Art. 4 
 
  1. Il Collegio giudicante d'appello e' composto da un Presidente di
sezione del Consiglio di Stato, da uno della Corte di cassazione e da
uno della Corte dei conti, in quiescenza da non piu' di cinque  anni,
che abbiano  maturato  un'anzianita'  di  servizio  non  inferiore  a
venticinque  anni,  indicati  rispettivamente  dal   Presidente   del
Consiglio di Stato, della Corte  di  cassazione  e  della  Corte  dei
conti. I componenti  del  Collegio  sono  nominati  con  decreto  del
Presidente della Corte costituzionale su deliberazione della Corte in
sede non giurisdizionale. La presidenza del Collegio e' assegnata  al
magistrato piu' anziano.