Art. 4 
 
                                ANSF 
 
  1. L'ANSF nell'ambito della  propria  attivita'  sul  trasporto  di
merci pericolose svolge i seguenti compiti: 
    a) monitora nell'ambito dei controlli  a  campione  in  forma  di
audit,  sopralluoghi  ed  ispezioni  l'adeguatezza  dei  sistemi   di
gestione della sicurezza delle  imprese  ferroviarie  e  dei  gestori
delle  infrastrutture  ferroviari,  con  particolare  riguardo   alla
formazione del personale circa l'assolvimento degli obblighi  di  cui
alla sezione 1.4.3.6 ed al capitolo 1.11 del RID; 
    b) propone al Dipartimento, se del caso, un elenco di misure  per
l'individuazione,  la  classificazione  e  la  gestione   delle   non
conformita' e dei rilievi e ove approvate le fa proprie ed  emana  le
relative disposizioni e se del caso le sanzioni a carico dei soggetti
coinvolti  nel  trasporto  di  merci  pericolose  per   ferrovia   in
applicazione dell'art. 18 della legge n. 122/2016; 
    c)  garantisce  idoneo  supporto  tecnico  per   la   formazione,
l'addestramento e l'aggiornamento professionale del personale  POLFER
dedicato alle attivita' di vigilanza e controllo; 
    d)  nell'ambito  della  relazione  annuale   che   trasmette   al
Dipartimento sulle attivita' svolte fornisce, anche sulla base  delle
risultanze  delle  attivita'   di   vigilanza   condotte,   eventuali
segnalazioni, contributi e valutazioni tecniche per  l'emanazione  di
eventuali ulteriori disposizioni in materia di trasporto per ferrovia
di merci  pericolose  ivi  comprese  proposte  di  norme  concernenti
disposizioni  transitorie  aggiuntive  di   interesse   nazionale   e
prescrizioni ai fini dell'autorizzazione di cui al  art.  3  comma  2
lettera d; 
    e) promuove e sostiene anche su input del Dipartimento scambi  di
esperienze con le autorita' di vigilanza e controllo di altri Stati; 
    f) emana apposite linee guida al fine di garantire  la  sicurezza
nei casi di cui al punto 1.4.2.2.4 del RID relativi alla prosecuzione
del trasporto per il quale  non  e'  possibile  il  ripristino  della
conformita' al RID; 
    g) cura l'ammissione  tecnica  e  l'autorizzazione  di  messa  in
servizio di carri adibiti al trasporto di merci pericolose nonche' le
eventuali modifiche del  fascicolo  e  del  libretto  cisterna  anche
acquisendo  le  certificazioni  relative  al  RID  rilasciate   dagli
organismi a tal fine riconosciuti dal Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti; 
    h) garantisce che la formazione dei cui al capitolo 1.3  del  RID
sia accessibile a tutti  anche  attraverso  i  Centri  di  formazione
riconosciuti, in osservanza dell'art. 17 del decreto  legislativo  n.
162/2007ยป.; 
    i) segnala eventuali criticita' e fornisce al Dipartimento  tutto
il necessario supporto per la formazione della posizione italiana  in
seno ai consessi istituzionali sia nazionali che internazionali  (UE,
OTIF, UNECE).