Art. 4 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Fino alla  nomina  dei  componenti  di  cui  al  contingente  di
personale  altamente  qualificato  per  l'esercizio  di  funzioni  di
carattere specialistico di cui all'articolo 12 del  decreto-legge  17
febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla  legge  13
aprile 2017, n. 46, le Commissioni territoriali per il riconoscimento
della protezione internazionale di cui  all'articolo  4  del  decreto
legislativo 28 gennaio 2008,  n.  25,  continuano  ad  operare  nella
composizione e con le modalita'  vigenti  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  b),  e
comma 2, si applicano in relazione alle comunicazioni effettuate dopo
il trentesimo giorno dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto; le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  c),
numero 2),  si  applicano  in  relazione  agli  esami  socio-sanitari
disposti dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo di  Stato,  sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 22 dicembre 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  Minniti, Ministro dell'interno 
 
                                  Alfano,   Ministro   degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                  Lorenzin, Ministro della salute 
 
                                  Poletti,  Ministro  del  lavoro   e
                                  delle politiche sociali 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'art. 12 del decreto-legge  17  febbraio
          2017, n. 13, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: 
              «Art. 12 (Assunzione di  personale  da  destinare  agli
          uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento
          della  protezione  internazionale   e   della   Commissione
          nazionale per il diritto di asilo nonche' disposizioni  per
          la funzionalita' del Ministero dell'interno). - 1. Per  far
          fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine  di
          accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e
          urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale
          incremento  del  numero  delle  richieste   di   protezione
          internazionale e al fine  di  garantire  la  continuita'  e
          l'efficienza dell'attivita' degli uffici della  Commissione
          nazionale per il  diritto  di  asilo  e  delle  Commissioni
          territoriali  per  il   riconoscimento   della   protezione
          internazionale, il Ministero dell'interno  e'  autorizzato,
          per  il  biennio  2017-2018,  in  aggiunta  alle   facolta'
          assunzionali previste a  legislazione  vigente,  a  bandire
          procedure concorsuali e, conseguentemente, ad  assumere  un
          contingente di personale a tempo  indeterminato,  altamente
          qualificato  per  l'esercizio  di  funzioni  di   carattere
          specialistico,  appartenente  alla  terza  area  funzionale
          dell'Am-ministrazione  civile  dell'Interno,   nel   limite
          complessivo di 250 unita', anche in deroga  alle  procedure
          di mobilita'  previste  dagli  articoli  30  e  34-bis  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal  fine,  e'
          autorizzata la spesa di 2.766.538 euro per l'anno 2017 e di
          10.266.150 euro a decorrere dall'anno 2018. 
              1-bis. In relazione alla necessita'  di  potenziare  le
          strutture  finalizzate   al   contrasto   dell'immigrazione
          illegale  e  alla  predisposizione  degli  interventi   per
          l'accoglienza legati ai flussi migratori  e  all'incremento
          delle richieste di protezione internazionale, il  Ministero
          dell'interno  provvede,  entro  il  31  dicembre  2018,   a
          predisporre  il  regolamento  di  organizzazione   di   cui
          all'art. 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.
          101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre
          2013, n.  125.  Entro  il  predetto  termine,  il  medesimo
          Ministero provvede a dare attuazione alle  disposizioni  di
          cui all'art. 2, comma 11, lettera b), del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge   7   agosto   2012,   n.   135,   con    conseguente
          riassorbimento, entro il  successivo  anno,  degli  effetti
          derivanti dalle riduzioni  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
          lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012.». 
              - Per i riferimenti normativi  della  legge  13  aprile
          2017, n. 46, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo  dell'art.  4  del  decreto  legislativo  28
          gennaio 2008, n. 25, citato nelle note alle premesse, cosi'
          recita: 
              «Art. 4 (Commissioni territoriali per il riconoscimento
          della  protezione  internazionale).  -  1.  Le  Commissioni
          territoriali  per  il  riconoscimento   dello   status   di
          rifugiato, di cui all'art. 1-quater  del  decreto-legge  30
          dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 febbraio 1990, n. 39,  assumono  la  denominazione
          di: «Commissioni territoriali per il  riconoscimento  della
          protezione  internazionale»,   di   seguito:   «Commissioni
          territoriali». Le Commissioni territoriali  sono  insediate
          presso le prefetture che forniscono il necessario  supporto
          organizzativo  e  logistico,  con  il   coordinamento   del
          Dipartimento per le liberta' civili  e  l'immigrazione  del
          Ministero dell'interno. 
              2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel  numero
          massimo di venti. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno
          sono individuate le sedi e le  circoscrizioni  territoriali
          in cui operano le commissioni. 
              2-bis. Con decreto del  Ministro  dell'interno,  presso
          ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite,
          al verificarsi di un eccezionale incremento  delle  domande
          di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e  per
          il  tempo  strettamente  necessario  da  determinare  nello
          stesso decreto, una o  piu'  sezioni  composte  dai  membri
          supplenti delle Commissioni medesime.  Le  sezioni  possono
          essere istituite fino a un numero  massimo  complessivo  di
          trenta per l'intero territorio nazionale e operano in  base
          alle   disposizioni   che   regolano   l'attivita'    delle
          Commissioni  territoriali.  Il  decreto  di  cui  al  primo
          periodo puo' prevedere che la funzione di presidente  delle
          sezioni o di alcune di esse sia svolta in via esclusiva. 
              3.  Le  Commissioni  territoriali  sono  nominate   con
          decreto del Ministro dell'interno,  e  sono  composte,  nel
          rispetto del principio  di  equilibrio  di  genere,  da  un
          funzionario della carriera  prefettizia,  con  funzioni  di
          presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un
          rappresentante di  un  ente  territoriale  designato  dalla
          Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e  da   un
          rappresentante  designato  dall'UNHCR.  In  situazioni   di
          urgenza, il Ministro dell'interno nomina il  rappresentante
          dell'ente locale su indicazione dell'Associazione nazionale
          dei  comuni   italiani   (ANCI)   e   ne   da'   tempestiva
          comunicazione alla  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali.  Il  decreto  di  nomina   dei   componenti   della
          Commissione     e'     adottato     previa      valutazione
          dell'insussistenza di motivi di incompatibilita'  derivanti
          da  situazioni  di  conflitto  di  interessi,   diretto   o
          indiretto, anche potenziale. Per  ciascun  componente  sono
          nominati uno o  piu'  componenti  supplenti.  I  componenti
          effettivi e i componenti supplenti sono designati  in  base
          alle  esperienze  o  formazione   acquisite   nel   settore
          dell'immigrazione e dell'asilo o in quello della tutela dei
          diritti  umani.  L'incarico  ha  durata  triennale  ed   e'
          rinnovabile. Le  Commissioni  territoriali  possono  essere
          integrate, su richiesta del  presidente  della  Commissione
          nazionale per il diritto di asilo, da  un  funzionario  del
          Ministero  degli  affari  esteri  con   la   qualifica   di
          componente  a  tutti  gli  effetti,  ogni  volta  che   sia
          necessario,  in  relazione  a   particolari   afflussi   di
          richiedenti  protezione  internazionale,  in  ordine   alle
          domande  per  le  quali  occorre  disporre  di  particolari
          elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi
          di provenienza di competenza  del  Ministero  degli  affari
          esteri.  Ove  necessario,  le  Commissioni  possono  essere
          composte anche da personale in posizione di collocamento  a
          riposo  da   non   oltre   due   anni   appartenente   alle
          amministrazioni   o   agli   enti    rappresentati    nella
          Commissione. Al presidente ed  ai  componenti  effettivi  o
          supplenti,  per  ogni  partecipazione  alle  sedute   della
          Commissione,  e'  corrisposto  un  gettone   di   presenza.
          L'ammontare del gettone  di  presenza  e'  determinato  con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              3-bis. Ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue
          sezioni  opera  con   indipendenza   di   giudizio   e   di
          valutazione. 
              3-ter. La Commissione nazionale per il diritto di asilo
          cura  la  predisposizione  di  corsi  di   formazione   per
          componente delle Commissioni territoriali,  anche  mediante
          convenzioni stipulate dal  Ministero  dell'interno  con  le
          Universita' degli studi. I componenti che hanno partecipato
          ai corsi di cui al presente comma non partecipano ai  corsi
          di formazione iniziale di cui all'art. 15, comma 1. 
              4.  Le  Commissioni   territoriali   sono   validamente
          costituite con la presenza della maggioranza dei componenti
          e  deliberano  con  il  voto  favorevole  di   almeno   tre
          componenti.  In  caso  di  parita'  prevale  il  voto   del
          presidente. 
              5. La  competenza  delle  Commissioni  territoriali  e'
          determinata sulla base della circoscrizione territoriale in
          cui e' presentata la domanda ai sensi dell'art.  26,  comma
          1. Nel caso di richiedenti presenti  in  una  struttura  di
          accoglienza governativa o in una struttura del  sistema  di
          protezione di cui all'art. 1-sexies  del  decreto-legge  30
          dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 febbraio 1990, n.  39,  ovvero  trattenuti  in  un
          centro di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio
          1998, n. 286, la competenza e'  determinata  in  base  alla
          circoscrizione  territoriale  in  cui  sono  collocati   la
          struttura di accoglienza o il centro. Nel caso in  cui  nel
          corso della procedura si rende necessario il  trasferimento
          del richiedente, la competenza all'esame della  domanda  e'
          assunta  dalla   Commissione   nella   cui   circoscrizione
          territoriale sono collocati la struttura ovvero  il  centro
          di  nuova  destinazione.  Se  prima  del  trasferimento  il
          richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane
          in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si
          e' svolto il colloquio. 
              5-bis. Fermo restando in ogni caso la competenza  della
          commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il
          colloquio,  la  competenza  all'esame  delle   domande   di
          protezione  internazionale  puo'  essere  individuata,  con
          provvedimento del Presidente  della  Commissione  nazionale
          per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto
          del  numero   dei   procedimenti   assegnati   a   ciascuna
          Commissione nonche' dei mutamenti di residenza o  domicilio
          comunicati dall'interessato ai sensi dell'art. 11, comma 2. 
              6. Le attivita'  di  supporto  delle  commissioni  sono
          svolte dal personale  in  servizio  appartenente  ai  ruoli
          dell'Amministrazione civile dell'interno.».