Art. 4 Norme transitorie 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto viene pubblicato il registro nazionale privo degli alimenti senza glutine che non rientrano nelle categorie di cui all'art. 2, comma 1. 2. Entro tre mesi dalla pubblicazione del registro nazionale di cui al comma 1 le regioni provvedono ad adeguare le modalita' di erogazione degli alimenti senza glutine conformemente a quanto previsto dal presente decreto.