Art. 4 Predisposizione del documento di consultazione 4.1 Con riferimento agli atti da sottoporre a consultazione, gli uffici competenti predispongono una proposta di documento di consultazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio. 4.2 Qualora si presenti l'esigenza di supporti tecnici particolarmente specialistici, il Consiglio, anche su proposta dell'ufficio competente, puo' deliberare la costituzione di tavoli tecnici di consultazione, senza carattere stabile, finalizzati alla predisposizione del documento di consultazione, determinandone la composizione e la durata. 4.3 I tavoli tecnici di consultazione sono espressione dei soggetti a vario titolo coinvolti nella materia da esaminare, quali a titolo esemplificativo le categorie professionali, le associazioni degli operatori economici, oppure delle pubbliche amministrazioni e sono finalizzati all'acquisizione di osservazioni, proposte e pareri dei soggetti interessati su una determinata questione. Con deliberazione del Consiglio e' individuato il soggetto incaricato del coordinamento delle attivita' del tavolo tecnico di consultazione. 4.4 I soggetti che partecipano ai tavoli tecnici possono presentare contributi scritti e osservazioni di cui l'Autorita' potra' tenere conto nella stesura del documento di consultazione, secondo il proprio apprezzamento. 4.5 Il Consiglio approva il documento di consultazione e delibera l'avvio del procedimento per l'adozione dell'atto regolatorio, indicando la modalita' di consultazione preventiva ritenuta idonea. Nella deliberazione di avvio del procedimento di regolazione e' indicato se l'intervento e' soggetto ad AIR. 4.6 Il documento di consultazione predisposto dall'ufficio competente, contiene: a) le norme attributive del potere; b) i presupposti, l'oggetto e le finalita' dell'atto di regolazione da adottare; c) la descrizione dettagliata, eventualmente con il ricorso a strumenti statistici, delle criticita' riscontrate e dei possibili correttivi, indicando i probabili effetti sui soggetti destinatari degli interventi; d) le ipotesi alternative che si mettono a confronto, laddove gia' individuate; e) le questioni sulle quali l'Autorita' sollecita i soggetti interessati a presentare osservazioni e proposte; f) la bozza dell'atto finale, se gia' predisposta; g) l'indicazione delle modalita' e il termine per la presentazione delle osservazioni e proposte, di norma non inferiore a trenta giorni, salvo casi di urgenza. 4.7 Il documento per la consultazione e' pubblicato sul sito internet dell'Autorita' nella sezione «Consultazioni in corso».