Art. 4 Rilascio frequenze per aree geografiche nel periodo transitorio 1. Nelle quattro aree geografiche di cui all'art. 1, commi l e 2 del presente decreto, secondo il calendario definito dalla Tabella 3, conformemente alle modalita' operative e alle tempistiche specifiche fornite dal Ministero dello sviluppo economico, le frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205, oggetto di diritto d'uso per le aree corrispondenti, sono rispettivamente rilasciate da: a) tutti gli operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito locale per ogni area geografica di cui alla Tabella 1; b) concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, relativamente alle frequenze UHF e VHF del multiplex del servizio pubblico contenente l'informazione regionale (Mux 1 Rai) per ogni area geografica di cui alla Tabella 1; c) operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito nazionale, relativamente ai canali 50 e 52 per ogni area geografica ristretta di cui alla Tabella 2; d) operatori di rete in ambito nazionale titolari di diritto d'uso delle frequenze e nelle aree territoriali di cui alla Tabella 4, pianificate dal PNAF 2018 per ogni area geografica di cui alla Tabella 1 per: i. operatori di rete, ai fini della messa a disposizione di capacita' trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale, ii. il concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, relativamente alle frequenze del multiplex del servizio pubblico contenente l'informazione regionale. 2. Nel periodo dal 1° settembre 2021 al 30 giugno 2022, secondo le tre fasi temporali riferite alle quattro aree geografiche di cui alla Tabella 5, conformemente alle modalita' operative e alle tempistiche specifiche fornite dal Ministero dello sviluppo economico, gli operatori nazionali rilasciano le restanti frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205, oggetto di diritto d'uso nonche' le frequenze di cui all'art. 5, commi 2 e 3, attivate in via transitoria. 3. I soggetti di cui all'art. 30, comma 1 del decreto legislativo n. 177 del 2005 e successive modifiche e integrazioni, rilasciano le frequenze oggetto delle relative autorizzazioni per ogni area geografica di cui alla Tabella 1, conformemente alle modalita' operative e alle tempistiche specifiche fornite dal Ministero dello sviluppo economico, secondo il calendario definito dalla Tabella 3. I medesimi soggetti hanno facolta' di presentare al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 30, comma 1 del decreto legislativo n. 177 del 2005 e successive modifiche e integrazioni, una nuova richiesta di autorizzazione nel rispetto del PNAF 2018 e in assenza di interferenze con altri legittimi utilizzatori. Gli operatori di rete in ambito locale titolari di ogni altra autorizzazione attribuita per ogni area geografica di cui alla Tabella 1, rilasciano le relative frequenze, conformemente alle modalita' operative e alle tempistiche specifiche fornite dal Ministero dello sviluppo economico, secondo il calendario definito dalla Tabella 3. 4. Ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 1036, in caso di mancata liberazione delle frequenze da parte dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 entro le scadenze previste dal presente decreto, gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico procedono senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti, avvalendosi degli organi della Polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'art. 98 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. 5. In caso di indisponibilita' delle frequenze della banda 694-790 MHz per mancato rispetto delle scadenze stabilite dall'art. 3 e fino all'effettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti d'uso in esito alle procedure di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1° luglio 2022. Il Ministero dello sviluppo economico agisce in rivalsa per tale importo sui soggetti che non hanno proceduto tempestivamente all'esecuzione di quanto prescritto dal calendario di cui al presente decreto.