Art. 4 Pubblicita' delle informazioni e regole tecniche 1. Le informazioni sulle misure di incentivazione raccolte nella banca dati sono rese pubbliche e senza restrizioni, fatta salva la tutela del segreto industriale. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE pubblica le modalita' tecniche di dettaglio per l'abilitazione all'accesso, il conferimento delle informazioni e la consultazione della banca dati da parte delle amministrazioni pubbliche. 3. Con cadenza annuale, il GSE e l'ENEA, ognuno per le parti di competenza, pubblicano un rapporto con dati aggregati sui costi, anche storici, degli incentivi, articolato per meccanismo di sostegno, misura incentivata e autorita' concedente. L'ENEA, nell'ambito della predisposizione dei rapporti di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e dell'art. 17 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, tiene conto delle informazioni contenute nella banca dati e delle risultanze del rapporto di cui al primo periodo. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 maggio 2018 Il Ministro: Calenda