Art. 4 
 
           Predisposizione del documento di consultazione 
 
  4.1 Con riferimento agli atti da sottoporre  a  consultazione,  gli
uffici  competenti  predispongono  una  proposta  di   documento   di
consultazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio. 
  4.2  Qualora   si   presenti   l'esigenza   di   supporti   tecnici
particolarmente  specialistici,  il  Consiglio,  anche  su   proposta
dell'ufficio competente, puo' deliberare la  costituzione  di  tavoli
tecnici di consultazione, senza carattere stabile,  finalizzati  alla
predisposizione del documento  di  consultazione,  determinandone  la
composizione e la durata. 
  4.3 I tavoli tecnici di consultazione sono espressione dei soggetti
a vario titolo coinvolti nella materia da esaminare, quali  a  titolo
esemplificativo le categorie  professionali,  le  associazioni  degli
operatori economici, oppure delle pubbliche  amministrazioni  e  sono
finalizzati all'acquisizione di osservazioni, proposte e  pareri  dei
soggetti interessati su una determinata questione. Con  deliberazione
del Consiglio e' individuato il soggetto incaricato del coordinamento
delle attivita' del tavolo tecnico di consultazione. 
  4.4 I soggetti che partecipano ai tavoli tecnici possono presentare
contributi scritti e osservazioni di cui  l'Autorita'  potra'  tenere
conto nella  stesura  del  documento  di  consultazione,  secondo  il
proprio apprezzamento. 
  4.5 Il Consiglio approva il documento di consultazione  e  delibera
l'avvio  del  procedimento  per  l'adozione  dell'atto   regolatorio,
indicando la modalita' di consultazione preventiva  ritenuta  idonea.
Nella deliberazione di  avvio  del  procedimento  di  regolazione  e'
indicato se l'intervento e' soggetto ad AIR. 
  4.6  Il  documento  di   consultazione   predisposto   dall'ufficio
competente, contiene: 
    a) le norme attributive del potere; 
    b)  i  presupposti,  l'oggetto  e  le  finalita'   dell'atto   di
regolazione da adottare; 
    c) la descrizione dettagliata, eventualmente  con  il  ricorso  a
strumenti statistici, delle criticita' riscontrate  e  dei  possibili
correttivi, indicando i probabili effetti  sui  soggetti  destinatari
degli interventi; 
    d) le ipotesi alternative che si  mettono  a  confronto,  laddove
gia' individuate; 
    e) le questioni sulle  quali  l'Autorita'  sollecita  i  soggetti
interessati a presentare osservazioni e proposte; 
    f) la bozza dell'atto finale, se gia' predisposta; 
    g)  l'indicazione  delle  modalita'   e   il   termine   per   la
presentazione delle osservazioni e proposte, di norma  non  inferiore
a trenta giorni, salvo casi di urgenza. 
  4.7 Il documento  per  la  consultazione  e'  pubblicato  sul  sito
internet dell'Autorita' nella sezione «Consultazioni in corso».