Allegato 4 Qualora un produttore voglia richiedere il riconoscimento di periodi anteriori alla notifica di attivita' come facenti parte del periodo di conversione, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del regolamento (CE) n. 889/08, deve presentare all'Organismo di controllo una specifica richiesta indicando di quali delle condizioni richiamate ai punti a) o b) del paragrafo 2 dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 889/2008 intende avvalersi. Tale richiesta dovra' essere corredata da: a) descrizione dettagliata delle coltivazioni realizzate e dei metodi produttivi adottati negli appezzamenti interessati b) documentazione comprovante il non utilizzo di mezzi di produzione non autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 889/08 antecedentemente alla data di notifica ed invio della stessa. Tale documentazione puo' essere costituita da: i. nel caso della richiesta ai sensi del punto a del paragrafo 2 dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 889/2008 le schede ufficiali relative all'uso dei mezzi tecnici; ii. nel caso della richiesta ai sensi del punto b del paragrafo 2 dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 889/2008 perizie ed ogni altra evidenza utile. L'Organismo di controllo acquisita la suddetta richiesta da parte del produttore, ed effettuate le verifiche necessarie, provvede ad inoltrare alla regione o provincia autonoma di competenza una relazione dettagliata sulla situazione aziendale oggetto della richiesta ed il parere di merito degli organi deliberanti dello stesso Organismo di controllo. La relazione deve contenere almeno le seguenti informazioni: 1. Denominazione e CUAA dell'operatore biologico; 2. Data della richiesta da parte del produttore; 3. Appezzamenti e particelle catastali interessate e relative colture praticate (antecedenti e successive alla notifica); 4. Data di fine conversione ai sensi dell'art. 36, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 889/08, riferite alle singole particelle; 5. Data di fine conversione richiesta ai sensi dell'art. 36, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 889/08, riferite alle singole particelle; 6. Parere dell'OdC (data della delibera). La relazione, oltre al richiamato parere di merito degli organi deliberanti dello stesso Organismo di controllo, deve essere corredata dal verbale di visita ispettiva dal quale si evinca la verifica di evidenze documentali ed ispettive e dai rapporti di prova di eventuali analisi effettuate. Le regioni o le provincie autonome esaminata la relazione dell'OdC e la documentazione a corredo ed eseguiti gli eventuali accertamenti ritenuti opportuni, autorizza o meno il riconoscimento di periodi anteriori alla notifica di attivita' come facenti parte del periodo di conversione, ai sensi dell'art. 36 paragrafo 2 del regolamento CE 889/08, dandone comunicazione all'Organismo di controllo e, per conoscenza, all'operatore. In assenza di specifico riscontro da parte delle regioni o province autonome entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, ha valore l'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, salvo diversi termini stabiliti dalle citate autorita'.