Art. 4 
 
               Disposizioni anticipate di trattamento 
 
  1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di  volere,  in
previsione di un'eventuale futura incapacita' di  autodeterminarsi  e
dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle  conseguenze
delle sue scelte, puo',  attraverso  le  DAT,  esprimere  le  proprie
volonta' in materia di trattamenti sanitari, nonche' il consenso o il
rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche  e
a singoli trattamenti sanitari. Indica altresi' una  persona  di  sua
fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci  e
la rappresenti nelle relazioni con  il  medico  e  con  le  strutture
sanitarie. 
  2. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne  e  capace  di
intendere e di volere.  L'accettazione  della  nomina  da  parte  del
fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con  atto
successivo, che e' allegato alle DAT. Al fiduciario e' rilasciata una
copia delle DAT. Il fiduciario puo' rinunciare alla nomina  con  atto
scritto, che e' comunicato al disponente. 
  3. L'incarico del fiduciario puo' essere revocato dal disponente in
qualsiasi momento, con le stesse modalita' previste per la  nomina  e
senza obbligo di motivazione. 
  4. Nel  caso  in  cui  le  DAT  non  contengano  l'indicazione  del
fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto
incapace, le DAT mantengono efficacia in  merito  alle  volonta'  del
disponente. In caso di necessita', il giudice tutelare provvede  alla
nomina di un amministratore di sostegno, ai  sensi  del  capo  I  del
titolo XII del libro I del codice civile. 
  5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo  1,  il
medico e' tenuto al rispetto  delle  DAT,  le  quali  possono  essere
disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con  il
fiduciario,  qualora  esse  appaiano  palesemente  incongrue  o   non
corrispondenti alla condizione clinica attuale  del  paziente  ovvero
sussistano terapie non  prevedibili  all'atto  della  sottoscrizione,
capaci  di  offrire  concrete  possibilita'  di  miglioramento  delle
condizioni di vita. Nel caso di conflitto  tra  il  fiduciario  e  il
medico, si procede ai sensi del comma 5, dell'articolo 3. 
  6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o  per  scrittura
privata  autenticata  ovvero   per   scrittura   privata   consegnata
personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile  del
comune  di  residenza   del   disponente   medesimo,   che   provvede
all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le
strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al  comma
7. Sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e
da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui
le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT  possono
essere  espresse  attraverso  videoregistrazione  o  dispositivi  che
consentano  alla  persona  con  disabilita'  di  comunicare.  Con  le
medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili  e  revocabili  in
ogni momento.  Nei  casi  in  cui  ragioni  di  emergenza  e  urgenza
impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme  previste
dai  periodi  precedenti,  queste   possono   essere   revocate   con
dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da  un  medico,  con
l'assistenza di due testimoni. 
  7. Le regioni che adottano modalita' telematiche di gestione  della
cartella  clinica  o  il  fascicolo  sanitario  elettronico  o  altre
modalita' informatiche di gestione dei dati del singolo  iscritto  al
Servizio sanitario nazionale possono, con proprio atto, regolamentare
la  raccolta  di  copia  delle  DAT,   compresa   l'indicazione   del
fiduciario,  e  il  loro  inserimento  nella  banca  dati,  lasciando
comunque al firmatario la liberta' di  scegliere  se  darne  copia  o
indicare dove esse siano reperibili. 
  8. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, il Ministero della salute, le regioni  e  le  aziende
sanitarie provvedono a informare della possibilita'  di  redigere  le
DAT in base alla presente legge, anche attraverso i  rispettivi  siti
internet.