Art. 4 
 
                Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» 
 
  1. La Rete ciclabile nazionale denominata  «Bicitalia»  costituisce
la rete infrastrutturale di livello nazionale integrata  nel  sistema
della rete ciclabile transeuropea «EuroVelo». Essa e' composta  dalle
ciclovie di interesse nazionale  di  cui  all'articolo  3,  comma  3,
lettera b), compresi i relativi accessori e pertinenze,  dedicate  ai
ciclisti  e,  in  generale,   agli   utenti   non   motorizzati.   Le
infrastrutture   della   Rete   ciclabile   nazionale   costituiscono
infrastrutture di interesse strategico nazionale. 
  2.  La  Rete  ciclabile  nazionale   «Bicitalia»   e'   individuata
nell'ambito del Piano generale  della  mobilita'  ciclistica  di  cui
all'articolo 3 sulla base dei seguenti criteri: 
    a) sviluppo complessivo non inferiore a 20.000 chilometri in base
a una struttura a rete, articolata in una serie di itinerari da  nord
a sud, attraversati da itinerari da est  ad  ovest,  che  interessano
tutto il territorio nazionale; 
    b) integrazione e interconnessione con le reti infrastrutturali a
supporto delle altre modalita' di  trasporto  e  con  le  altre  reti
ciclabili presenti nel territorio; 
    c) collegamento con le aree naturali protette e  con  le  zone  a
elevata  naturalita'  e  di  rilevante   interesse   escursionistico,
paesaggistico, storico, culturale e architettonico; 
    d) integrazione  con  altre  reti  di  percorrenza  turistica  di
interesse nazionale e locale, con particolare  attenzione  alla  rete
dei cammini e sentieri, alle ippovie, alle ferrovie turistiche  e  ai
percorsi fluviali, lacustri e costieri; 
    e) sviluppo di piste ciclabili e vie verdi ciclabili o greenway; 
    f) utilizzo eventuale della viabilita' minore esistente; 
    g) recupero a fini ciclabili, per destinazione a uso pubblico, di
strade  arginali  di  fiumi,  torrenti,  laghi  e  canali;  tratturi;
viabilita' dismessa o declassata; sedimi di strade ferrate dismesse e
comunque  non  recuperabili  all'esercizio  ferroviario;   viabilita'
forestale e viabilita' militare radiata; strade  di  servizio;  altre
opere  infrastrutturali  lineari,   comprese   opere   di   bonifica,
acquedotti, reti  energetiche,  condotte  fognarie,  cablaggi,  ponti
dismessi e altri manufatti stradali; 
    h) collegamento ciclabile tra comuni  limitrofi,  attraversamento
di ogni capoluogo regionale e penetrazione nelle principali citta' di
interesse turistico-culturale con il  raggiungimento  dei  rispettivi
centri storici; 
    i) continuita' e interconnessione con le reti  ciclabili  urbane,
anche attraverso la realizzazione di aree pedonali e zone a  traffico
limitato,  nonche'  attraverso   l'adozione   di   provvedimenti   di
moderazione del traffico; 
    l) attribuzione agli itinerari promiscui che compongono  la  Rete
ciclabile stessa della qualifica di itinerario ciclopedonale prevista
dall'articolo 2, comma 2, lettera F-bis, del codice della strada,  di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ove  ricorrano  le
caratteristiche ivi richieste, e loro assoggettamento in ogni caso  a
pubblico passaggio. 
  3. Nel Piano generale della mobilita' ciclistica sono stabiliti gli
obiettivi programmatici concernenti la realizzazione  e  la  gestione
della  Rete  ciclabile  nazionale  «Bicitalia»  e  i  relativi  oneri
riferibili agli aspetti di rilevanza sovraregionale e  di  competenza
statale, cui si provvede nel rispetto del quadro finanziario definito
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei  suoi  eventuali
aggiornamenti. 
  4. Le regioni provvedono, sentiti gli enti  locali  interessati,  a
predisporre  i  progetti  necessari  alla  realizzazione  della  Rete
ciclabile nazionale «Bicitalia» entro dodici  mesi  dall'approvazione
del Piano generale della mobilita' ciclistica. Al fine di  consentire
l'utilizzo a  fini  ciclabili  di  aree  facenti  parte  del  demanio
militare  o  del  patrimonio  della  Difesa  o  soggette  a  servitu'
militari, le regioni stipulano appositi protocolli di intesa  con  il
Ministero della difesa. 
  5. Gli atti di intesa, i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni  e
le approvazioni prescritti per la realizzazione dei progetti  di  cui
al comma 4 sono acquisiti mediante la convocazione di una  conferenza
di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto  1990,  n.
241. 
  6. Le regioni, acquisiti ai sensi dei commi 4 e 5  i  pareri  degli
enti locali interessati, ne danno evidenza pubblicando il progetto, i
pareri e tutta la documentazione prodotta nei  propri  siti  internet
istituzionali, approvano i progetti e provvedono a inviarli entro  un
mese  dall'approvazione  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
  7. I progetti per la realizzazione della Rete  ciclabile  nazionale
«Bicitalia» sono approvati dal Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro due  mesi  dalla  ricezione,  salvo  che  i  predetti  progetti
risultino difformi dalle indicazioni  contenute  nel  Piano  generale
della mobilita' ciclistica o nel relativo quadro finanziario  di  cui
all'articolo  3,  comma  3,  lettera  e),  e   nei   suoi   eventuali
aggiornamenti.  In   caso   di   difformita',   il   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, comunica alla regione  le  motivazioni
della mancata approvazione del progetto,  richiedendone  la  modifica
alla regione stessa. 
  8. La regione trasmette il progetto conseguentemente modificato  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro due  mesi  dalla
comunicazione della mancata approvazione. Esso si intende  approvato,
salvo che il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  non  lo
respinga  espressamente  entro  i  trenta  giorni   successivi   alla
ricezione. 
  9. L'approvazione dei progetti  di  cui  al  comma  4,  secondo  le
modalita' definite dai commi da 4 a  8,  costituisce,  ai  sensi  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380, variante a tutti gli strumenti urbanistici vigenti. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo dell'art. 2, comma 2, lettera F-bis,  di
          cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si  veda
          nelle note all'art. 2. (Nuovo codice della strada): 
              - Si riporta l' art. 14 della legge 7 agosto  1990,  n.
          241 (Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo
          e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): 
              «Art. 14 (Conferenza di servizi). - 1. La conferenza di
          servizi      istruttoria      puo'      essere      indetta
          dall'amministrazione  procedente,  anche  su  richiesta  di
          altra amministrazione  coinvolta  nel  procedimento  o  del
          privato  interessato,  quando  lo  ritenga  opportuno   per
          effettuare un esame contestuale  degli  interessi  pubblici
          coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesime
          attivita' o risultati. Tale conferenza  si  svolge  con  le
          modalita'  previste  dall'art.  14-bis  o   con   modalita'
          diverse, definite dall'amministrazione procedente. 
              2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta
          dall'amministrazione  procedente  quando   la   conclusione
          positiva del procedimento e'  subordinata  all'acquisizione
          di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o  altri  atti
          di  assenso,   comunque   denominati,   resi   da   diverse
          amministrazioni,  inclusi  i  gestori  di  beni  o  servizi
          pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata  a
          piu' atti di assenso, comunque denominati,  da  adottare  a
          conclusione di  distinti  procedimenti,  di  competenza  di
          diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi
          e' convocata, anche su richiesta dell'interessato,  da  una
          delle amministrazioni procedenti. 
              3.  Per  progetti  di  particolare  complessita'  e  di
          insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
          procedente,   su   motivata   richiesta   dell'interessato,
          corredata da uno studio di fattibilita',  puo'  indire  una
          conferenza   preliminare   finalizzata   a   indicare    al
          richiedente, prima della presentazione di una istanza o  di
          un progetto definitivo, le condizioni  per  ottenere,  alla
          loro presentazione, i necessari pareri,  intese,  concerti,
          nulla osta, autorizzazioni, concessioni  o  altri  atti  di
          assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
          se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
          della conferenza, la indice entro cinque giorni  lavorativi
          dalla  ricezione  della  richiesta  stessa.  La  conferenza
          preliminare si svolge  secondo  le  disposizioni  dell'art.
          14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla  meta'.  Le
          amministrazioni    coinvolte    esprimono    le     proprie
          determinazioni sulla  base  della  documentazione  prodotta
          dall'interessato. Scaduto il  termine  entro  il  quale  le
          amministrazioni devono rendere le  proprie  determinazioni,
          l'amministrazione procedente  le  trasmette,  entro  cinque
          giorni, al richiedente. Ove si  sia  svolta  la  conferenza
          preliminare,   l'amministrazione    procedente,    ricevuta
          l'istanza o il progetto definitivo,  indice  la  conferenza
          simultanea nei termini e  con  le  modalita'  di  cui  agli
          articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
          simultanea,  le  determinazioni   espresse   in   sede   di
          conferenza   preliminare   possono   essere   motivatamente
          modificate o integrate solo in  presenza  di  significativi
          elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
          delle   osservazioni   degli   interessati   sul   progetto
          definitivo.  Nelle  procedure  di  realizzazione  di  opere
          pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
          si  esprime  sul  progetto  di  fattibilita'   tecnica   ed
          economica, al fine di indicare le condizioni per  ottenere,
          sul  progetto  definitivo,  le   intese,   i   pareri,   le
          concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i  nullaosta  e
          gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
          vigente. 
              4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione  di
          impatto  ambientale,  tutte  le   autorizzazioni,   intese,
          concessioni,  licenze,  pareri,  concerti,  nulla  osta   e
          assensi comunque denominati, necessari  alla  realizzazione
          del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito  della
          conferenza di servizi di cui  all'art.  25,  comma  3,  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  convocata  in
          modalita' sincrona ai sensi dell'art. 14-ter. La conferenza
          e' indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica
          documentale di  cui  all'art.  23,  comma  4,  del  decreto
          legislativo n. 152 del 2006 e si conclude entro il  termine
          di conclusione del procedimento di cui all'art.  26,  comma
          1,  del  medesimo  decreto  legislativo.  Resta  ferma   la
          specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti
          sottoposti  a  valutazione   di   impatto   ambientale   di
          competenza statale. 
              5.  L'indizione  della  conferenza  e'  comunicata   ai
          soggetti di cui all'art. 7, i quali possono intervenire nel
          procedimento ai sensi dell'art. 9.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno
          2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in materia edilizia - Testo A) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245,  S.O.  n.
          239/L.