Art. 4 
 
Coordinamento con la legislazione in materia  di  organizzazione  dei
  controlli veterinari su prodotti e  animali  provenienti  da  Paesi
  terzi 
 
  1.  I  posti  di  ispezione  frontaliera  effettuano  i   controlli
ufficiali di competenza di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera  a),
ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, della decisione
97/794/CE, del decreto legislativo  25  febbraio  2000,  n.  80,  del
regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione del 18 febbraio  2004,
e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 136/2004  della
Commissione, del 22 gennaio 2004, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 4: 
              Per i riferimenti normativi del decreto  legislativo  3
          marzo 1993, n. 93, si veda nelle note alle premesse. 
              La    decisione    97/794/CE,     recante     modalita'
          d'applicazione della direttiva 91/496/CEE del Consiglio per
          quanto concerne i  controlli  veterinari  su  animali  vivi
          importati da paesi terzi e' pubblicata  nella  G.U.C.E.  26
          novembre 1997, n. L 323. 
              Per i riferimenti normativi del decreto legislativo  25
          febbraio 2000, n.80, si veda nelle note alle premesse. 
              Il Regolamento (CE) n. 282/2004 che adotta un documento
          per la dichiarazione  ed  il  controllo  veterinario  degli
          animali che provengono dai paesi terzi  e  sono  introdotti
          nella Comunita'. e' pubblicato nella G.U.U.E.  19  febbraio
          2004, n. L 49. 
              Il Regolamento (CE) n. 136/2004 della  Commissione  del
          22 gennaio 2004 Regolamento della Commissione che fissa  le
          modalita' dei controlli veterinari da effettuare  ai  posti
          d'ispezione  frontalieri  della  Comunita'   sui   prodotti
          importati da paesi terzi e' pubblicato  nella  G.U.U.E.  28
          gennaio 2004, n. L 21. Entrato in vigore il 1° marzo 2004.