesame alla Commissione; entro i successivi quindici giorni,  due
sottocommissioni  diverse  da  quella  che  ha  gia'  verificato   la
classificazione  dell'opera  provvedono  al   riesame,   secondo   le
modalita'  stabilite   dal   regolamento   di   funzionamento   della
Commissione.  In  caso  di  riesame,  i  termini   per   il   ricorso
giurisdizionale avverso l'esito della verifica della  classificazione
decorrono dalla data di comunicazione del nuovo parere. 
  6. I soggetti  di  cui  al  comma  1  possono  e,  se  ne  facciano
richiesta,  devono  essere  uditi  dalla  Commissione,  prima   della
formulazione del parere di cui ai commi 3 e 5.