Art. 4 Requisiti dei soggetti partner 1. Gli organismi di ricerca facenti parte del centro di competenza ad alta specializzazione devono avere una stabile organizzazione in Italia e possedere i seguenti requisiti: a) avere contabilita' separate per il finanziamento e per i costi e i ricavi di tali attivita' economiche, laddove l'ente svolga anche attivita' economiche; b) assicurare, qualora si tratti di organismi di ricerca di natura privata, che le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva sull'ente, per come previsto dal regolamento GBER, ad esempio in qualita' di azionisti o di soci, non possano godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati, fatto salvo quanto consentito dal medesimo regolamento; c) per le universita': 1. impiegare personale e strutture afferenti per almeno il 70% ai dipartimenti selezionati in base all'indicatore standardizzato della performance dipartimentale (ISPD) e ammessi alla presentazione di progetti di sviluppo dipartimentale; 2. aver partecipato all'ultimo esercizio di Valutazione della qualita' della ricerca (VQR) eseguito dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), fino a conclusione della procedura e con esito positivo, per tutte le strutture di ricerca appartenenti all'istituzione posizionandosi, nelle aree di interesse per le attivita' previste, nel primo quartile della distribuzione nazionale (atenei) dell'indicatore R (voto medio normalizzato dell'area) e dell'indicatore X (frazione di prodotti eccellenti normalizzato nell'area); d) per gli enti di ricerca, aver partecipato all'ultimo esercizio di VQR eseguito dall'ANVUR, fino a conclusione della procedura e con esito positivo, per tutte le strutture di ricerca appartenenti all'istituzione posizionandosi, nelle aree di interesse per le attivita' previste, nel primo quartile della distribuzione nazionale (enti di ricerca) dell'indicatore R (voto medio normalizzato dell'area) e dell'indicatore X (frazione di prodotti eccellenti normalizzato nell'area). 2. Gli organismi di ricerca privati dovranno essere presenti nell'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e avere gli stessi requisiti soggettivi delle imprese, come di seguito indicati. 3. Le imprese facenti parte del centro di competenza ad alta specializzazione devono avere una stabile organizzazione in Italia e possedere i seguenti requisiti: a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese; b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali; c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; d) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico; e) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata nel regolamento GBER. 4. Le disposizioni di cui al comma 3, si applicano a tutti i soggetti partner ove compatibili in ragione della loro forma giuridica.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209, Supplemento Ordinario: «Art. 63 (Ricerca scientifica nelle Universita'). - L'Universita' e' sede primaria della ricerca scientifica. Il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica promuovera' le necessarie forme di raccordo tra Universita' ed enti pubblici di ricerca, compreso il Consiglio nazionale delle ricerche. Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti e' istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche.».