Art. 4 Contenuto del documento informatico da notificare 1. Il messaggio di PEC inviato al destinatario del verbale di contestazione di cui all'art. 2 del presente decreto deve contenere nell'oggetto la dizione «di atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada» ed in allegato: a) una relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale, in cui devono essere riportate almeno le seguenti informazioni: a1) la denominazione esatta e l'indirizzo dell'amministrazione e della sua articolazione periferica che ha provveduto alla spedizione dell'atto; a2) l'indicazione del responsabile del procedimento di notificazione nonche', se diverso, di chi ha curato la redazione dell'atto notificato; a3) l'indirizzo ed il telefono dell'ufficio presso il quale e' possibile esercitare il diritto di accesso; a4) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui gli atti o provvedimenti vengono notificati e l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo e' stato estratto ovvero le modalita' con le quali e' stato comunicato dal destinatario; b) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico del verbale di contestazione di cui all'art. 2 del presente decreto, se l'originale e' formato su supporto analogico, con attestazione di conformita' all'originale a norma dell'art. 22, comma 2, del CAD, sottoscritta con firma digitale, ovvero un duplicato o copia informatica di documento informatico del verbale di contestazione con attestazione di conformita' all'originale a norma dell'art. 23-bis del CAD, sottoscritta con firma digitale; c) ogni altra comunicazione o informazione utile al destinatario per esercitare il proprio diritto alla difesa ovvero ogni altro diritto o interesse tutelato. 2. Ferme restando le disposizioni del comma 1, gli allegati o i documenti informatici che contengono degli allegati devono essere sottoscritti con firma digitale e trasmessi con formati aperti, standard e documentati.