Art. 4 
 
                        Autorita' competente 
 
  1. Il Ministero dello sviluppo economico - Direzione  generale  per
la politica commerciale internazionale - e'  l'Autorita'  competente,
responsabile dell'applicazione delle disposizioni di cui al  presente
decreto. 
  2. L'Autorita' competente rilascia le autorizzazioni  previste  per
l'esportazione,  il  trasferimento,  l'intermediazione,  l'assistenza
tecnica ed il transito di prodotti a duplice  uso  e  di  prodotti  a
duplice uso non listati; rilascia le autorizzazioni per il  commercio
di  merci  soggette   al   regolamento   antitortura;   rilascia   le
autorizzazioni per il commercio, diretto  o  indiretto,  di  prodotti
listati per effetto di misure restrittive unionali. 
  3. L'Autorita' competente riceve dai Servizi di informazione per la
sicurezza, di cui alla legge 3 agosto  2007,  n.  124,  ogni  notizia
rilevante in materia di non proliferazione  e  comunica  agli  stessi
eventuali informazioni utili al riguardo. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per i riferimenti  normativi  della  legge  3  agosto
          2007, n. 124 si veda nelle note alle premesse.