Art. 4 
 
 
          Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo le parole «diritto di usare» sono  inserite  le
seguenti: «, in modo accessibile  ed  efficace,»  e  dopo  le  parole
«anche ai  fini»  sono  inserite  le  seguenti:  «dell'esercizio  dei
diritti di accesso e»; 
  b) i commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies sono abrogati. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.  3  (Diritto  all'uso  delle  tecnologie).  -  1.
          Chiunque ha il diritto di usare,  in  modo  accessibile  ed
          efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui  al  presente
          Codice nei rapporti con i soggetti di cui  all'articolo  2,
          comma 2,  anche  ai  fini  dell'esercizio  dei  diritti  di
          accesso   e   della    partecipazione    al    procedimento
          amministrativo, fermi restando i  diritti  delle  minoranze
          linguistiche riconosciute. 
              1-bis. 
              1-ter). La tutela giurisdizionale  davanti  al  giudice
          amministrativo e'  disciplinata  dal  codice  del  processo
          amministrativo; 
              1-quater. (abrogato) 
              1-quinquies. (abrogato) 
              1-sexies. (abrogato)».