Art. 4 
 
            Delega di funzioni in materia di disabilita' 
 
  1. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di  indirizzo,
di coordinamento e di promozione di iniziative, anche  normative,  di
vigilanza e verifica, nonche' ogni altra  funzione  attribuita  dalle
vigenti  disposizioni  al  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri
relativamente alla materia delle politiche in  favore  delle  persone
con disabilita'. 
  2. In particolare, salve le competenze attribuite  dalla  legge  ai
singoli Ministri, il Ministro e' delegato a promuovere  e  coordinare
le politiche governative volte a garantire la tutela e la  promozione
dei diritti delle persone con disabilita' e a favorire la loro  piena
ed effettiva partecipazione e inclusione  sociale,  nonche'  la  loro
autonomia, in coerenza con la Convenzione  delle  Nazioni  unite  sui
diritti  delle  persone  con  disabilita'  e  la  Carta  dei  diritti
fondamentali dell'Unione europea. 
  3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministro e' delegato a cooperare e
raccordarsi con il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  e
con gli altri Ministri competenti, al fine di: 
    a) adottare  le  iniziative  necessarie  per  la  programmazione,
l'indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio delle  politiche  di
sostegno delle persone con disabilita', anche  con  riferimento  alla
revisione  del  sistema  di  certificazione   della   condizione   di
disabilita'; 
    c) promuovere e coordinare, in raccordo con l'autorita'  politica
delegata  per  le  pari  opportunita',   le   attivita'   finalizzate
all'attuazione  del  principio  di  parita'  di   trattamento,   pari
opportunita' e non discriminazione nei confronti  delle  persone  con
disabilita', anche  con  riguardo  alle  politiche  per  l'inclusione
lavorativa e scolastica; 
    d) assicurare la piena attuazione della normativa in  materia  di
disabilita' e  promuovere  gli  opportuni  aggiornamenti,  anche  nel
quadro delle linee di intervento contenute nel  Programma  di  azione
biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone
con disabilita' adottato a norma dell'art. 3, comma 5, della legge  3
marzo 2009, n. 18; 
    e) promuovere intese in sede  di'  Conferenza  unificata  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di
sviluppare una governance coordinata tra i diversi livelli di Governo
delle prestazioni e dei servizi socio-sanitari ed educativi in favore
delle persone con disabilita' e favorire l'adozione di buone pratiche
per  la  realizzazione  di  interventi  anche  in  materia  di   vita
indipendente e contrasto alla  segregazione  e  all'isolamento  delle
persone con disabilita'; 
    f) promuovere  e  coordinare  l'azione  di  Governo  al  fine  di
potenziare l'informazione statistica sulla condizione di  disabilita'
e sviluppare sistemi di monitoraggio e  analisi  delle  politiche  in
favore delle persone con disabilita'; 
    g) curare il raccordo con le organizzazioni rappresentative delle
persone con disabilita', le  organizzazioni  del  terzo  settore,  le
parti sociali e le formazioni della cittadinanza attiva ai fini della
promozione degli interventi in favore delle persone con disabilita'; 
    h)  promuovere  e  coordinare  le  attivita'  di  informazione  e
comunicazione istituzionale in materia di politiche  a  favore  delle
persone con disabilita'. 
  2. Il Ministro e' delegato a cooperare  esprimendo  l'avviso  sulle
azioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in  sede  di
esercizio  delle  funzioni  di  competenza  statale  in  materia   di
programmazione e utilizzo delle risorse: 
    a) del «Fondo per il diritto al  lavoro  dei  disabili»,  di  cui
all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
    b) del «Fondo per le non  autosufficienze»  di  cui  all'art.  1,
comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
    c) del «Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave
prive del sostegno familiare», di  cui  all'art.  3  della  legge  22
giugno 2016, n. 112; 
    d) del «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e  di  assistenza
del caregiver familiare», di cui all'art. 1, comma 254,  della  legge
27 dicembre 2017, n. 205. 
  3. Il Ministro e' altresi' delegato a cooperare e  raccordarsi  con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: 
    a)   ai   fini   dello   svolgimento   dei   compiti   attribuiti
all'Osservatorio  nazionale  sulla  condizione  delle   persone   con
disabilita', a norma dell'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18; 
    b) ai fini della completa attuazione della legge 6  giugno  2016,
n. 106, recante la «Delega  al  Governo  per  la  riforma  del  Terzo
settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile
universale», limitatamente ai profili inerenti alle materie di cui al
presente articolo. 
  4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al  presente  articolo  il
Ministro si avvale delle proprie strutture di diretta collaborazione.