Art. 4 
 
Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni
  mediante inserimento di captatore informatico 
 
  1. Al  codice  di  procedura  penale,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 266: 
      1) al comma 2,  primo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  «,  che  puo'  essere  eseguita   anche   mediante
l'inserimento  di  un  captatore  informatico   su   un   dispositivo
elettronico portatile»; 
      2)  dopo  il  comma  2  e'  aggiunto   il   seguente:   «2-bis.
L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante  inserimento
di captatore informatico  su  dispositivo  elettronico  portatile  e'
sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui  all'articolo
51, commi 3-bis e 3-quater.»; 
    b) all'articolo 267: 
      1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Il
decreto  che  autorizza  l'intercettazione  tra   presenti   mediante
inserimento  di  captatore  informatico  su  dispositivo  elettronico
portatile indica le ragioni che rendono necessaria tale modalita' per
lo svolgimento delle indagini; nonche', se  si  procede  per  delitti
diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e  3-quater,  i
luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione  ai
quali e' consentita l'attivazione del microfono.»; 
      2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis.  Nei  casi
di cui al comma 2, il pubblico ministero puo' disporre,  con  decreto
motivato, l'intercettazione  tra  presenti  mediante  inserimento  di
captatore informatico su dispositivo elettronico  portatile  soltanto
nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis  e
3-quater. A tal fine indica, oltre a quanto  previsto  dal  comma  1,
secondo periodo,  le  ragioni  di  urgenza  che  rendono  impossibile
attendere il provvedimento del giudice. Il decreto  e'  trasmesso  al
giudice che decide sulla convalida nei termini, con  le  modalita'  e
gli effetti indicati al comma 2.»; 
    c) all'articolo 268,  comma  3-bis,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Per le operazioni di avvio e di  cessazione  delle
registrazioni con captatore informatico  su  dispositivo  elettronico
portatile, riguardanti comunicazioni e  conversazioni  tra  presenti,
l'ufficiale di polizia giudiziaria puo' avvalersi di  persone  idonee
di cui all'articolo 348, comma 4.»; 
    d) all'articolo 270, dopo il comma 1, e'  inserito  il  seguente:
«1-bis. I risultati delle intercettazioni tra  presenti  operate  con
captatore  informatico  su  dispositivo  elettronico  portatile   non
possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per
i quali e' stato emesso  il  decreto  di  autorizzazione,  salvo  che
risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali e'
obbligatorio l'arresto in flagranza.»; 
    e) all'articolo 271: 
      1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis.  Non  sono
in ogni caso utilizzabili i dati acquisiti nel corso delle operazioni
preliminari all'inserimento del captatore informatico sul dispositivo
elettronico portatile e i dati acquisiti al di fuori  dei  limiti  di
tempo e di luogo indicati nel decreto autorizzativo.»; 
      2) al comma 3, dopo le parole:  «previste  dai  commi  1»  sono
inserite le seguenti: «,1-bis». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  266  del  codice  di
          procedura  penale  cosi'  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art.   266   (Limiti   di   ammissibilita').   -    1.
          L'intercettazione   di   conversazioni   o    comunicazioni
          telefoniche   [c.p.p.   295]   e   di   altre   forme    di
          telecomunicazione e' consentita nei  procedimenti  relativi
          ai seguenti reati: 
                a) delitti non colposi per i  quali  e'  prevista  la
          pena  dell'ergastolo  o  della  reclusione  superiore   nel
          massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4; 
                b) delitti contro la pubblica amministrazione  per  i
          quali e' prevista la pena della  reclusione  non  inferiore
          nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4; 
                c)  delitti  concernenti  sostanze   stupefacenti   o
          psicotrope; 
                d)  delitti  concernenti  le  armi  e   le   sostanze
          esplosive; 
                e) delitti di contrabbando; 
                f)  reati  di  ingiuria,  minaccia,  usura,   abusiva
          attivita' finanziaria, abuso di informazioni  privilegiate,
          manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone
          col mezzo del telefono; 
                f-bis)  delitti  previsti  dall'art.  600-ter,  terzo
          comma, del codice penale, anche se  relativi  al  materiale
          pornografico di  cui  all'art.  600-quater.1  del  medesimo
          codice, nonche' dall'art. 609-undecies; 
                f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474,
          515, 516 e 517-quater del codice penale; 
                f-quater)  delitto  previsto  dall'art.  612-bis  del
          codice penale. 
              2. Negli stessi casi e' consentita l'intercettazione di
          comunicazioni tra presenti, che puo' essere eseguita  anche
          mediante l'inserimento di un captatore  informatico  su  un
          dispositivo elettronico portatile. Tuttavia, qualora queste
          avvengano nei luoghi  indicati  dall'art.  614  del  codice
          penale, l'intercettazione  e'  consentita  solo  se  vi  e'
          fondato motivo  di  ritenere  che  ivi  si  stia  svolgendo
          l'attivita' criminosa. 
              2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra  presenti
          mediante   inserimento   di   captatore   informatico    su
          dispositivo elettronico portatile e' sempre consentita  nei
          procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi  3-bis
          e 3-quater. ». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  267  del  codice  di
          procedura  penale  cosi'  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 267 (Presupposti e forme del provvedimento). - 1.
          Il pubblico ministero richiede al giudice per  le  indagini
          preliminari  l'autorizzazione  a  disporre  le   operazioni
          previste  dall'art.  266.  L'autorizzazione  e'  data   con
          decreto motivato quando vi sono gravi  indizi  di  reato  e
          l'intercettazione e' assolutamente indispensabile  ai  fini
          della prosecuzione delle indagini. Il decreto che autorizza
          l'intercettazione  tra  presenti  mediante  inserimento  di
          captatore informatico su dispositivo elettronico  portatile
          indica le ragioni che rendono necessaria tale modalita' per
          lo svolgimento delle indagini; nonche', se si  procede  per
          delitti diversi da quelli di cui all'art. 51, commi 3-bis e
          3-quater,  i  luoghi  e  il  tempo,  anche   indirettamente
          determinati,  in   relazione   ai   quali   e'   consentita
          l'attivazione del microfono. 
              1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di  reato  si
          applica l'art. 203. 
              2. Nei casi di urgenza, quando vi e' fondato motivo  di
          ritenere che dal ritardo possa derivare  grave  pregiudizio
          alle    indagini,    il    pubblico    ministero    dispone
          l'intercettazione con decreto motivato, che  va  comunicato
          immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore  al
          giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto
          ore dal provvedimento, decide sulla convalida  con  decreto
          motivato. Se il decreto del pubblico  ministero  non  viene
          convalidato nel termine  stabilito,  l'intercettazione  non
          puo' essere proseguita e i risultati di  essa  non  possono
          essere utilizzati. 
              2-bis.  Nei  casi  di  cui  al  comma  2,  il  pubblico
          ministero   puo'   disporre,    con    decreto    motivato,
          l'intercettazione  tra  presenti  mediante  inserimento  di
          captatore informatico su dispositivo elettronico  portatile
          soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 51,
          commi 3-bis e 3-quater. A tal fine indica, oltre  a  quanto
          previsto dal  comma  1,  secondo  periodo,  le  ragioni  di
          urgenza che rendono impossibile attendere il  provvedimento
          del giudice. Il decreto e' trasmesso al giudice che  decide
          sulla convalida nei termini, con le modalita' e gli effetti
          indicati al comma 2. 
              3.  Il  decreto  del  pubblico  ministero  che  dispone
          l'intercettazione indica le modalita'  e  la  durata  delle
          operazioni.  Tale  durata  non  puo'  superare  i  quindici
          giorni, ma puo' essere prorogata dal  giudice  con  decreto
          motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora
          permangano i presupposti indicati nel comma 1. 
              4.  Il  pubblico  ministero  procede  alle   operazioni
          personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia
          giudiziaria. 
              5. In apposito registro riservato  tenuto  nell'ufficio
          del pubblico ministero sono  annotati,  secondo  un  ordine
          cronologico,  i  decreti   che   dispongono,   autorizzano,
          convalidano o prorogano le intercettazioni e, per  ciascuna
          intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 268, comma  3-bis,  del
          codice di procedura  penale  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge 
              «Art. 268 (Esecuzione delle  operazioni).  -  1.  -  3.
          (Omissis). 
              3-bis.  Quando  si   procede   a   intercettazione   di
          comunicazioni  informatiche  o  telematiche,  il   pubblico
          ministero puo' disporre che le  operazioni  siano  compiute
          anche mediante impianti  appartenenti  a  privati.  Per  le
          operazioni di avvio e di cessazione delle registrazioni con
          captatore informatico su dispositivo elettronico portatile,
          riguardanti comunicazioni  e  conversazioni  tra  presenti,
          l'ufficiale  di  polizia  giudiziaria  puo'  avvalersi   di
          persone idonee di cui all'art. 348, comma 4. 
              4. - 8. (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  270  del  codice  di
          procedura  penale  cosi'  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 270 (Utilizzazione in altri procedimenti). - 1. I
          risultati  delle   intercettazioni   non   possono   essere
          utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono
          stati disposti,  salvo  che  risultino  indispensabili  per
          l'accertamento di  delitti  per  i  quali  e'  obbligatorio
          l'arresto in flagranza. 
              1-bis. I risultati delle intercettazioni  tra  presenti
          operate   con   captatore   informatico   su    dispositivo
          elettronico portatile non possono essere utilizzati per  la
          prova di reati diversi da  quelli  per  i  quali  e'  stato
          emesso il decreto di autorizzazione,  salvo  che  risultino
          indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali e'
          obbligatorio l'arresto in flagranza. 
              2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1,  i
          verbali  e  le  registrazioni  delle  intercettazioni  sono
          depositati presso l'autorita'  competente  per  il  diverso
          procedimento. Si applicano le  disposizioni  dell'art.  268
          commi 6, 7 e 8. 
              3. Il pubblico ministero  e  i  difensori  delle  parti
          hanno  altresi'  facolta'  di  esaminare  i  verbali  e  le
          registrazioni in precedenza depositati nel procedimento  in
          cui le intercettazioni furono autorizzate.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  271  del  codice  di
          procedura  penale  cosi'  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 271 (Divieti di utilizzazione). - 1. I  risultati
          delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora
          le stesse siano state eseguite fuori  dei  casi  consentiti
          dalla  legge  o  qualora  non  siano  state  osservate   le
          disposizioni previste dagli articoli 267 e 268 commi 1 e 3. 
              1-bis. Non  sono  in  ogni  caso  utilizzabili  i  dati
          acquisiti   nel   corso   delle   operazioni    preliminari
          all'inserimento del captatore informatico  sul  dispositivo
          elettronico portatile e i dati acquisiti al  di  fuori  dei
          limiti  di  tempo  e  di   luogo   indicati   nel   decreto
          autorizzativo. 
              2. Non possono  essere  utilizzate  le  intercettazioni
          relative a  conversazioni  o  comunicazioni  delle  persone
          indicate nell'art. 200 comma  1,  quando  hanno  a  oggetto
          fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio  o
          professione, salvo che le stesse  persone  abbiano  deposto
          sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati. 
              3. In ogni  stato  e  grado  del  processo  il  giudice
          dispone  che  la   documentazione   delle   intercettazioni
          previste dai commi 1, 1-bis e 2 sia  distrutta,  salvo  che
          costituisca corpo del reato.».