Art. 4 
 
                   Pubblicita' delle informazioni 
                          e regole tecniche 
 
  1. Le informazioni sulle misure di  incentivazione  raccolte  nella
banca dati sono rese pubbliche e senza restrizioni,  fatta  salva  la
tutela del segreto industriale. 
  2. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il GSE pubblica  le  modalita'  tecniche  di  dettaglio  per
l'abilitazione all'accesso, il conferimento delle informazioni  e  la
consultazione  della  banca  dati  da  parte  delle   amministrazioni
pubbliche. 
  3. Con cadenza annuale, il GSE e l'ENEA, ognuno  per  le  parti  di
competenza, pubblicano un rapporto  con  dati  aggregati  sui  costi,
anche  storici,  degli  incentivi,  articolato  per   meccanismo   di
sostegno,  misura  incentivata  e   autorita'   concedente.   L'ENEA,
nell'ambito della predisposizione dei rapporti di cui all'art. 5  del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e dell'art. 17 del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102,  tiene  conto  delle  informazioni
contenute nella banca dati e delle risultanze del rapporto di cui  al
primo periodo. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 2 maggio 2018 
 
                                                 Il Ministro: Calenda