Art. 4 1. Il Collegio giudicante d'appello e' composto da un Presidente di sezione del Consiglio di Stato, da uno della Corte di cassazione e da uno della Corte dei conti, in quiescenza da non piu' di cinque anni, che abbiano maturato un'anzianita' di servizio non inferiore a venticinque anni, indicati rispettivamente dal Presidente del Consiglio di Stato, della Corte di cassazione e della Corte dei conti. I componenti del Collegio sono nominati con decreto del Presidente della Corte costituzionale su deliberazione della Corte in sede non giurisdizionale. La presidenza del Collegio e' assegnata al magistrato piu' anziano.