Art. 4. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni generali della presente Parte Prima si applicano alle societa' di revisione e, in quanto compatibili, ai revisori legali. 2. In particolare, ai revisori legali le disposizioni della Parte Prima si applicano in coerenza con la loro natura di professionisti individuali ed in misura proporzionata alla struttura organizzativa di cui eventualmente si avvalgono, secondo quanto previsto nella Parte Terza.