Art. 4 
 
 
                          Bando di concorso 
 
  1. I concorsi sono indetti, su base nazionale, con decreto del Capo
della Polizia  -  Direttore  generale  della  pubblica  sicurezza  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  nel
quale sono indicati, oltre ai requisiti di cui all'art. 3: 
    a) il numero dei posti messi a concorso; 
    b) i termini e le modalita' di presentazione, per via telematica,
delle domande di partecipazione al concorso e dei  documenti  di  cui
alla lettera d); 
    c) il  numero  dei  posti  riservati  dalla  legge  a  favore  di
determinate categorie; 
    d) i documenti prescritti; 
    e) il giorno, l'ora  ed  il  luogo  di  svolgimento  delle  prove
scritte o  dell'eventuale  prova  preselettiva,  ovvero  la  data  di
pubblicazione del diario delle prove  sul  sito  istituzionale  della
Polizia di Stato (da ora in poi sito) che ha  valore  di  notifica  a
tutti gli effetti; 
    f) il numero, dei candidati da convocare, ai sensi  dell'art.  7,
per sostenere le ulteriori fasi concorsuali, seguendo l'ordine  della
graduatoria dell'eventuale prova preselettiva; 
    g) le materie oggetto  delle  prove  e  la  votazione  minima  da
conseguire ove prevista; 
    h) il riferimento al decreto legislativo 11 aprile 2006,  n.  198
che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso  al
lavoro; 
    i) le categorie di titoli ammessi  a  valutazione,  il  punteggio
massimo attribuibile a ciascuna di esse e le modalita' ed  i  termini
di presentazione della relativa documentazione; 
    l) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di  cui  all'art.
5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio
1994, n. 487 ed all'art. 73, comma 14, del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto  2013,  n.  98,  nonche'  i
termini e le modalita' della loro presentazione; 
    m) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.