Art. 4 
 
              Tipologia di operazioni e imprese target 
 
  1. Il Fondo investe, con le modalita'  di  cui  all'art.  3,  nelle
imprese di cui al comma 2  per  sostenere  progetti  di  rilancio  di
attivita' e di asset di grandi imprese  e  complessi  industriali  di
grandi dimensioni interessati  da  crisi  finanziarie  e  produttive,
anche  in  conseguenza  di  cessazione   delle   attivita'   e/o   di
delocalizzazione produttiva in altri Paesi, con la  finalita'  di  un
loro ricollocamento  sul  mercato  e  del  mantenimento  dei  livelli
occupazionali preesistenti. 
  2. Le imprese oggetto dell'intervento del Fondo devono: 
    a) avere un organico pari almeno a 250 dipendenti; 
    b) operare nel  settore  manifatturiero  o  in  servizi  ad  esso
collegati.