Art. 4 Prodotti trasformati 1) Ai sensi del paragrafo 2, lettera a), art. 19, del regolamento (CE) n. 834/2007 per «prodotto ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola», si intende un prodotto in cui gli ingredienti di origine agricola rappresentano piu' del 50% in peso della totalita' degli ingredienti. 2) Ai sensi dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 889/08 l'uso del nitrito di sodio e del nitrato di potassio per la trasformazione dei prodotti a base di carne, e' autorizzato dal Ministero qualora sia dimostrato, in modo adeguato, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto. 3) In deroga a quanto stabilito dalla disposizione europea di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ed in attesa del riesame previsto all'art. 27, paragrafo 3, lettera a) del regolamento n. 889/2008, si autorizza l'uso del nitrito di sodio e del nitrato di potassio, nel rispetto delle condizioni specifiche poste dal regolamento, senza l'obbligo di alcuna dimostrazione da parte dell'operatore che intenda utilizzarli. 4) La deroga indicata al comma 3 non si applica per la produzione di prosciutti con osso e culatelli. In tal caso, l'operatore che intenda ricorrere all'uso di nitrito di sodio e nitrato di potassio, e' tenuto a fornire al Ministero adeguata dimostrazione circa l'inesistenza di un metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto.