Art. 4 Agevolazioni 1. La Carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi, ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa. 2. I benefici attivabili consistono in: a) sconti applicati sull'acquisto di determinati beni e servizi; b) applicazione di condizioni particolari per la fruizione di servizi; c) riduzioni tariffarie; nel caso la riduzione tariffaria sia concessa da soggetti pubblici, essi dovranno, in ogni caso, preservare il loro equilibrio di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. I benefici possono essere attivati, nell'ambito delle categorie merceologiche dei beni e delle tipologie di servizi di cui all'allegato B, dai seguenti soggetti: a) dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su base nazionale, previa formalizzazione di Protocolli d'intesa con le Amministrazioni centrali interessate o convenzioni con soggetti pubblici e privati a rilevanza nazionale; b) dalle Regioni e dalle Province autonome, su base regionale, mediante la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati a rilevanza regionale; c) dai Comuni, su base comunale, mediante la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati a rilevanza locale, ovvero riduzioni di tariffe dei servizi pubblici locali erogati direttamente o indirettamente. 4. I soggetti che attivano i benefici ai sensi del comma 3, ne danno comunicazione sui rispettivi siti internet istituzionali. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali agevola la diffusione delle informazioni sui benefici attivati a livello regionale e locale.