Art. 4 
 
 
Utilizzo dei simboli attraverso forme di cooperazione  con  organismi
                         di diritto pubblico 
 
  1. Il soggetto istituzionale titolare dei  simboli  puo'  stipulare
forme di cooperazione con  gli  organismi  di  diritto  pubblico  nei
limiti ed alle  condizioni  stabiliti  dalle  previsioni  recate  dal
decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50;  si   applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per i riferimenti al decreto  legislativo  18  aprile
          2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse.