Art. 4 
 
  Articolazione territoriale degli Ordini dei chimici e dei fisici 
 
  1. L'articolazione territoriale degli  Ordini  dei  chimici  e  dei
fisici coincide con l'articolazione  territoriale  degli  Ordini  dei
chimici presenti alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  11
gennaio 2018, n. 3. 
  2. Resta fermo che, ai sensi dell'art. 8, comma  8,  terzo  periodo
della legge 11 gennaio 2018, n. 3, i Consigli direttivi degli  ordini
dei chimici e il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla  data
di entrata in vigore della legge n. 3 del 2018, rimangono  in  carica
fino alla fine del proprio mandato.