Art. 4 Utilizzo dei simboli attraverso forme di cooperazione con organismi di diritto pubblico 1. Il soggetto istituzionale titolare dei simboli puo' stipulare forme di cooperazione con gli organismi di diritto pubblico nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalle previsioni recate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2.
Note all'art. 4: - Per i riferimenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse.